Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22016 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18603-2016 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO

SINATRA;

– ricorrente –

contro

DOBANK, denominazione assunta da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK

SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CATERINA SANTANGELO;

– controricorrente –

e contro

M.C., M.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1043/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 6 novembre 2008, ha dichiarato l’inefficacia, nei confronti del Banco di Sicilia, dell’atto di donazione del 23 dicembre 2002, con cui V.C. aveva donato la nuda proprietà dell’appartamento di sua proprietà, sito in (OMISSIS), a M.D., riservando nè a sè medesima, e dopo di lei al marito, M.C., l’usufrutto. Il Tribunale ha dichiarato, altresì, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da V.C., condannando quest’ultima e i M. al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Istituto di credito;

avverso tale decisione proponeva appello la V. e si costituiva, quale cessionaria del credito, Aspra Finance s.p.a. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 26 giugno 2015, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Unicredit S.p.A., nelle more del giudizio subentrata alla società finanziaria;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione V.C. sulla base di due motivi e resiste in giudizio con controricorso doBank S.p.A., denominazione assunta da Unicredit S.p.A. La ricorrente deposita, altresì, memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla sussistenza del requisito dell’eventus damni per avere la Corte territoriale sostenuto che sarebbe stato onere dell’appellante, V., fornire la prova che l’atto di disposizione non avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, mentre secondo l’orientamento costante della giurisprudenza spetta al creditore provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione impugnato;

Il primo motivo, relativo all’eventus damni, è inammissibile per difetto di specificità, poichè la Corte territoriale ha argomentato che l’atto di donazione costituisce una variazione patrimoniale rilevante ai fini della revocatoria, non essendo richiesta la prova dell’entità e della natura del patrimonio del debitore dopo l’atto dispositivo, aggiungendo che quest’ultimo, in realtà, non ha dimostrato e neppure ha dedotto, che il patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento del credito. Pertanto, le censure relative alla pretesa inversione dell’onere della prova non colgono nel segno;

con il secondo motivo lamenta le medesime violazioni del motivo precedente con riferimento al profilo della scientia fraudis attesa la mancanza di prova della consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato mediante l’atto di disposizione. Anche in questo caso l’onere gravava sull’istituto di credito, mentre la Corte territoriale avrebbe fatto gravare tale onere sull’appellante;

il secondo motivo è inammissibile poichè parte ricorrente non si confronta con la decisione del giudice di appello, che ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale, che ha dedotto il profilo della consapevolezza quale presupposto della scientia fraudis da una serie di elementi sintomatici, rispetto ai quali la ricorrente si è limitata a riproporre, anche in questa sede, la tesi dell’apprezzabile intervallo di tempo;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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