Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22014 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13603/2012 proposto da:

CAMPING LED ZEPPELIN di C.C. & C. s.a.s., p.iva

(OMISSIS) in persona del socio accomandatario e legale

rappresentante pro tempore Ca.Ro., P.G.

(OMISSIS), C.C. (OMISSIS), M.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI, rappresentati e difesi dagli

avvocati ALBERTO LUCCHETTI, ALESSANDRO LUCCHETTI;

– ricorrenti –

contro

R.Q., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato TORQUATO SARTORI;

CAMPING RISTORANTE CALYPSO di R.M. e C. S.n.c., c.f. (OMISSIS)

in persona del legale rappresentante pro tempore, R.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentati e

difesi dall’avvocato FABIO PIERDOMINICI giusta procura speciale per

Notaio Dott. F.A. in (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

R.L., V.A., MA.GI., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 335/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI, difensore dei ricorrenti, che

ha chiesto di riportarsi;

udito l’Avvocato FABIO PIERDOMINICI, difensore dei controricorrenti,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Fermo, con la sentenza depositata il 16/1/2003, rigettò il ricorso possessorio proposto da Camping Led Zeppelin di C.C. & C. s.a.s., P.G., C.C., P.M. e M.L. nei confronti di Camping Villaggio Calypso s.n.c., R.A., R.Q., R.L., V.A., Ma.Gi..

Gli attori avevano lamentato spoglio del diritto di passaggio su quattro strade interne all’area destinata alla gestione di campeggi di cui le parti in causa erano titolari.

Il Tribunale aveva disatteso la domanda distinguendo tra i due passaggi a Sud e gli altri due a Nord. Per i primi l’apposizione di cancelli, muniti di fermatura le cui chiavi erano anche in potere dei ricorrenti, non aveva costituito spoglio. Per i secondi, si era ritenuto che essendo stata assegnata, in sede di divisione, la particella sulla quale insistevano i due percorsi in proprietà esclusiva alle persone fisiche convenute, le persone fisiche ricorrenti non vantavano più alcuna situazione di fatto favorevole, avendo perduto il compossesso; di conseguenza, neppure la società di persone ed i soci potevano vantare una posizione soggettiva tutelabile.

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 335/2011, depositata il 14/4/2011, rigettò l’impugnazione proposta dai primigenei attori, ponendo a loro carico le ulteriori spese del giudizio.

Con ricorso del 28/5/2012 il Camping Led Zeppelin di C.C. & C. s.a.s., P.G., C.C. e M.L. chiedono l’annullamento della sentenza d’appello. Resistono, con controricorso del 30/6/2012, il Camping Calypso s.n.c., R.A. e R.Q..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene dedotta violazione degli artt. 1140 e 1141 c.c., in quanto “contraria alla legge è (per i ricorrenti) (…) la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata in ordine alla nozione di “compossesso” nella parte in cui non differenzia l’ipotesi in cui vi siano “possessi simultanei con contenuto diverso” e quindi generalizza l’affermazione anche ad ipotesi in cui i “contitolari” godano (…) di diversi e dunque non identici “diritti” sul bene”.

Con il secondo motivo viene prospettata la falsa applicazione dell’art. 705 c.p.c., comma 1, per essere stata ammessa l’eccezione “feci sed iure feci” in assenza della configurabilità del compossesso, in presenza, invece, di “possessi simultanei con contenuto diverso”. Una tale eccezione, proseguono i ricorrenti, in assenza di compossesso, elude il divieto di allegazioni petitorie.

Con il terzo motivo viene denunziata omessa pronunzia, in relazione all’art. 112 c.p.c., sui motivi d’appello di cui ai paragrafi da 1 a 10 dell’atto d’appello, avendo, anzi affermato la sentenza gravata, in contraddizione con la realtà processuale, l’assenza di specifici motivi. Di conseguenza, non si erano vagliate le critiche rivolte: a censurare l’erronea ricostruzione giuridica della relazione tra le parti, in riferimento alla situazione possessoria; era stata fraintesa la portata della sentenza del Tribunale di Fermo del 14/5/1998 (di scioglimento della comunione), erroneamente valutandosi la posizione della s.a.s. ricorrente e dei suoi soci rispetto ai P.; la Corte territoriale aveva “frainteso l’esclusione della situazione possessoria mantenutasi anche dopo il (OMISSIS) in capo ai Sigg.ri P. nonchè alla s.a.s. citata Camping Led Zeppelin, ignorando completamente tutte le disposizioni sopra richiamate”; era stato non attenzionato l’ostacolo frapposto ai viottoli a Sud, mediante chiusura dei cancelli, che era avvenuta, come confermato dai testi, nel (OMISSIS); era stato erroneamente apprezzato la situazione d’interclusione allegata.

A corredo del superiore motivo il ricorso riporta, affermandone la testualità, il contenuto dei pertinenti motivi d’appello.

Infine, con il quarto motivo, sempre in relazione alle censure d’appello che si affermano non scrutinate, i ricorrenti deducono il vizio di omessa pronuncia.

Il ricorso è nel suo complesso destituito di giuridico fondamento, Lo stesso, infatti, si fonda su un’affermazione erronea, la quale pretende di risolvere la vertenza evocando la riconosciuta compatibilità di una simultanea pluralità di situazioni possessorie di diverso contenuto sulla medesima res. La riconosciuta possibilità, infatti, che su un determinato bene vengano esercitate plurime signorie di fatto, assimilabili a diversi diritti reali (Sez. 2, n. 1584 del 28/1/2015, Rv. 634374) non influisce sulla presente vicenda processuale. La simultaneità in parola implica che su uno stesso bene un soggetto può esercitare le vestigia apparenti del proprietario ed altro di un diritto di servitù. Situazione, questa, che qui non ricorre: tutte le persone fisiche in causa, e le società alle quali hanno poi dato vita, esercitavano i diritti propri dei comproprietari, fino a che il fondo rimase indiviso (nemo res sua servit).

Venuta meno la comunione, in seguito a divisione giudiziale, l’assegnazione dei beni ai condividendi costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma ha anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio (Sez. 2, n. 28697 del 27/12/2013, Rv. 628954).

Nel caso al vaglio, dopo che la sentenza aveva provveduto ad assegnare le quote, alla stessa venne data esecuzione con dall’ufficiale giudiziario, sulla base di un accordo raggiunto in sede esecutiva innanzi al Pretore di Fermo il 3/6/1999, il quale stabiliva che alla data del 30/9/1999 il possesso sarebbe stato conforme al diritto assegnato (il predetto iter processuale, dedotto dai resistenti, non trova smentita).

Ciò posto, la pretesa si mostra radicalmente infondata, restando travolte tutte le allegazioni accessorie elencate nel terzo motivo e la denunzia di omessa statuizione di cui al quarto.

Quanto, infine, al passaggio a Sud il ricorso non spiega perchè l’apposizione di cancelli con la contemporanea messa a disposizione delle chiavi della fermatura debba costituire spoglio o turbativa, correttamente esclusa dalla Corte di merito. Rientra, infatti, tra le facoltà del comproprietario la installazione di un cancello sul passaggio comune, con consegna delle chiavi agli altri comproprietari, in quanto essa non impedisce l’altrui pari uso, e, pertanto, configura un atto compiuto nell’esercizio del diritto di apportare alla cosa comune le modifiche necessarie per il suo miglioramento, e non può considerarsi come spoglio, nè come turbativa o molestia del compossesso degli altri comproprietari (Sez. 2, n. 8394 del 20/6/2000, Rv. 537840).

L’epilogo impone condannarsi parte ricorrente al rimborso delle spese legali in favore della resistente. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali, che liquida nella somma complessiva di 3.200 Euro, di cui 200 Euro per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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