Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22011 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18482-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa ad un avviso d’accertamento Irpef per l’anno 2009 e 2010, effettuato nei confronti di una società in accomandita semplice, di cui la contribuente era socia accomandante, avviso che era divenuto definitivo nei confronti della società per omessa impugnazione, e imputato “per trasparenza”, ex art. 5 TUIR, nei confronti della contribuente in proporzione alla quota societaria dalla stessa detenuta, ed annullato in riferimento all’irrogazione delle sanzioni, dalla CTP con sentenza confermata dalla CTR, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, degli artt. 2320 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente i giudici d’appello, avevano ritenuto che alla contribuente non fosse imputabile alcun coefficiente di dolo o colpa per il maggior reddito accertato in capo alla società, e quindi, non le dovessero essere addebitate le sanzioni previste, poichè l’omesso controllo non sarebbe dipeso da negligenza o complicità ma nella comprensibile fiducia nell’agire dei suoi familiari, anch’essi soci nei quali era concentrato il potere gestionale, al quale era estranea, anche per formazione professionale.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Infatti, “(…) Va ribadito il principio, reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. 22122/2010; Cass. 3011/2007; Cass. 11997/2006), secondo cui “il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone – reddito che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 519, art. 5, va imputato al socio (come proprio di questo) ai fini dell’IRPEF (non essendo la società di persona soggetto passivo dell’imposta sul reddito), in proporzione della relativa quota di partecipazione – comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1913, n. 600, art. 46”. Ciò vale anche per il socio accomandante di società in accomandita semplice, essendo irrilevante l’estraneità di tali soci all’amministrazione della società, in quanto ad essi è sempre consentito di verificare l’effettivo ammontare degli utili conseguiti: la sanzione, quindi, non viene irrogata all’accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l’elemento della colpevolezza introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5 in quanto, nel suo caso, la colpa consiste nell’omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell’art. 2320 c.c., u. c. (Cass., 19456/2009: “ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione a carico della società risponde delle sanzioni per l’infedele dichiarazione, atteso che la loro applicazione trova causa nella dichiarazione di un reddito inferiore a quello imponibile e che il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell’ambito della compagine sociale, tanto nel caso in cui non rivesta la carica di amministratore, quanto, a maggior ragione, qualora come la rivesta, gli consente il controllo dell’attività della società e della sua contabilità e quindi di verificare l’effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione”; cfr. Cass. n. 2699 del 2002; Cass. n. 2554 del 1997; Cass. S. U. n. 125 del 1993) (…)” (Cass. n. 10501/14, Cass. n. 22122/10).

Nel caso di specie, in assenza di cause di non punibilità, D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 6 oppure di disapplicazione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8, la decisione dei giudici d’appello è stata adottata in violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art. 2320 c.c., poichè, in virtù di tali disposizioni, il socio non solo è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali effettuati nei confronti della società ma il reddito di partecipazione è considerato suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dei metodi utilizzati dalla società per realizzarli, fermo restando il diritto del socio di agire nei confronti della società in sede civile ordinaria per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonchè l’esclusione della sua responsabilità qualora sia dimostrata la sua buona fede (Cass. n. 11989/15). Nella vicenda, pertanto, la qualità di socio accomandante della contribuente non ha fatto venir meno l’imputabilità alla stessa, quantomeno per colpa, del maggior reddito accertato, di cui ha beneficiato per l’incremento di ricchezza della società. Il fatto che la contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria non rileva, in quanto avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l’ausilio di soggetti reputati competenti ed accettando la veste giuridica di socia accomandante, ne ha inevitabilmente assunto i diritti gli obblighi e le responsabilità connesse alla posizione societaria ricoperta.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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