Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22012 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 03/09/2019), n.22012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10540/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO;

– ricorrente –

contro

B.A., C.V., CR.MA., quale erede di

D.M., K.A., T.A. e V.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 374/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 15/10/2013 R.G.N. 322/2011.

Fatto

RILEVATO

1 che, con sentenza del 15 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Trieste, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione che, relativamente alle domande proposte da B.A., C.V., C.M. nella qualità di erede di D.M., K.A., T.A. e V.G. nei confronti dell’INPS, aveva reso il Tribunale di Trieste, riconoscendo il diritto degli allora ricorrenti all’inclusione di una serie di indennità nella base di computo della pensione integrativa derivante da un Fondo aziendale fino alla data della sua soppressione nel 1999 ma non nella base di computo dell’indennità di buonuscita per intervenuta prescrizione decennale del diritto, dichiarava inammissibile il ricorso in appello proposto dall’INPS;

2 che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., essendosi l’Istituto appellante limitato a ribadire l’insussistenza delle avverse pretese, senza addurre argomentazioni idonee a contrastare la motivazione, viceversa favorevole, posta a base dell’impugnata sentenza;

3 che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale gli originari ricorrenti, pur intimati, non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

4 che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., anche sotto il profilo della nullità dell’impugnata sentenza, lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo alle norme suddette;

5 che il motivo risulta inammissibile, atteso che la formulazione del ricorso per cassazione, in cui il trascritto testo del ricorso in appello non è posto a confronto con la motivazione della sentenza di prime cure, di cui non è riportato alcun passo motivazionale, non consente al Collegio di verificare la ricorrenza dei vizi denunciati;

6 che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non aver gli intimati svolto alcuna attività difensiva;

9 Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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