Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22016 del 24/10/2011
Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22016
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, in persona del
Rappresentante Vicario della Rappresentanza Generale per l’Italia,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 2, presso lo studio
dell’avvocato FERRARI MARCO PAOLO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NEVONI ROBERTO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA di FIRENZE (OMISSIS), in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43,
presso lo stadio dell’avvocato LORENZONI FABIO, rappresentata e
difesa dagli avvocati GUALTIERI STEFANIA, DE SANTIS FRANCESCA giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 270/2008 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE del
21/02/07, depositata il 16/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l’Avvocato Ferrari Marco Paolo difensore della ricorrente che
si riporta agli atti;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che conclude
conformemente alla relazione.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Firenze n. 270 del 2008 depositata 1116.1.2008.
Resiste con controricorso la Provincia di Firenze.
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339 c.p.c., comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non vengono superati dalla memoria della ricorrente;
che tale memoria non tiene conto della giurisprudenza delle S.U. di questa Corte n. 27339/2008, secondo la quale “Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3 è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione. Ne consegue che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace – non rientrerebbero quelli anzidetti, giacchè esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile”.
che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
Che la ricorrente va condannata alle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui, Euro 100,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011