Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22012 del 21/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14306-2016 proposto da:

C. AUTOTRASPORTI DI D.G. & C. S.A.S.,

D.G. in proprio e nella qualità di socio accomandatario

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIAGRAZIA CARUSO;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

del suo Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA

RISTUCCIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLO ROSSELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1014/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2008, la Vittoria Assicurazioni S.p.A. evocava in giudizio la C. Autotrasporti sas, nonchè D.G. e C.G. proponendo appello avverso la sentenza del 28 novembre 2007 con la quale il Tribunale di Livorno aveva respinto la domanda di surroga per quanto pagato dalla compagnia di assicurazione in favore della S.p.A. MAIA (Macchine Agricole Industriali Automezzi) per il furto di un escavatore di proprietà di questa, trasportato dalla predetta società con un automezzo condotto da C.G.. Questi, incaricato di consegnare gli escavatori presso la sede di Catania, aveva denunziato di essere rimasto vittima di una rapina all’esito della quale l’autocarro su cui erano caricati gli escavatori, sarebbe stato sottratto da ignoti. Poichè uno dei due veicoli veniva ritrovato dalle forze dell’ordine, la Vittoria Assicurazioni, quale assicuratore della merce trasportata, liquidava l’importo di Euro 26.000 in favore di MAIA S.p.A. Il Tribunale qualificava come caso fortuito i fatti oggetto di causa, rigettando conseguentemente la domanda dell’attrice;

la Corte d’Appello di Firenze, con una sentenza pubblicata il 27 maggio 2015, in accoglimento dell’appello proposto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. riteneva il vettore C. Autotrasporti responsabile per la perdita della merce perchè, gravando su di esso l’onere probatorio del caso fortuito, non era stato in grado di dimostrare l’adozione concreta di cautele idonee a prevenire l’evento;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C. Autotrasporti, di D.G. e D.G. sulla base di un unico motivo. Resiste il giudizio Vittoria Assicurazioni S.p.A. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa interpretazione degli artt. 1693, 1176, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè violazione degli artt. 112, 115 e 116 codice di rito, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte omesso di considerare l’inevitabilità e l’imprevedibilità dell’evento rapina, limitandosi a rilevare presunte incongruenze e omissioni nelle emergenze istruttorie, prendendo in esame circostanze non addebitabili ai ricorrenti, quali le caratteristiche della denunzia, ritenuta asettica e sintetica ed il mancato avvio di indagini da parte delle competenti autorità, senza considerare adeguatamente il contenuto degli scritti difensivi di parte e le dichiarazioni del teste B..

con atto ritualmente depositato presso la cancelleria di questa suprema Corte, la ricorrente ha dichiarato di aver raggiunto un’intesa e dunque di rinunciare al ricorso avverso la sentenza in oggetto (decisione della Corte d’Appello di Firenze depositata il 12 gennaio 2015), a spese compensate;

ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’estinzione del processo e che non si debba provvedere in merito alle spese;

che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857);

che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

PQM

 

dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA