Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22017 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16656-2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORRADO POLITI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2051/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

I.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Catanzaro che, confermando la decisione di primo grado, le ha negato la protezione internazionale e umanitaria;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, oltre che il vizio di motivazione, per avere l’impugnata sentenza basato la valutazione negativa della credibilità personale su parametri diversi da quelli previsti per legge, senza approfondire d’ufficio la situazione della Nigeria a proposito dell’esistenza di sette o società segrete e dell’effettivo potere di controllo sociale su di esse, e senza tener conto della natura politica delle persecuzioni sfociate nell’uccisione del padre e del marito di essa ricorrente nel contesto di una violenza diffusa e incontrollabile;

il motivo è inammissibile, avendo la corte d’appello svolto l’approfondimento richiesto sotto entrambi i profili;

essa, in base alle consultate fonti di conoscenza, ha escluso che la setta degli (OMISSIS) fosse attiva nella regione di riferimento con modalità coerenti al narrato della ricorrente, e da ciò ha dedotto la contraddittorietà delle dichiarazioni di questa a proposito del tipo di minaccia asseritamente ricevuta; dopo di che ha sottolineato che la situazione conflittuale della Nigeria non caratterizzava l’area posta a sud del paese (Edo State), di provenienza della ricorrente medesima;

tanto la corte territoriale ha fatto con motivazione completa e funzionale a giustificare l’esito degli accertamenti in senso opposto a quanto postulato dalla ricorrente; cosicchè la doglianza sintetizzata nel suddetto primo motivo si infrange, infine, con l’accertamento di fatto, del quale suppone la rivisitazione;

col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del t.u. imm., art. 5, in ordine al mancato riconoscimento, nel menzionato contesto generale, dei presupposti della protezione umanitaria; anche il secondo motivo è inammissibile;

l’impugnata sentenza ha affermato che nessuna ipotetica situazione di vulnerabilità soggettiva era stata in effetti dedotta dalla richiedente su un piano distinto da quello afferente la condizione di conflitto interno della Nigeria, condizione, codesta, da ritenere inesistente per quanto già esposto;

a fronte di tale specifica ratio, l’odierna censura si rivela apodittica, non essendo stata indicato in qual senso e in quale atto una diversa situazione era stata allegata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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