Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22012 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 13/10/2020), n.22012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13386/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

Generale Conserve s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna – Sezione staccata di Sassari n. 418/08/17, depositata il 3

novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 ottobre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 418/08/17 del 03/11/2017, la Commissione tributaria regionale della Sardegna – Sezione staccata di Sassari (di seguito CTR) accoglieva il ricorso per ottemperanza della sentenza n. 572/02/16 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari (di seguito CTP), con la quale veniva dichiarata l’illegittimità del diniego di rimborso di dazi doganali relativi all’anno 2010;

1.1. la CTR riteneva l’applicabilità al caso di specie del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 69, comma 1, e quindi accoglieva il ricorso per ottemperanza, subordinando il pagamento del dovuto alla prestazione di idonea garanzia ai sensi del D.M. 6 febbraio 2017, n. 22;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. Generale Conserve s.p.a. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 68,69 e 70 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

1.1. in buona sostanza, la ricorrente evidenzia che il diniego di rimborso opposto dall’Agenzia delle dogane alla società contribuente è fondato sulla omessa preventiva comunicazione, da parte dell’importatore, della propria volontà di procedere alla riesportazione di merce che beneficia della destinazione particolare d’uso, così non consentendo i dovuti controlli da parte dell’Ufficio delle dogane;

1.2. trattasi, peraltro, di rimborso che, riguardando risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, p. 1, lett. a), della decisione n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007, può essere conseguito unicamente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che lo dispone;

2. il motivo è fondato nei termini di cui appresso;

2.1. la disciplina dei dazi doganali costituisce, com’è noto, risorsa propria della UE, e trova la sua regolamentazione nel regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario CDC), applicabile alla fattispecie ratione temporis, e, successivamente, nel regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (Codice doganale unionale – CDU);

2.2. ai sensi dell’art. 244 CDC e dell’art. 45 CDU, la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale non sospende l’esecutività della decisione contestata mentre ai sensi dell’art. 199 CDC e dell’art. 98 CDU la garanzia costituita per l’obbligazione doganale non può essere svincolata se l’obbligazione doganale non si è estinta o non può più sorgere;

2.3. tali disposizioni vanno coordinate, da un lato, con la previsione del pagamento in pendenza del processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68) e, dall’altro, con la disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze del giudice tributario che dispongono il pagamento di somme in favore del contribuente (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69);

2.4. sotto il primo profilo, questa Corte ha già escluso l’applicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 ai dazi e all’IVA all’importazione (Cass. n. 33581 del 18/12/2019; si veda, altresì, Cass. n. 8513 del 27/03/2019), anche anteriormente alla modifica apportata dalla L. 30 ottobre 2014, n. 161, art. 10;

2.4.1. tale modifica ha, infatti, introdotto, nel contesto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 il comma 3 bis per il quale “il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell’Unione Europea in materia”;

2.4.2. in buona sostanza, la nuova disposizione ha ratificato quello che era già chiaro alla luce di un’interpretazione sistematica della normativa esistente: l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 in materia di dazi e IVA e l’applicabilità esclusiva della disciplina dettata dal CDC e dal CDU;

2.5. l’applicabilità esclusiva di CDC e CDU, peraltro, non può che valere anche con riferimento alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69 la cui operatività si scontra inevitabilmente con le disposizioni più sopra menzionate al p. 2.2.;

2.6. invero, l’art. 69 cit., al comma 1, così recita: “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila Euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”;

2.6.1. a seguito della sentenza, anche non definitiva, del giudice tributario il contribuente ha diritto all’adempimento da parte dell’Amministrazione finanziaria decorso il termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza medesima ovvero dalla prestazione della garanzia (art. 69, comma 4) e, in mancanza, può chiedere l’ottemperanza a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 (art. 69, comma 5);

2.7. la CTR ha pedissequamente applicato la menzionata disciplina, senza tenere conto della peculiarità della fattispecie, riguardante risorse proprie della UE, con la conseguente necessità di valutare la compatibilità della stessa con il diritto unionale;

2.8. in particolare, dalle sopraindicate disposizioni del CDC e del CDU si evince che: a) i provvedimenti dell’Amministrazione doganale sono immediatamente esecutivi; b) la tutela del contribuente rispetto alla possibile irreparabilità del pregiudizio subito dall’aggressione eventualmente illegittima del proprio patrimonio è soddisfatta ante causam attraverso le istanze di sgravio dei dazi funzionali all’esercizio di poteri di autotutela delle autorità doganali, ovvero attraverso l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’avviso di rettifica ex art. 224, p. 2, CDC o art. 45, p. 2, CDU, nonchè, in corso di causa, attraverso l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 (Cass. n. 20669 del 01/10/2014; si veda anche CGUE 11 gennaio 2001, in causa C266/99, Siples Srl); c) la decisione non definitiva dell’autorità giudiziaria favorevole al contribuente non implica il diritto del contribuente alla restituzione dei dazi versati a seguito del provvedimento impositivo, poichè dette somme restano a garanzia dell’assolvimento dell’obbligazione doganale fino alla sua definitiva estinzione (arg. ex art. 199 CDC e art. 98 CDU);

2.8.1. depone nel senso indicato sub c) il documento TAXUD n. (OMISSIS) del 14/03/2012 che, valorizzando appunto l’art. 199 CDC, esclude che, in caso di provvedimento non definitivo dell’autorità giudiziaria, l’Autorità doganale debba restituire le somme versate in eccedenza (per dazi e Iva all’importazione), che continuano ad assolvere alla funzione di garanzia prevista dalla disposizione richiamata (nello stesso senso, sebbene con un obiter dictum, si veda Cass. 33581 del 2019, cit., nonchè la circolare dell’Agenzia delle dogane n. 21/D del 23/12/2015, pag. 17 e 18);

2.8.2. non va, inoltre, sottaciuto che lo Stato membro, ove il provvedimento dell’autorità amministrativa non sia stato sospeso ai sensi dei codici doganali, deve attivarsi con tempestività al fine di assicurare le risorse proprie della UE, quali il pagamento dei dazi, essendo altrimenti imputabile all’Amministrazione doganale l’insolvenza conseguente ad un ritardo ingiustificato (cfr., da ultimo, CGUE 11 luglio 2019, in causa C-304/18, Commissione Europea c/o Repubblica italiana);

2.9. deve, dunque, ritenersi che – anche in ragione dell’obbligo gravante sull’Amministrazione finanziaria di assicurare le risorse proprie unionali – la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, comma 1, sia incompatibile con la disciplina di CDC e CDU, per come evincibile anche dall’art. 68, comma 3 bis, medesimo D.Lgs., sicchè la stessa non trova applicazione in materia di dazi doganali ed IVA all’importazione, non essendo l’Amministrazione doganale tenuta a restituire quanto percepito se non allorquando l’obbligazione non sia stata ritenuta inesistente a seguito di un provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria;

2.10. va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “in materia di diritti di confine, costituenti risorse proprie della UE, la sentenza non definitiva con la quale si preveda il rimborso, in favore del contribuente, di dazi doganali ritenuti non dovuti non può ritenersi immediatamente esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, comma 1, disposizione incompatibile con il Codice doganale comunitario e con il Codice doganale unionale, con conseguente inammissibilità del ricorso per ottemperanza eventualmente proposto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, comma 5 e art. 70”;

3. in conclusione, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in ragione dell’inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto dalla società contribuente;

3.1. la relativa novità della questione affrontata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso di Generale Conserve s.p.a.; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere più anziano, Giancarlo Triscari, per impedimento del Presidente del Collegio e del primo e secondo Consigliere anziano, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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