Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22016 del 28/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 22016 Anno 2015
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 20831-2013 proposto da:
SODA LINDA SDOLND42T41D122V, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
2668

contro

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in

Data pubblicazione: 28/10/2015

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente –

nonchè contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE DI BENEVENTO;

avverso la sentenza n. 970/2013 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 28/03/2013 R.G.N. 2101/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato ROMANO GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 marzo 2013 la Corte d’appello di Napoli, in sede di
rinvio dalla Corte di Cassazione che con sentenza n. 28261 del 2011 aveva
cassato la sentenza della Corte d’appello di Napoli in diversa composizione
che aveva parzialmente accolto l’appello proposto da Soda Linda avverso la

sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda della
Soda intesa ad ottenere il riconoscimento nei ruoli dello Stato, nei quali era
transitata provenendo da ente locale, dell’anzianità maturata ai fini giuridici
ed economici nei ruoli di provenienza, con la conseguente condanna del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca all’adozione di tutti i
provvedimenti conseguenti a detto riconoscimento ed al pagamento di tutte
le relative differenze retributive. La Corte territoriale ha motivato tale
pronuncia sulla base della legge 266 del 2005 che è stata dichiarata
costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 311
del 2009, e che stabilisce che il personale degli enti locali trasferito nei
ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA)
venga inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei
corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico
complessivo in godimento all’atto del trasferimento. La stessa Corte ha poi
ritenuto che la pronuncia in materia della Corte di Giustizia non impone
necessariamente il riconoscimento dell’anzianità pregressa, ma prevede che
al dipendente transitato ad altra amministrazione non deve comunque
derivare un peggioramento retributivo sostanziale. Nel caso in esame la
ricorrente non ha dedotto né provato tale peggioramento.
Soda Linda ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidato a due motivi.
Resiste il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con
controricorso.

sentenza del Tribunale di Napoli n. 4270 del 2003, ha confermato la

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8
della legge n. 124 del 1999 nonché della Direttiva 77/187/CEE, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento alla garanzia del
trattamento che non sia meno favorevole di quello goduto prima del
Con il secondo motivo si lamenta violazione do falsa applicazione
dell’art. 6 e dell’art. 1 prot. 1 della Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n.
848, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente riferendosi alla
medesima questione ed essendo conseguentemente connessi.
Tali motivi sono infondati.
La Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto
emesso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 28261 del 2011,
ripetendone, in punto di diritto, la motivazione e dandone concreta
applicazione nel merito riferito al caso in esame. In particolare la Corte
d’appello, in sede di rinvio, era chiamata a pronunciarsi sulla
sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto
del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda della
lavoratrice in relazione al risultato della verifica.
Il giudice dell’appello ha congruamente e logicamente motivato la
propria pronuncia di rigetto dell’appello della lavoratrice escludendo
che tale peggioramento retributivo sia stato dedotto e provato.
Va a tale riguardo ribadito che il giudizio di rinvio è “chiuso” per cui
le parti, fra l’altro, non possono depositare documenti che avrebbero
potuto depositare tempestivamente con il ricorso introduttivo; vero è
che tale principio subisce varie deroghe quali quella della necessità di

trasferimento.

nuove prove all’esito del principio di diritto affermato nella pronuncia
rescindente o quella della formazione del documento in epoca
successiva al ricorso per riassunzione ma, nel caso in esame, trattasi di
documenti di cui era ben possibile la produzione fin dal ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado riferendosi al trattamento

*amministrazione statale. Comunque va qui rilevato che la Corte
territoriale ha considerato che neppure nel ricorso in riassunzione la
lavoratrice ha allegato una comparazione sostanziale tra il trattamento
complessivo percepito immediatamente prima del trasferimento,
momento rilevante secondo la pronuncia della Corte di Giustizia
richiamata nel giudizio rescindente, e quello percepito successivamente.
La Corte territoriale ha esattamente considerato che il trattamento
retributivo da considerare, ai fini in esame, non è limitato al trattamento
stipendiale ma va riferito al trattamento complessivo, ed ha rilevato che
~nulla ha dedotto o provato al riguardo gli la lavoratrice che,
con il ricorso introduttivo, che risulta il momento determinante della
qualificazione della domanda, si è limitata a reclamare il
riconoscimento dell’anzi anità pregressa senza dedurre un
peggioramento retributivo.
Le deduzioni e, a maggiore ragione, le prove introdotte nel giudizio di
legittimità restano inammissibili, per cui di nessun rilievo è la
documentazione contenuta nel ricorso volta a provare, in questa sede,
l’eventuale peggioramento retributivo che, tutt’al più, poteva essere
dedotto e provato nel giudizio di rinvio in conseguenza del principio
affermato con la pronuncia rescindente, mentre, come detto, il giudice
del rinvio, con la pronuncia ora impugnata, ha escluso che tale
deduzione o prova sia stata validamente proposta.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.

stipendiale goduto dalla lavoratrice all’epoca del passaggio

I contrasti giurisprudenziali che si sono verificati a lungo nella materia
in questione comportano la compensazione fra le parti delle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo.
Così deciso in Roma 1’11 giugno 2015.

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio:

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