Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22015 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. II, 24/10/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 24/10/2011), n.22015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOGEA – EDILIZIA ABITATIVA ED ALBERGHIERA SRL IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS), in persona del liquidatore in carica pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICI ROBERTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GALLEANO SERGIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LICIA 44, presso lo studio dell’avvocato TODINI PAOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DORNA DIEGO, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

19/03/09, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Ricucci Elena, (delega avv. Diego Doma), difensore

del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ZENO IMMACOLATA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel 2004 SOGEA srl chiedeva la reintegrazione nel possesso di un’area adibita a cortile comune tra il vecchio edificio da essa acquistato in (OMISSIS) e il diruto piccolo fabbricato di D. M., lamentando che questi avesse abusivamente recintato lo spazio, impedendo un corretto passaggio. La domanda veniva respinta dal tribunale di Trento con sentenza 2 ottobre 2007, che veniva confermata dalla Corte d’appello di Trento, il 26 marzo 2009.

SOGEA Edilizia abitativa ed alberghiera srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 giugno 2009, affidandosi a due motivi.

D. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Ha eccepito tra l’altro la inammissibilità del ricorso per la non corretta indicazione della parte ricorrente. Il rilievo coglie nel segno.

Il ricorso per cassazione, proposto in nome di una società a responsabilità limitata in liquidazione da persona qualificatasi come “liquidatore” della stessa, senza alcuna precisazione in ordine alle vicende della liquidazione, è inammissibile, dovendosi ritenere proposto da soggetto non legittimato a rappresentare la società in giudizio (Cass. 3201/08). Il primo motivo di ricorso espone tre profili di doglianza: violazione dell’art. 1168 c.c. – omessa pronuncia – difetto di motivazione. Tutti i profili sono inammissibilmente proposti.

Il motivo si conclude con un quesito di diritto con il quale si chiede “Dica e affermi la Corte se, ai fini della valutazione della tempestività della domanda di reintegra in possesso, il Giudice di merito deve valutare il momento della scoperta dello spoglio clandestino ovvero quello in cui lo spoglio è stato iniziato”.

In tal modo viene inammissibilmente posta alla Corte di legittimità una questione nuova che impone un accertamento di fatto in ordine alla clandestinità dello spoglio.

Dalla sentenza impugnata emerge infatti che vi è stato contrasto tra le parti solo in ordine alla data in cui iniziarono gli atti denunciati e non circa la natura clandestina delle prime asserite violazioni.

Giova ricordare che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 20518/08) Ne deriva che tanto sotto il profilo ex art. 360 c.p.c., n. 3, che sotto quello di omessa pronuncia, la censura risulta inammissibile.

Quanto alla parte di questo motivo che espone vizi di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Il secondo motivo, che lamenta “nullità delle sentenza e delle pregresse ordinanze istruttorie” si conclude con il seguente quesito:

Dica e affermi la Corte se l’omessa indagine tecnica e la omessa motivazione e pronuncia su istanze istruttorie, determini la nullità della sentenza stessa per difetto assoluto di pronuncia e di motivazione.

Anche questo motivo è inammissibile; la scarna trattazione, che si compendia nella sola pagina 8 del ricorso, è palesemente carente di specificità ed esposta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone di riportare testualmente in ricorso gli atti o le risultanze di cui si invoca l’esame in sede di legittimità al fine di far emergere un difetto di motivazione.

Apoditticamente viene pertanto denunciata la mancata ammissione di istanze istruttorie, peraltro non riportate, e la incongruità della decisione.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, tenendo conto della notula depositata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.500,00 per onorari, 97,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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