Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22012 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5657/2012 proposto da:

G.S., (OMISSIS), G.M.G. (OMISSIS),

G.C. (OMISSIS), G.L. (OMISSIS),

GA.LI. (OMISSIS), G.M.T. (OMISSIS),

G.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO 16,

presso lo studio dell’avvocato DARIO IMPARATO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS), G.E. C.F. (OMISSIS),

G.A. C.F. (OMISSIS), G.F. C.F. (OMISSIS), EREDI

DI GA.AL., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE

66, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE VIVO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO MANFREDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 101/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Imparato Dario difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Pelosi Antonella con delega depositata in udienza

dell’Avv. De Vivo Andrea difensore del controricorrente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori Ga.Li., M.T., R., M.G., C., S., e L. ricorrono contro Ga.Al. per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Brescia ha diviso fra le parti l’eredità lasciata dal loro comune padre G.G..

La corte distrettuale, riformando la sentenza non definitiva con cui il tribunale di Brescia aveva approvato un progetto divisionale che prevedeva la divisione del compendio ereditario in otto parti fisicamente individuate (una per ciascun condividente), ha giudicato detto compendio ereditario non comodamente divisibile ed ha assegnato agli odierni ricorrenti “la proprietà indivisa di tutti i fabbricati e di tutti terreni, ad eccezione del mappale n. (OMISSIS) foglio (OMISSIS) (pari approssimativamente 1/8), che si assegna in proprietà a Ga.Al., con conguaglio a favore di quest’ultimo di Euro 17.500”.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, deducendo che dalla motivazione della sentenza emergerebbe che il bene assegnato ad Ga.Al. non era l’intero mappale (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) ma solo mq 14.324,72 di tale mappale. Ciò, secondo i ricorrenti, risulterebbe in particolare dalla pagina 18 della sentenza, ove il suddetto mappale n. (OMISSIS) viene indicato come “pari approssimativamente ad 1/8”, laddove dalle risultanze peritali emergerebbe che la quota di 1/8 dei terreni (che era ciò che secondo la relazione peritale recepita dalla corte distrettuale andava assegnato ad Ga.Al., giacchè i fabbricati andavano(a tutti agli altri condividenti, con conguaglio in favore di Ga.Al. di Euro 17.500) era rappresentata non dall’intero mappale n. (OMISSIS) ma, come detto, mq 14.324,72 di tale mappale. Secondo i ricorrenti, quindi, il dispositivo della sentenza gravata assegnava ad Ga.Al. un valore (circa la metà dei terreni facenti parte del compendio ereditario, oltre al conguaglio compensativo della mancata assegnazione della sua quota dei fabbricati) enormemente superiore a quanto correttamente individuato nella motivazione della stessa sentenza (1/8 dei terreni ed il conguaglio di 1/8 dei fabbricati); donde la nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione e quindi per impossibilità di individuare dalla stessa l’effettivo comando giudiziale.

Gli eredi di Ga.Al., nominati in epigrafe, si sono costituiti con atto qualificato “controricorso e intervento”, deducendo che il loro dante causa era deceduto il (OMISSIS) (dopo il deposito della sentenza gravata, avvenuto il 7 febbraio 2011) ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per:

– mancato rispetto del termine breve, decorrente, a loro dire, dal 14 settembre 2011, data in cui essi avevano ricevuto dagli odierni ricorrenti la notifica di un ricorso per correzione di errore materiale della sentenza qui gravata, poi rigettato dalla corte distrettuale il 2 novembre 2011;

– mancata notifica del ricorso stesso agli eredi di Ga.Al.; secondo i ricorrenti la notifica del ricorso per cassazione effettuata ad Ga.Al. presso il suo difensore nel giudizio di secondo grado, avvocato Romano Manfredi del foro di Brescia, sarebbe invalida perchè alla relativa data Ga.Al. era già deceduto e le controparti ne erano al corrente (avendo dato atto della circostanza nel menzionato ricorso per correzione materiale della sentenza), cosicchè le stesse avrebbero dovuto notificare ricorso per cassazione agli eredi di Ga.Al. e non a costui.

Nel merito, peraltro, i contro ricorrenti contestano la fondatezza del ricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 13.7.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevate dai contro ricorrenti va disattesa in relazione ad entrambe le ragioni poste a fondamento della stessa. Quanto alla prima ragione, il Collegio rileva che l’assunto dei contro ricorrenti secondo cui la notifica di un ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza farebbe decorrere il termine breve per la relativa impugnazione contrasta con l’orientamento di questa Corte (sent. n. 17122/11) secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l’art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti quali la proposizione dell’istanza di correzione di errore materiale, trattandosi di un’attività compiuta per un fine specifico, incompatibile con l’impugnazione.

Quanto alla seconda ragione, il Collegio rileva che l’assunto dei contro ricorrenti secondo cui la notifica di un ricorso per cassazione presso l’avvocato che ha difeso la parte nel giudizio di secondo grado sarebbe invalida se effettuata successivamente al decesso della parte stessa contrasta con l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 15295/14) alla cui stregua la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante.

Nel merito il ricorso è fondato.

I ricorrenti – nonostante gli inesatti riferimenti all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 152 c.p.c., comma 2, ed al contrasto tra dispositivo e motivazione – in sostanza lamentano, nella trama argomentativa che sorregge la doglianza, un vizio di contraddittorietà della motivazione, riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (sul potere di riqualificazione del mezzo di gravame da parte della Corte di Cassazione cfr. Cass. 14026/12: “In tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura”).

Tale vizio effettivamente sussiste perchè:

a) a pagina 16 della motivazione si legge: “appare fondata la seconda doglianza, mirante all’accoglimento della domanda subordinata (divenuta principale in appello)”, vale a dire, come si rileva dalla trascrizione delle conclusioni degli appellanti contenuta a pagina 2 della sentenza, la domanda di “assegnare all’appellato Ga.Al. il mappale (OMISSIS) foglio (OMISSIS) di metri quadri 14.324,72”;

b) il mappale (OMISSIS) era di Ha 5.95,00 (metri quadri 59.500), come emerge dalle risultanze peritali autosufficientemente riprodotte nella quinta pagina del ricorso per cassazione;

c) la superficie di 14.324,72 m quadri rappresentava, conseguentemente, solo una porzione del ripetuto mappale (OMISSIS).

Ulteriore riscontro della denunciata contraddittorietà si rinviene a pagina 16 della sentenza gravata, laddove si prevede l’assegnazione agli odierni ricorrenti dei 7/8 dei terreni, laddove il mappale (OMISSIS), assegnato ad Ga.Al., costituisce da solo circa la metà dei terreni.

In sostanza, la statuizione di assegnazione ad Ga.Al. dell’intero mappale (OMISSIS) (contenuta non solo nel dispositivo, ma anche nella motivazione della sentenza, cfr. pag. 16) risulta sorretta da una motivazione illogica, in quanto si fonda su una premessa argomentativa (che tale mappale rappresenti un ottavo del complesso dei terreni caduti in successione) contraddittoria con le risultanze peritali che, pure, la sentenza gravata recepisce senza mai metterne in discussione la fondatezza.

In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte territoriale perchè questa proceda a un nuovo esame dell’appello.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Brescia, che regolerà anche le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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