Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22013 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 03/09/2019), n.22013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15580/2014 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA CARLO CONTI

ROSSINI 13, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLO PARISI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO RIZZO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTONE, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 345/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/03/2014 R.G.N. 598/2012.

Fatto

RILEVATO

1 che, con sentenza dell’11 marzo 2014, la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Palermo, rigettava delle domande proposte da L.S. nei confronti dell’INAIL, alle cui dipendenze aveva prestato servizio con inquadramento quale funzionario direttivo fino al suo collocamento in quiescenza, quella avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita su una base di computo data dal trattamento retributivo di dirigente di seconda fascia percepito in ragione degli incarichi dirigenziali rivestiti nel corso del rapporto;

2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover accogliere l’orientamento secondo cui poichè l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento nella superiore qualifica, la base retributiva dell’indennità di buonuscita, che sia normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all’ultima qualifica legittimamente rivestita dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio, non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica, cui sarebbero riconducibili le mansioni di fatto esercitate, bensì a quella corrispondente all’inferiore qualifica di appartenenza;

3 che per la cassazione di tale decisione ricorre la L., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INAIL;

4 che la ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

5 che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e D.M. 30 maggio 1969, art. 31, recante il Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’INAIL, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale inteso a negare il diritto al calcolo dell’indennità di buonuscita sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita, ancorchè relativa alle mansioni dirigenziali di fatto svolte e non corrispondente all’inquadramento posseduto quale funzionario direttivo;

6 che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., 14.5.2014, n. 10413) secondo cui nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente;

7 che, pertanto, il ricorso va rigettato;

8 che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

9. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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