Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22013 del 31/10/2016

Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26507/2012 proposto da:

C.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 43, presso lo studio dell’avvocato CARLO GUGLIELMO IZZO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

DIONISIO;

– ricorrente –

contro

B.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE

CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA VALERIA

DURANTE, ROSALBA BIANCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato ADRIANO IZZO, con delega dell’Avvocato ANTONIO

DIONISIO difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, difensore del controricorrente,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 9/7/2008, accogliendo la domanda avanzata da B.R., dispose la revoca della donazione indiretta, costituita dal medesimo, mediante pagamento della parte prezzo, corrispondente al 30%, dell’immobile acquistato dallo stesso in data (OMISSIS), in favore di C.B., coniugata con l’attore in regime di separazione dei beni, la quale perciò era divenuta proprietaria della corrispondente quota.

Per quel che rileva e tenuto conto del perimetro decisorio di legittimità, la vicenda può essere riassunta nei termini salienti che seguono.

Il B. aveva addebitato alla moglie grave ingratitudine per non averlo assistito a seguito delle lesioni patite, nell'(OMISSIS), a seguito d’un incidente di sci, sottoponendolo anzi ad angherie varie, che lo avevano portato a chiedere la collaborazione di estranei per poter svolgere la professione di notaio e partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale del Notariato e costringendolo a chiedere la separazione per avere, inoltre, intrapreso una relazione extraconiugale, condotta con modalità offensive per il marito.

L’appello, proposto dalla C. venne rigettato dalla la Corte di Torino, con sentenza depositata il 19/1/2012.

Con ricorso del 17/9/2012 la C. chiede l’annullamento della sentenza d’appello.

Resiste con controricorso il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorso deduce violazione di legge ed illogicità, nonchè contraddittorietà della motivazione per non essere stata pronunciata la decadenza dall’azione di revoca della donazione, ai sensi dell’art. 802 c.c..

Assume la ricorrente che controparte aveva ancorato la richiesta di revoca alla denunziata mancata assistenza, giudicato fatto sufficiente ad integrare l’ingratitudine, in conseguenza dell’incidente patito il (OMISSIS); or poichè l’atto di citazione era stato notificato il 2/5/2005 era decorso il termine annuale stabilito dall’art. 802. La Corte territoriale, per respingere l’eccezione, diversamente argomentando dal Tribunale, aveva valorizzare la pluralità di condotte addebitate alla donna, che avrebbero, pertanto, assunto significanza nel loro insieme, in aperto conflitto con quanto rassegnato nell’atto di citazione, nel quale l’attore aveva allegato “una serie, fra loro autonome e ciascuna delle quali viene assertivamente esposta come sufficiente in sè e per sè ad integrare la presunta ingratitudine”.

Trattasi di doglianza destituita di giuridico fondamento sotto più convergenti profili.

Occorre premettere, come di recente riaffermato in questa sede, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, n. 11892 del 1076/2016, Rv. 640194).

La ricorrente, pur enunciando di volere denunziare anche la violazione dell’art. 802 c.c., lamenta, peraltro senza confrontarsi con la motivazione della sentenza censurata, la valutazione del materiale probatorio, così proponendo, in definitiva, una rilettura di fatto inammissibile in sede di legittimità. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053 del 7/4/2014, Rv. 629831).

La Corte di Torino, attingendo incensurabilmente al materiale probatorio, ha qualificato tempestiva l’azione in relazione al complesso dei fatti offensivi esposti dall’attore; giudicando, in particolare, decisivo il rapporto extraconiugale intrapreso dalla ricorrente con sfoggio di modalità tali da ledere il decoro e l’onore del B. (sul punto la Corte di merito dedica svariati passaggi argomentativi, non oggetto di puntuale ed efficace smentita).

Non è dato cogliere in che consista il difetto d’interpretazione del narrato attoreo, avendo il Giudice d’appello correttamente individuato il termine a quo dell’anno decadenziale previsto dall’art. 802 c.c., da quando il donante aveva acquisito consapevolezza del compimento dei fatti da parte della donataria, legittimanti la revoca della donazione, non essendo sufficiente una vaga e sommaria conoscenza del fatto ingiurioso (Sez. 2, n. 1090 del 18/1/2007, Rv. 594484; Sez. 2, n. 6208 del 3/6/1993, Rv. 482656).

Con il secondo motivo il ricorso addebita alla sentenza impugnata vizio motivazionale per avere ritenuto sussistente in capo al B. l’animus donandi.

In realtà non si ebbe a trattare di un atto di libera generosità, quanto dell’adempimento del dovere morale di risarcire la moglie, per non aver voluto optare per il regime della comunione dei beni, nonostante le vive insistenze di costei. Trattavasi, in definitiva, del “ragionevole cedimento alle pressioni della consorte, ritenute moralmente fondate e quindi tali da richiamare il soggetto all’adempimento di una vera e propria obbligazione naturale”.

Non avrebbe potuto attribuirsi significato confessorio alle affermazioni contenute nel rogito notarile per la difficoltà dell’appellante di cogliere le sottigliezze giuridiche, invece, ben chiare al marito, di professione notaio, il quale aveva agito con la riserva mentale di sfruttare le sue ottime competenze ai danni della moglie.

Trattasi di doglianza manifestamente infondata.

La ricorrente congettura, con evidente traslazione argomentativa in fatto, che il B. non intese far luogo ad un gesto di liberalità, ma adempiere ad una obbligazione naturale. In altri termini, adduce, ignara delle ragioni decisionali d’appello sul punto, un atteggiamento psicologico del donante privo di spontaneità, frutto di “un ragionevole cedimento alle pressioni della consorte, ritenute moralmente fondate e quindi tali da richiamare il soggetto all’adempimento di una vera e propria obbligazione naturale”. Di una tale congettura non v’è evidenza probatoria, a fronte della vistosa smentita costituita dal contenuto dell’atto negoziale, che assegna contenuto liberale alla dazione.

Con il terzo ed ultimo motivo viene denunziato vizio motivazionale e violazione di legge a riguardo del preteso carattere gravemente ingiurioso della condotta attribuita alla C..

L’unico addebito giudicato gravemente lesivo del decoro del B. era stato individuato dalla Corte territoriale nella relazione extraconiugale. A ben vedere, tuttavia, secondo la ricorrente, trattavasi di fatti non univoci: l’atteggiamento confidenziale tenuto con tale Ca., peraltro non qualificato da specifica matrice sessuale, si era avuto in una sola occasione; delle contestate frequenze familiari del predetto Ca. unici testimoni erano stati gli ex dipendenti del B., che non potevano dirsi indifferenti ed equanimi e, peraltro, non si era avuto alcuno scandalo, in quanto gli unici ad aver potuto percepire della relazione erano proprio i dipendenti domestici. In ogni caso, a voler ritenere non irreprensibile la condotta della moglie, alla stessa faceva da pendant il comportamento non morigerato del marito, il quale giocava d’azzardo, aveva trascurato la figlia minore e, in una occasione, aggredito fisicamente la moglie.

Anche quest’ultimo motivo, che ripropone inammissibilmente censura sulla motivazione, denunzia una insussistente violazione di legge, senza fronteggiare puntualmente il vaglio probatorio svolto dalla Corte di merito. Questa ha ben spiegato che la ragione dell’ingratitudine non si identificava con l’instaurazione della relazione extraconiugale in sè, ma nella ostentata esibizione della stessa, fra le mura della casa coniugale ed in presenza di una pluralità di estranei e talvolta, anche in presenza del marito. Modalità che, piuttosto platealmente, esibivano intimità affettiva e, almeno secondo le ostentate apparenze, anche sessuale, con un chiaro riverbero lesivo del decoro del resistente e della percezione della di lui onorabilità (addirittura, la frequente lunga permanenza in camera da letto dei due, in una occasione, ebbe eco vistoso, in quanto, bloccatasi la serratura della porta d’accesso, fu necessario chiedere aiuto alla servitù).

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore e al decoro della persona, deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l’atteggiamento (Sez. 2, n. 17188, del 24/6/2008, Rv. 604075).

Essa costituisce segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo tale da rendere palese ai terzi l’opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante, la evidente disistima nutrita nei di lui confronti. Una tale ipotesi, costituisce formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione. Se non può oggi ritenersi sanzionare il mero fatto del rapporto d’intimità (non necessariamente di tipo sessuale) esterno al matrimonio, certamente resta integrata dall’intrattenimento di relazione che, nella migliore delle ipotesi, insensibile al rispetto della dignità del coniuge, finisca per lederne l’immagine sociale.

Ovviamente, non rileva la dedotta supposta condotta non esattamente morigerata del marito, stante l’oggetto della causa.

L’epilogo impone condannarsi parte ricorrente al rimborso delle spese legali in favore della resistente. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali, che liquida nella complessiva somma di 4.200 Euro, di cui 200 Euro per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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