Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22011 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13312/2012 proposto da:

S.R., (OMISSIS), S.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 12, presso

lo studio dell’avvocato LUCA SPINGARDI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GERARDO VILLANACCI;

– ricorrenti –

contro

L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO FREDA;

– controricorrente –

e contro

S.G., S.E., S.F.,

SA.FA., R.P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 135/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Claudio Manzia con delega depositata in udienza

dell’Avv. Villanacci Gerardo difensore dei ricorrenti che si riporta

agli atti;

udito l’Avv. Freda Valerio difensore della controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10 marzo 2000 la signora L.M. convenne davanti al tribunale di Fermo i signori S.M. e R., figli di primo letto del di lei marito S.E., deceduto nel (OMISSIS), per ottenere la divisione giudiziale dell’eredità lasciata dal defunto. Nel giudizio di primo grado intervenivano anche S.G., E., F. e Fa., nonchè R.P.L., assumendo di aver acquistato, per successione alla prima moglie di S.E., signora S.A., una quota della proprietà di alcuni dei beni compresi nel compendio oggetto di causa.

All’esito dell’istruttoria, svoltasi per c.t.u., il tribunale pronunciava sentenza non definitiva, volta alla definizione preliminare della consistenza delle masse e delle quote spettanti a ciascun coerede.

Il tribunale preliminarmente rilevava che l’asse ereditario si articolava nelle due masse di seguito descritte:

A) l’intera proprietà dei beni immobili acquistati da S.E. per atti inter vivos e il 50% dei beni mobili (arredi depositi bancari) da costui relitti (essendo il residuo 50% dei beni mobili in proprietà di L.M., in qualità di coniuge in regime di comunione legale);

B) l’intera proprietà dei beni immobili pervenuti a S.E. per successione alla moglie S.A..

Tanto premesso, il tribunale dichiarava che i chiamati alla successione nella massa sub A) erano L.M. e S.M. e R., per la quota di un terzo ciascuno, e i chiamati alla successione nella massa sub B) erano S.G., per nove ventisettesimi, L.M. per un ventisettesimo S.M. e R. per quattro ventisettesimi ciascuno, S.E., F. e Fa. per due ventisettesimi ciascuno e R.P.L. per tre ventisettesimi.

La corte di appello di Ancona, adita dai fratelli S., riformava solo in parte la sentenza di primo grado, affermando che un garage acquistato dal de cuius in data (OMISSIS) (e dunque in pendenza del termine di cui alla L. n. 151 del 1975, art. 228) doveva considerarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, entrato in comunione legale con S.A., con la conseguenza che esso doveva ritenersi compreso nella massa ereditaria sub A) non per l’intero ma soltanto per quattro sesti. Per il resto la corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono, con quattro motivi, i fratelli S.M. e R..

La signora L.M. resiste con controricorso.

S.G., E., F. e Fa., nonchè R.P.L. non si sono costituiti in questa sede.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 13.7.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, promiscuamente riferito ai vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso e di violazione falsa applicazione di legge (con riferimento all’art. 177 c.c. e L. n. 151 del 1975, art. 228) i ricorrenti censurano la statuizione con cui la corte territoriale, ritenendo che la disciplina dell’accessione prevalesse su quella dettata dall’art. 177 c.c., ha escluso che fosse entrata nella comunione coniugale dei beni tra S.E. e S.A. una mansarda edificata su un immobile in proprietà esclusiva dello S.. La corte, secondo i ricorrenti, non avrebbe considerato che, in caso di edificazione su un suolo di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi in regime di comunione legale, in capo all’altro coniuge sorge un diritto di credito avente ad oggetto la metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.

Il motivo va disatteso perchè pone una questione – il diritto della signora S.A. al pagamento di una somma pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella edificazione della suddetta mansarda estranea all’oggetto del giudizio, che consiste nella individuazione dei beni relitti da S.E. e non nell’accertamento di crediti eventualmente vantati nei confronti di costui dalla defunta S.A. e, quindi, ancora ipoteticamente esigibili da parte degli eredi di quest’ultima nei confronti degli eredi di S.E..

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti attingono la statuizione con cui la corte territoriale ha dichiarato “inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e, comunque, palesemente infondato” (pag. 13, primo rigo, della sentenza gravata) il motivo di appello con cui i medesimi avevano censurato la sentenza di primo grado per il mancato riconoscimento dell’esistenza di una comunione tacita universale di beni tra S.A. ed S.E..

Il motivo si articola in tre distinti profili di censura:

1) sotto il primo profilo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per la violazione dell’art. 342 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando inammissibile il suddetto motivo di appello per difetto di specificità;

2) sotto il secondo profilo si denuncia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione della statuizione di infondatezza del suddetto motivo di appello;

3) sotto il terzo profilo si denuncia l’erronea individuazione del petitum in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di pronunciarsi, in violazione all’art. 112 c.p.c., sulla possibile sussistenza, dedotta dal suddetto motivo di appello, di una società di fatto nei rapporti intercorrenti tra i coniugi S.A. ed S.E..

In ordine a primo profilo di censura il Collegio osserva che dal diretto esame dell’atto di appello degli odierni ricorrenti, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato (Cass. 25308/14), emerge che il motivo di appello di cui si discute – debitamente trascritto, nel rispetto del principio di autosufficienza, alle pagine 17 e segg. del ricorso per cassazione – sviluppava una critica della decisione di primo grado che consentiva al giudice del gravame di cogliere senza incertezze il senso della censura. La statuizione di inammissibilità pronunciata dalla corte marchigiana contrasta dunque con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte e, da ultimo, ribadito nella sentenza n. 2814/16, che, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

Il primo profilo di doglianza risulta dunque fondato e assorbe gli altri due; questi ultimi, infatti, attingono, sotto diversi aspetti (l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione e l’errata identificazione del petitum), la statuizione di infondatezza del suddetto motivo di appello e, pertanto, vanno giudicati inammissibili per carenza di interesse, alla stregua del principio, più volte espresso da questa Corte (sentt. n. 15122/13, 17004/15), che, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicchè è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata.

Il terzo motivo di ricorso – riferito al vizio di omessa o insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso conseguente alla mancata ammissione di prove testimoniali pertinenti alla dimostrazione di una comunione tacita di beni ovvero di una società di fatto tra i coniugi S.A. ed S.E. – resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

In definitiva si deve rigettare il primo motivo di ricorso, accogliere il secondo, per quanto di ragione, e dichiarare assorbito il terzo; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte marchigiana perchè questa, preso atto dell’ammissibilità del motivo di appello relativo mancato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, dell’esistenza di una comunione tacita universale di beni tra S.A. ed S.E., proceda all’esame del motivo stesso.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Ancona, che regolerà anche le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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