Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22012 del 17/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 22012 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 17/10/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett, dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

BIRIMPORT di Saliola Pierino e C. s.a.s., in persona dell’accomandatario e
1.r.p.t. Pierino Saliola, rappr. e dif. dall’avv. Livia Salvini, elett. dom. presso il relativo
studio in Roma, viale G.Mazzini n.11, come da procura a margine dell’atto
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RGN 1292938

estensore com.

-controricorrente —
per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale Lazio 23.3.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2014
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Maurizio Velardi,
che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine l’accoglimento del 4 0 motivo di
ricorso, assorbiti gli altri.

IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale Lazio 23.32007, che, in conferma della sentenza C.T.P. Roma n.
343/53/2005, ebbe a rigettare l’appello dell’Ufficio, così ribadendo la illegittimità
dell’irnpugnato avviso di accertamento – per ILOR sull’anno 1995 – diretto alla
società contribuente, per invalidità ovvero inesistenza della relativa notifica.
Ritenne a tal proposito la C.T.R., condivisa l’astensione della C.T.P. dall’esercizio
di poteri officiosi sostitutivi di inerzia di allegazione dell’Ufficio, che andava
mantenuta un’interpretazione del procedimento di cui all’art.140 cod.proc.civ.,
seguito nella vicenda notificatoria dell’avviso di accertamento alla società
contribuente, ispirata al criterio di effettività delle garanzie di conoscenza o
conoscibilità dell’atto. Nella fattispecie, constatata l’impossibilità di consegna della
copia conforme dell’atto alla residenza, dimora o domicilio del destinatario e
Paltrettale preclusione verso persone idonee ex art.139 cod.proc.civ., era mancata la
documentazione completa a supporto dell’esaurimento positivo degli adempimenti
quali il deposito alla casa comunale, l’affissione alla porta del destinatario, la notizia
dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, difettando
proprio tali ultimi due requisiti (o comunque la relativa prova) necessari al
perfezionamento dell’iter seguito dall’Ufficio.
Il ricorso è affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Si dà atto che la natura dell’accertamento pone la questione della pienezza ed
integrità originaria del contraddittorio nei confronti di soci e società.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art.360 n. 4
cod.proc.civ., la violazione di legge quanto all’art.100 cod.proc.civ., non avendo
considerato la C.T.R. che era mancata una contestazione circa la tempestività dei
ricorsi del contribuente e questi non aveva dedotto una sopravvenuta decadenza
dell’Ufficio dalla possibilità, temporalmente limitata, di esercitare il potere di
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estensore co

erro

uditi gli avvocati Pasquale Pucciarello, per l’Avvocatura dello Stato e Livia Salvini,
per il controricorrente;

Il Collegio ritiene che — come rilevato all’udienza ed in ragione della natura
dell’accertamento di debito tributario ILOR in capo alla società – permane l’esigenza
di assicurare il rispetto del contraddittorio anche nei confronti di tutti i soci, questione
che attiene alla regolarità del processo, cioè ad una disciplina alla cui applicazione
concorre altresì la condotta dell’organo giurisdizionale (sul punto assente, avendo le
C.T. omesso di disporre la riunione dei procedimenti o comunque di disporre
l’integrazione del contraddittorio alla società ed ai soci). Né può essere invocata una
mera trattazione congiunta, ora e solo nella sede di legittimità, del giudizio avente ad
oggetto l’accertamento del reddito societario (cui parametrare il calcolo dell’ILOR)
con quello eventuale deputato al controllo del debito di riflesso a carico di ciascun
socio (non oggetto di specifica menzione quanto a pendenza), per la mancata prova di
concorrenti contributi istruttori e pertanto convergenti difese già ed innanzitutto nel
mancato simultaneus processus di merito e sin dal suo sorgere, essenziale sede della
doverosa organizzazione unitaria dell’accertamento, oltre tutto in apparenza non
praticabile, seppur tardivamente, con riguardo ad altri soci della società in
accomandita semplice (dei quali non è stata riferita alcuna vicenda giudiziale
contestativa del medesimo atto). La controversia in esame, in ragione dell’unitarietà
dell’accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi della società di
persone e dei soci, non ha infatti ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli
elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto
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estensore coi : m.ferro

accertamento, ed invece si era difeso nel merito, così facendo difetto l’interesse alla
censura di nullità della notifica dell’atto.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge ancora ai sensi dell’art. 360
n.4 cod.proc.civ. e quanto all’art.57 d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la C.T.R. deciso su
una questione — la nullità ex art.140 cod.proc.civ. della notifica dell’avviso di
accertamento al legale rappresentante della società — diversa da quella sola
prospettata in primo grado dall’impugnante contribuente e relativa all’individuazione
e legittimazione del legale rappresentante della società, ove l’avviso di accertamento
era stato notificato alla persona del curatore fallimentare che, all’epoca, era cessato
dalla carica per chiusura della procedura.
Con il terzo motivo si solleva il vizio di motivazione, avendo contraddittoriamente
la sentenza impugnata non circoscritto il suo esame alla questione del difetto di
notifica al legale rappresentante della società.
Con il guado motivo, viene dedotta, in relazione all’art.360 n. 4 cod.proc.civ., la
violazione di legge quanto all’art.156 cod.proc.civ., avendo trascurato la C.T.R. che la
tempestiva impugnazione dell’avviso di accertamento avrebbe comunque sanato
ogni ipotetica irritualità della notifica.
Con il quinto motivo, Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art.360 n. 3
cod.proc.civ., la violazione di legge quanto agli artt. 139 e 140 cod.proc.civ., 60
d.P.R. n. 600 del 1973, non avendo considerato la C.T.R. la sufficienza della notifica
per come avvenuta, trattandosi di contribuente trasferito dalla residenza anagrafica a
luogo sconosciuto, e dunque con valido deposito dell’atto presso la casa comunale
senza altre formalità, non essendo necessaria invece l’affissione alla casa di abitazione
della parte.

4

Ritiene così il Collegio che, stante la pacifica natura di società di persone (con più soci
all’epoca dell’accertamento rettificativo in aumento dei suoi redditi ai fini ILOR) della
Birimport di Saliola Pierini e C. s.a.s., debba essere rilevato un limite di correttezza
nell’instaurazione dell’intero processo tributario, essendo mancati al contraddittorio
contestuale, sin dalla trattazione in primo grado, tanto la società quanto i soci nella
loro interezza. Opera invero nella fattispecie il principio, cui occorre dare continuità,
per il quale, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di
cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente
automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta
che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei
soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il
caso in cui questi prospettino questioni personali, nella fattispecie non emerse -,
sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti e come premesso, non ha ad oggetto una singola posizione
debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’avviso di accertamento impugnato, ad integrazione del
litisconsorzio necessario originario. Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno
soltanto dei soggetti interessati, come avvenuto avendo riguardo allo svolgimento del
processo quale riprodotto e ripercorso in atti, impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art. 14 dlgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi
del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari è affetto da. nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio (Cass. s.u. 14815/2008). A tale arresto seguirono, tra
gli altri, Cass. 11459/2009, 13073/2012, 17925/2012, 23096/2012, 1047/2013,
25465/2013. Si tratta invero di principi affermati anche con riguardo all’ILOR, per il
cui accertamento, se oggetto di impugnazione e salvo il caso in cui si prospettino
questioni personali, valgono le regole di doverosità del simultaneus processus e di obbligo
d’integrazione del contraddittorio fra tutti i soci e la società stessa (Cass. 6897/2011;
16661/2011).
Conclusivamente, rilevata la ragione di nullità dell’intero procedimento, vanno cassate
la pronuncia impugnata ed altresì quella di primo grado, le parti vanno rimesse al
giudice competente quanto al primo grado, come da dispositivo, per la celebrazione
del relativo giudizio e disporre la integrazione del contraddittorio; quanto alle spese, se
ne dichiara la integrale compensazione, tenuto conto della progressiva definizione
dell’indirizzo interpretativo qui applicato solo in epoche coeve o successive
all’instaurazione della controversia.

P.Q.M.
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estensor

autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio
necessario (Cass. 16661/2011).

MENTE DA REGISTRAZIONE
ALSE1’4S1 DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TA13. ALL. B. – N, 5
MATERIA TRIBUTARIA

La Corte dichiara la nullità dell’intero procedimento, cassa la sentenza impugnata
e quella di primo grado, rimettendo le parti avanti alla C.T.P. di Roma; dichiara la
integrale compensazione fra le parti delle spese del procedimento, anche quanto al
giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 luglio 2014.

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