Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22014 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15816-2016 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato AGNESE LATERZA, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE D’ACUNTO, FRANCESCO MARIA D’ACUNTO;

– ricorrente –

contro

L.T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI

rappresentata e difesa dagli avvocati PIERFRANCESO LAGANI, VITTORIA

LAGANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1480/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

depositata il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato l’8 agosto 2012, L.T.F. esponeva di essere usufruttuaria, per successione al coniuge, di un immobile sito in Napoli, precedentemente concesso in locazione ad uso abitativo a B.N. con contratto del 1 dicembre 2013 che prevedeva il pagamento di un canone annuo di Euro 23.520, determinato sulla base dell’accordo territoriale per la città di Napoli, in base ad una serie di parametri, rilevando che il conduttore si era reso moroso nel pagamento di alcuni canoni mensili e per il rimborso di taluni oneri, riferiti agli anni 2011 e 2012. Ciò premesso, intimava sfratto per morosità convenendo in giudizio il convenuto davanti al Tribunale di Napoli per sentirne pronunziare la convalida nei suoi confronti, avanzando altresì contestuale istanza di ingiunzione di pagamento. Costituitosi B. aveva eccepito il difetto di giurisdizione e nel merito, aveva sostenuto che parte dei cannoni dovevano ritenersi compensati con il credito vantato dal resistente per le maggiori somme versate a titolo di oneri condominiali, deducendo altresì la erroneità dei parametri per la determinazione del canone di locazione, spiegando altresì domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme corrisposte in esubero rispetto a quelle da determinare sulla base dei corretti parametri;

il Tribunale di Napoli, con sentenza resa all’udienza del 3 novembre 2014, dichiarava risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione con condanna alla rilascio e al pagamento della somma complessiva di Euro 62.721,16 per canoni mensili e oneri accessori non corrisposti;

avverso tale decisione proponeva appello B.N. con ricorso del 9 dicembre 2014, insistendo per l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Commissione straordinaria di conciliazione di cui al D.M. 30 dicembre 2002 e all’accordo territoriale per la città di Napoli, per la nomina di un consulente per la verifica degli esatti parametri e per la condanna alla restituzione delle maggiori somme riscosse;

con sentenza del 21 aprile 2016 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’impugnazione condannando B. al pagamento delle spese di lite.

contro tale decisione propone ricorso per cassazione B.N. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso L.T.F. e B. deposita memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

con il primo motivo il ricorrente eccepisce il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 360, n. 1 codice di rito e violazione dell’art. 37 codice di rito, ai sensi dell’art. 360, nn. 2 e 3 codice di rito. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe sovrapposto il concetto di competenza e quello di giurisdizione, rilevando che il contenuto dell’articolo 14 del contratto di locazione nella parte in cui consente alle parti di adire la “Commissione straordinaria stragiudiziale di conciliazione” non prevede una facoltà ulteriore per le parti, ma rende obbligatoria la procedura stragiudiziale dovendosi riferire tale disposizione alla possibilità alla parte di “tutelare o non tutelare i suoi diritti”;

con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 codice di rito, ai sensi dell’art. 360, n. 3 stesso codice per avere la Corte territoriale omesso di porre a fondamento della decisione le prove allegate, senza far uso del prudente apprezzamento richiesto all’art. 116 codice di rito. In particolare, avrebbe disatteso il contenuto della consulenza di parte e rigettato la richiesta di consulenza d’ufficio;

con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 277 codice di rito, ai sensi dell’art. 360, n. 3 codice di rito per avere la Corte d’Appello omesso di esaminare gli errori denunziati oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dall’odierno ricorrente;

il ricorso, che pure presenta profili di inammissibilità per la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti (Sez. U, Sentenza n.; 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 – 01), è, comunque, infondato perchè ripropone le medesime considerazioni sottoposte all’esame della Corte territoriale senza sostanzialmente confrontarsi in alcun modo con la decisione della Corte d’appello che, correttamente, ha evidenziato che l’articolo 14 del contratto di locazione, nel prevedere la possibilità delle parti di ricorrere alla Commissione stragiudiziale ha recepito la disposizione generale contenuta nel D.M. 30 dicembre 2002, art. 6 che prevedeva espressamente la facoltà per le parti, nel caso di insorgenza di controversie legate al contratto, di chiedere “prima di adire l’autorità giudiziaria”, la pronunzia di una commissione di conciliazione, con ciò riferendosi ad uno strumento chiaramente facoltativo di componimento bonario della controversia. Pertanto, l’indagine sulla reale volontà delle parti non può prescindere dal fatto che il contenuto negoziale concordato è predeterminato dalle associazioni di categoria e, nel caso di specie, tali indicazioni sono state recepite nel contratto, per cui allo stesso non può essere attribuita una interpretazione contrastante con quanto già previsto dal citato art. 6. Per il resto, il dato testuale dell’art. 14 del contratto di locazione, come evidenziato dalla Corte territoriale, è assolutamente chiaro perchè prevede espressamente che ciascuna parte “potrà” adire la Commissione, con ciò riferendosi ad una facoltà che deve precedere l’azione davanti all’autorità giudiziaria;

il secondo motivo è inammissibile, sia per l’assoluta genericità della formulazione del motivo, sia per il difetto di autosufficienza, non avendo specificamente individuato gli elementi probatori disattesi (il contenuto della consulenza tecnica di parte e gli ulteriori elementi valutabili ai sensi dell’art. 116 codice di rito, con allegazione, trascrizione o esatta ubicazione degli atti), sia perchè si contesta la mancata ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, profilo non censurabile in sede di legittimità, poichè rimesso al potere d’ufficio del giudice di merito. Per il resto la Corte d’appello ha ampiamente motivato la decisione di rigettare le richieste in questione;

il terzo motivo, peraltro irritualmente formulato poichè la violazione dell’articolo 112 del codice di rito va dedotta ai sensi dell’art. 360, n. 4 e non n. 3 stesso codice, è manifestamente destituito di fondamento, poichè la Corte territoriale ha espressamente esaminato la domanda riconvenzionale, sia a pagina 13, che a pagina 15 della decisione impugnata rilevando che “la questione è evidentemente stata ritenuta assorbita” poichè il primo giudice aveva accertato la validità del contratto, quanto alla misura del canone, in quanto conforme alle prescrizioni di legge in materia;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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