Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22012 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 17/01/2018, dep. 11/09/2018), n.22012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10379-2013 proposto da:

G.C. di C.G. & C. s.a.s, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. CARO 50, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIRULLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA MARZOT;

– ricorrente –

contro

PRENATAL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MORETTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO ZUCCHI;

– c/ricorrente nonchè ricorr. incidentale –

avverso la sentenza n. 744/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SERVELLO

Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;

udito l’Avvocato LAURA MARRAS, con delega

dell’Avvocato SILVIA MARZOT difensore della ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento delle conclusioni in atti;

udito l’Avvocato STEFANO ZUCCHI, difensore della controricorrente e

ricorrente incidentale e ricorrente successivo, che ha chiesto

l’accoglimento delle difese in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ad esito di rapporto d’agenzia con deposito con la spa Prenatal, la sas G.C. di C.G. & C. evocò in causa la società preponente chiedendo la liquidazione dell’indennità dovute, il ristoro del danno per l’illegittima risoluzione del rapporto e la liquidazione di altre poste creditorie conseguenti alla nullità di clausole del contratto stipulato tra le parti.

Resistette la spa Prenatal contestando la fondatezza delle pretese svolte dalla società attrice e rilevando come avesse disdetto il rapporto contrattuale secondo la facoltà di recesso prevista dall’art. 1750 c.c..

Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda della società agente liquidando somma per oltre Euro 71 mila a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. e rigettando le atre pretese avanzate dalla parte attrice.

La spa Prenatal ebbe a proporre gravame avanti la Corte d’Appello di Milano, rilevando l’erronea statuizione del Tribunale con tre ragioni di gravame mentre anche la sas C.G. di C.G. esponeva appello incidentale articolato su due ragioni di contestazione.

La Corte ambrosiana ebbe ad accogliere parzialmente il gravame principale mosso dalla spa Prenatal – in punto decorrenza degli interessi – ed a rigettare integralmente l’appello incidentale articolato dalla sas G.C.

Osservava la Corte territoriale – circa l’appello principale – come il dato indicato dall’agente, quale monte provvigioni riconosciute nel corso del rapporto, in effetti non fosse stato contestato dalla società preponente; come l’aumento delle provvigioni nel corso degli anni – secondo precisa clausola contrattuale – lumeggiasse con certezza anche l’incremento del fatturato; come la contestazione circa la detraibilità dall’indennità,riconosciuta come dovuta, dei costi sostenuti dall’agente era generica e comunque infondata; come rettamente era stata accolta la domanda ex art. 1751 c.c. poichè le parti non avevano versato in atti accordo pattizio o collettivo con disciplina più favorevole; come la società preponente non avesse provato d’aver versato all’Enasarco somme a titolo di previdenza volontaria sicchè non poteva essere detratto l’importo versato all’agente dall’Enasarco a titolo di FIRR.

Con relazione all’appello incidentale, mosso dalla società agente, la Corte ambrosiana osservava come il mancato deposito dell’AEC, regolante il rapporto, non consentiva di verificare la debenza anche di poste previste da disposizioni più favorevoli della disciplina legale e come corretta fosse stata la tassazione adottata dal Tribunale dell’indennità ex art. 1751 c.c. e come, con relazione alle altre pretese avanzate, non vi fosse adeguata prova in atti a loro sostegno ovvero come l’indennità già riconosciuta le comprendesse in sè.

Ha interposto ricorso per cassazione la spa Prenatal, articolando sette motivi di impugnazione.

Ha proposto ricorso anche la sas G.C. di C.G., da ritenersi principale poichè avviato alla notifica lo stesso giorno di quello della società avversaria ma prima iscritto in questa Corte, articolando due motivi.

La spa Prenatal ha pure depositato controricorso con impugnazione incidentale resistendo al ricorso della società agente.

La sas G. C. ha depositato controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.. All’odierna udienza pubblica,sentite le conclusioni delle parti presenti e del P.G., la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In limine deve questa Corte dichiarare l’inammissibilità del ricorso incidentale, portato nel controricorso depositato dalla spa Prenatal a seguito della notifica del ricorso principale proposto dalla sas G.C., in quanto la spa Prenatal ebbe a proporre tempestivo ricorso autonomo, avviato alla notifica il medesimo giorno di quello avversario, ma iscritto presso questa Corte successivamente.

Pertanto la società preponente aveva già consumato il diritto all’impugnazione, sicchè non poteva più proporre impugnazione incidentale a seguito del ricorso avversario – Cass. sez. 1 n 9993/16 -.

Reputa la Corte di esaminare, dapprima, l’impugnazione autonoma proposta dalla spa Prenatal e di seguito quella esposta dalla sas G.C. di C.G.;

Con il primo mezzo d’impugnazione la spa Prenatal denunzia violazione della norma in art. 2697 c.c. e vizio di motivazione in relazione alla conclusione della Corte ambrosiana che l’indicazione del complessivo monte provvigioni incassato dalla società agente non fosse stato da essa preponente contestato, sicchè era elemento fattuale che poteva esser assunto come dato valutabile ai fini indennitari.

La doglianza sotto entrambi i profili s’appalesa priva di pregio giuridico.

Difatti la società preponente non contesta di aver, in effetti, riconosciuto che la società agente ebbe ad incassare, nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale, provvigioni “per oltre” l’importo indicato dalla controparte in citazione introduttiva, ma sostiene che detta locuzione non può esser valutata siccome non contestazione della somma indicata dalla contro-parte ed utilizzata dal Giudice siccome dato pacifico.

All’evidenza corretto appare il significato dato dai Giudici di merito alla condotta processuale della società preponente che in effetti, con la locuzione ricordata, presente nella sua comparsa di risposta appunto conferma che l’importo, indicato dalla società agente, rappresentava il minimo certo dell’ammontare dei compensi per provvigioni erogati nel corso del rapporto, stante l’utilizzo dell’inequivoca locuzione “per oltre”.

Con il secondo articolato mezzo d’impugnazione la spa Prenatal denunzia i medesimi vizi, dianzi richiamati, in relazione all’accertamento, da parte della Corte ambrosiana, che l’aumento del fatturato – uno degli elementi fattuali richiesti dalla legge per il riconoscimento dell’indennità ex art. 1751 c.c. – fosse dimostrato dall’aumento delle provvigioni anche perchè essa preponente non aveva introdotto in causa dati fattuali atti a lumeggiare che detto aumento delle provvigioni fosse da correlare ad altro fattore.

In effetti la critica sviluppata sul punto dalla società preponente appare la mera contrapposizione della propria tesi difensiva alla valutazione e soluzione adottata dai Giudici di merito.

Difatti la critica non affronta specificatamente la ragione effettiva, posta dalla Corte territoriale, alla base del suo ragionamento sul punto, ovvero che le provvigioni, siccome da specifica norma contrattuale, erano calcolate sulle vendite giornaliere, chiaro indice della soddisfazione del preponente verso il lavoro dell’agente.

Quindi non concorre nè la violazione del disposto in art. 2697 c.c., poichè i Giudici di merito hanno utilizzato elementi probatori acquisiti in causa e sottolineato come la controparte non aveva confutato tali dati fattuali con elementi di indice diverso, nè vizio motivazionale, poichè la Corte ha esaminato puntualmente la questione non limitandosi a correlare aumento del fatturato ad aumento delle provvigioni, bensì ha messo in risalto l’ulteriore fattore di valutazione, concordato dalle parti stesse, in relazione all’ammontare giornaliero delle vendite.

Ha invece fondamento il terzo mezzo d’impugnazione svolto dalla spa Prenatal. Difatti la società preponente lamenta violazione del disposto ex artt. 1751 e 2697 c.c. nonchè vizio motivazionale in relazione alla conclusione della Corte milanese che tutti i requisiti, prescritti dalla norma in art. 1751 c.c. – il cui onere probatorio ricadeva sull’agente -, erano rimasti provati, mentre in effetti solamente il dato dell’aumento del fatturato poteva,al più, dirsi dimostrato.

In effetti la Corte ambrosiana non ha illustrato motivazione alcuna circa l’ulteriore elemento fattuale, prescritto dalla norma in art. 1751 c.c., ovvero che la società preponente abbia continuato a godere, anche dopo la conclusione del rapporto,dei benefici determinati dal lavoro dell’agente in punto aumento del fatturato ovvero aumento della clientela.

In sentenza impugnata al riguardo non risulta precisata alcuna motivazione essendosi limitata la Corte ambrosiana a valutare il fattore dell’aumento del fatturato, come dianzi ricordato, in correlazione all’aumento delle provvigioni, senza anche valutare se detto beneficio fosse rimasto in capo alla spa Prenatal anche dopo la chiusura del rapporto.

Sul punto dunque la causa necessita di nuova valutazione.

Il quarto motivo di doglianza, sviluppato dalla società preponente ed afferente a vizio di nullità e motivazionale con relazione alla mancata considerazione che la somma pagata a titolo di provvigione comprendeva anche una sensibile quota di spese di gestione, risulta assorbito poichè dipende dalla decisione,da assumere in sede di rinvio, circa la debenza dell’indennità ex art. 1751 c.c..

Con il quinto mezzo d’impugnazione la spa Prenatal deduce i medesimi vizi di nullità e motivazionale, dianzi ricordati, in relazione alla statuizione della Corte ambrosiana che al rapporto, in difetto di deposito dell’AEC,fosse applicabile la disciplina legale ex art. 1751 c.c. poichè comunque era onere del Giudice accertare quale delle due discipline fosse la più favorevole all’agente.

La doglianza s’appalesa priva di fondamento in presenza di carenza d’interesse concreto della parte.

Difatti la Corte ambrosiana ha espressamente dato atto che alcuna delle parti in lite ritenne di depositare l’AEC 1988, cui operava richiamo la norma del contratto stipulato tra le parti, sicchè non poteva che procedersi al calcolo dell’indennità dovuta sulla scorta della disciplina legale.

Disciplina legale, ex art. 1751 c.c., che espressamente non poteva esser derogata dalle parti se non in senso migliorativo per l’agente, sicchè a ragione la società preponente ricorda che il Giudice deve valutare, in concreto, quale delle due discipline risulti più favorevole all’agente, tuttavia la disciplina pattizia prevarrebbe su quella legale solo se,quanto individuato in base a questa, fosse deteriore, sicchè il preponente sarebbe tenuto a pagare somma maggiore all’agente.

Tale conclusione evidenzia la carenza d’interesse del preponente a censurare la soluzione adottata dalla Corte ambrosiana poichè, se accolta la sua censura, la somma da detta società dovuta non potrebbe che esser maggiore.

Inoltre l’argomento critico non supera l’osservazione dei Giudici lombardi che alcuna delle due parti ritenne di versare in atti l’AEC 1988, così palesando la scelta di individuare l’indennità di fine rapporto secondo la disciplina legale, comunque applicabile.

Con la sesta ragione di doglianza la spa Prenatal deduce vizio di nullità della sentenza impugnata poichè la Corte ambrosiana ebbe ad omettere di esaminare la questione della mancata denunzia di invalidità della disciplina pattizia da parte dell’agente che invece invocava la disciplina legale nella liquidazione dell’indennità di fine rapporto.

Non concorre alcuna omissione poichè la Corte di merito ha puntualmente evidenziato come alcuna delle parti ebbe a ritenere di depositare l’AEC, cui operava riferimento la clausola n 14 del contratto individuale, ma soprattutto, ed un tanto anche con puntuali richiami ad arresti di questo Supremo Collegio, come era onere probatorio del preponente dimostrare che gli accordi individuali assicuravano all’agente un trattamento più favorevole di quello legale pur essendo anch’esso richiamato nella clausola n. 14.

Dunque nell’articolare la sua doglianza parte impugnante non si confronta specificatamente con i due puntuali argomenti esposti dalla Corte ambrosiana, limitandosi a denunziare omessa motivazione, vizio all’evidenza insussistente.

La settima ed ultima ragione di doglianza proposta dalla spa Prenatal rimane assorbito dalla soluzione adottata in relazione alla debenza dell’indennità ex art. 1751 c.c..

Difatti la società preponente lamentava la statuizione della Corte territoriale circa la computabilità nella somma, accertata siccome dovuta ex art. 1751 c.c. in favore dell’agente, dell’importo pagato all’Enasarco a titolo di FIRR, che l’Ente previdenziale versa all’agente al momento della cessazione del rapporto.

Detta questione sarà esaminata dalla Corte milanese in sede di rinvio, una volta risolta la questione se è o non dovuta alla sas G.C. l’indennità ex art. 1751 c.c..

Passando ora all’esame dell’impugnazione principale mossa dalla sas G.C. di C.G. & C., rileva la Corte come il primo mezzo d’impugnazione sia afferente alla quantificazione dell’indennità, ex art. 1751 c.c. riconosciuta in suo favore.

Parte impugnante denunzia al riguardo violazione delle norme di diritto a presidio della sua quantificazione e vizio motivazionale circa il mancato riconoscimento nella misura massima dell’indennità accordata sulla scorta dell’erronea valutazione dell’incidenza circa l’aumento del fatturato dell’attività di marketing. Valutazione effettuata dalla Corte territoriale,non già, in modo concreto, individuando se l’aumento sia riconducibile all’azione dell’agente ovvero della società preponente, bensì astratto sulla mera scorta della previsione contrattuale.

Atteso che anche detta questione appare dipendente dalla soluzione circa l’effettiva debenza dell’indennità ex art. 1751 c.c., la stessa rimane assorbita. Con la seconda ragione di doglianza la sas G.C. deduce violazione di norme giuridiche e vizio motivazionale circa il rigetto della sua pretesa di avere restituita la somma pagata alla spa Prenatala titolo di avviamento commerciale, alla stipula del contratto d’agenzia.

In effetti l’articolata critica si rivela mera contrapposizione della propria tesi difensiva al ragionamento esposto dai Giudici di merito per rigettare la domanda. Difatti la Corte ambrosiana ebbe ad, espressamente, esaminare la medesima doglianza, rilevando puntualmente come esisteva specifico accordo contrattuale tra le parti sul punto e come detto accordo trovasse fondamento nella specificità del rapporto poichè la dazione a titolo di avviamento compensava la società preponente per la particolare azienda già predisposta concessa all’agente – trattasi di negozi monomarca.

Quindi non concorre la denunziata ipotesi di motivazione apparente, risultando la stessa invece concreta e specifica e rimangono così superate le osservazioni critiche fondate sull’arricchimento – v’è apposita pattuizione tra le parti al riguardo – e le osservazioni critiche fondate sulla diversa e personale valutazione della questione.

All’accoglimento parziale dell’impugnazione e conseguente cassazione della sentenza impugnata, ex art. 385 c.p.c., comma 3, il Giudice di rinvio disciplinerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il terzo motivo del ricorso autonomo Prenatal, assorbiti i motivi quattro e sette dello stesso ricorso e primo motivo del ricorso G.C. di C.G. & C. sas, rigetta per il resto il ricorso autonomo Prenatal ed il ricorso G.C. G. sas, dichiara inammissibile il ricorso incidentale Prenatal, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano altra sezione.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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