Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22014 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 03/09/2019), n.22014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17681/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

anche nella qualità di Ente succeduto ex lege all’ENPALS, in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 486/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

depositata il 02/05/2014 R.G.N. 1119/2008.

Fatto

RILEVATO

1 che, con sentenza del 2 maggio 2014, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e accoglieva la domanda proposta da C.V. nei confronti dell’INPDAP, alle cui dipendenze aveva prestato servizio con inquadramento quale funzionario direttivo fino al suo collocamento in quiescenza, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita su una base di computo data dal trattamento retributivo di dirigente di seconda fascia percepito in ragione dell’incarico dirigenziale rivestito per il periodo agosto 2001/dicembre 2002;

2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover accogliere l’orientamento secondo cui, pur nella tassatività degli elementi costituenti la retribuzione contributiva e, quindi del coacervo stipendiale dell’ultimo anno utile, il differenziale di stipendio relativo allo svolgimento di mansioni di dirigente di seconda fascia rispetto a quello di competenza relativo alla qualifica formale di appartenenza, deve considerarsi inscindibilmente connesso alla retribuzione e, quindi, computabile;

3 che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il C., pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

4 che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale che assume la base di computo dell’indennità di buonuscita riferibile alla retribuzione effettivamente percepita, ancorchè relativa alle mansioni dirigenziali di fatto svolte e non corrispondente all’inquadramento posseduto quale funzionario direttivo;

5 che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., 14.5.2014, n. 10413) secondo cui nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente;

6 che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non abbisogna di alcun ulteriore accertamento in fatto, decisa nel merito, disponendo a riguardo il Collegio il rigetto della domanda originaria, la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di merito del giudizio e la condanna del C. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria, compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito del giudizio e condanna C.V. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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