Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22013 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14528-2016 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI,

23, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ADDUCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOMO FRANCESCO SACCOMANNO;

– ricorrente –

contro

ENTE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, – C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO MORISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 815/2015 del TRIBUNALE di PALMI, depositata

l’1/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2016, C.I. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi del 16 novembre 2011 che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dellàAmministrazione Provinciale di Reggio Calabria, censurando i due profili della legittimazione passiva dell’amministrazione provinciale e del nesso causale, entrambi esclusi dal primo giudice. Con sentenza pubblicata il 1 dicembre 2015 il Tribunale di Palmi rigettava l’appello condannando la parte appellante al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.I. sulla base di cinque motivi e resiste in giudizio l’Ente provinciale di Reggio Calabria con controricorso. La ricorrente deposita memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e omessa motivazione ed esame di circostanze decisive oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento agli artt. 112, 115 e 116 codice di rito e agli artt. 2697 e 2700 c.c., riguardo al profilo della legittimazione passiva della amministrazione provinciale;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 167 codice di rito, nonchè omesso esame di circostanze decisive oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 codice di rito, con riferimento alla mancata contestazione degli elementi posti a base della domanda;

con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alle medesime disposizione nel motivo precedente, nonchè dell’art. 2697 c.c. ed omesso esame circostanze decisive, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5 codice di rito, riguardo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e degli elementi probatori;

con il quarto motivo deduce le medesime questioni oggetto del motivo precedente, anche con riferimento all’art. 2051 c.c., riguardo alla mancata osservazione del principio dell’onere della prova;

con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116, 345, 230, 231, 240 e 233 codice di rito, nonchè dell’art. 2736 c.c., nonchè omesso esame delle circostanze decisive per il giudizio, che sono state oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del citato art. 360, nn. 3, 4 e 5 codice di rito, con espresso riferimento alla mancata ammissione delle prove istruttorie richieste e al deferito giuramento decisorio;

Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni;

Il ricorso è inammissibile poichè la parte dell’atto che deve precedere la individuazione analitica dei motivi è del tutto priva dell’esposizione sommaria dei fatti della causa, tale non potendosi ritenere la trascrizione del dello svolgimento del processo della sentenza di secondo grado. Va richiamato il principio secondo cui è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa – che non possono ricavarsi dai motivi di ricorso, i quali, in quanto deputati a esporre le linee difensive, anche ove alludano alle fasi del giudizio, non compiono una precisa enucleazione degli stessi – la cui enunciazione è essenziale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014, Rv. 633187 – 01);

in ogni caso il ricorso, anche con riferimento alla seconda parte è inammissibile perchè redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto di tutti gli atti del processo, è del tutto carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi. (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771 – 01). Nel caso di specie la ricorrente dopo la sintetica individuazione dei motivi di ricorso per cassazione, riporta la trascrizione della sentenza impugnata, il contenuto dell’atto di appello, la comparsa di costituzione in appello di controparte, il contenuto delle note conclusive autorizzate in appello, la menzione della comparsa conclusionale in appello, la motivazione della sentenza di secondo grado, il contenuto delle contro deduzioni dell’udienza del 29 gennaio 2013;

i motivi sono, altresì, inammissibili poichè parte ricorrente non individua le ragioni della violazione delle singole disposizioni citate limitandosi a trascrivere il contenuto degli atti del giudizio di merito senza consentire alla Corte di legittimità di operare la doverosa valutazione in ordine alla applicazione delle disposizioni di legge censurate;

infine, i singoli motivi, sono inammissibili poichè, presentano sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei (art. 360, nn. 3, 4 e 5: sul punto Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790) non vengono individuate le specifiche considerazioni giuridiche in base alle quali le norme citate sarebbero state violate, facendosi rinvio agli scritti difensivi relativi al giudizio di merito, riguardano profili di merito non valutabili in sede di legittimità e censure relative alla valutazione delle prove, inammissibili in questa sede;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

il ricorso è stato proposto avverso una sentenza depositata il 1 dicembre 2015 e dunque dopo l’entrata in vigore della riforma processuale introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Al presente giudizio è di conseguenza applicabile l’art. 385 c.p.c., comma 4, il quale – introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ed applicabile ai giudizi di cassazione avverso sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. citato – consente la condanna del ricorrente che abbia agito con colpa grave al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore della controparte;

l’art. 385 c.p.c., comma 4, infatti, è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46: tuttavia, per espressa previsione dell’art. 58, comma 1 quest’ultima legge, le disposizioni ivi contenute che modificano il codice di procedura civile “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, con la precisazione che per “giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore” della L. n. 69 del 2009, debbono intendersi quelli iniziati in primo grado dopo il suddetto momento;

ai fini della condanna ex art. 385 c.p.c., comma 4, ovvero ex art. 96 c.p.c., comma 3, l’infondatezza “in iure” delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte;

l’ipotesi ricorrente nel caso di specie di proposizione di un ricorso privo di autosufficienza, così prospettando un motivo inammissibile per consolidato orientamento pluridecennale, e comunque anche per la modalità di redazione dell’atto, per la mancata individuazione delle ragioni di censura e per la sovrapposizione di mezzi di impugnazione costituisce per giurisprudenza di questa Corte indice di colpa grave (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016 (Rv. 638887);

la ricorrente va, pertanto, condannata al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore della controricorrente. Nel caso di specie, tale somma può identificarsi col dispendio di tempo ed energie necessariamente impiegati per i colloqui col difensore e l’approntamento della difesa. Tale pregiudizio, considerati la durata del processo e l’oggetto di esso, può equitativamente liquidarsi ex art. 1226 c.c., in Euro 1500 attuali;

infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e condanna, in favore del controricorrente, alla somma di Euro 1.800 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., oltre interessi nella misura legale decorrenti dal deposito della sentenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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