Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22011 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 13/10/2020), n.22011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9561/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

CAD Sernav s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1315/05/17, depositata il 22 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 ottobre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 1315/05/17 del 22/09/2017, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 361/13/14 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), con la quale veniva accolto il ricorso avverso il diniego di sgravio della cartella di pagamento avente ad oggetto diritti doganali che erano stati ritenuti non dovuti dalla medesima CTP;

1.1. la CTR così motivava il rigetto dell’appello: a) il provvedimento emesso dall’Agenzia delle dogane, con cui si comunicava alla società contribuente, l’intenzione di non procedere allo sgravio della cartella di pagamento emessa per diritti doganali era autonomamente impugnabile ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g); b) l’obbligo di restituzione gravava sull’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, e non aveva alcun rilievo la circostanza che la sentenza della CTP che dava ragione alla società contribuente non fosse stata notificata all’Amministrazione finanziaria; c) sebbene la normativa doganale era pienamente armonizzata, il legislatore Europeo aveva previsto che “la sua applicazione, la repressione delle violazioni e la tutela giurisdizionale avverso gli atti impositivi dell’Agenzia delle Dogane” fossero rimessi al diritto nazionale dei vari Stati membri, con la conseguenza che non poteva in alcun modo configurarsi una violazione del diritto unionale;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. CAD Sernav s.r.l. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la comunicazione dell’Agenzia delle dogane alla contribuente e concernente l’intenzione dell’Amministrazione finanziaria di non procedere allo sgravio della cartella di pagamento non aveva la natura di atto impositivo e, dunque, non era autonomamente impugnabile;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o l’errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che, ai fini del rimborso di tributi indebitamente pagati in ragione dell’emissione di provvedimenti impositivi poi annullati, l’obbligo di restituzione sorge con la notificazione della sentenza di annullamento;

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del principio di primazia del diritto comunitario sul diritto nazionale ex art. 117 Cost., comma 1, artt. 199 e 244 del regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario) e art. 17, p. 1, del regolamento CE/Euratom n. 1150/2000 del 22 maggio 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi come le determinazioni dell’Amministrazione doganale di cui all’impugnato provvedimento siano conformi al diritto unionale e la disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, sarebbe incompatibile con i principi dallo stesso ricavabili in ragione della necessità di assicurare la riscossione delle risorse proprie della UE;

4. il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso;

4.1. secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ben riassunto da ultimo da Cass. n. 2144 del 30/01/2020, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche (Cass. n. 23469 del 06/10/2017; Cass., n. 22497 del 27/09/2017; Cass. n. 4513 del 25/02/2009);

4.1.1. ne consegue che la tassatività dell’elencazione contenuta nell’art. 19 cit. deve intendersi riferita non già ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono astrattamente riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici (Cass. n. 5723 del 23/03/2016; Cass. n. 13548 del 01/07/2015, Cass. n. 24916 del 06/11/2013);

4.2. nel caso di specie, la comunicazione pervenuta dall’Agenzia delle dogane, con la quale si rappresenta alla società contribuente che – nonostante la sentenza della CTP che ha dichiarato non dovuti i diritti doganali – non si sarebbe proceduto allo sgravio delle somme recate dalla conseguente cartella di pagamento già notificata non è espressione di una nuova ed autonoma pretesa impositiva, diretta o indiretta (cfr. Cass. n. 31240 del 29/11/2019), quest’ultima già formalizzata con la notifica della cartella di pagamento, che non risulta essere stata impugnata;

4.3. non sussiste nemmeno un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria: l’annullamento della comunicazione dell’Agenzia delle dogane, infatti, non è idoneo a determinare alcun concreto effetto sulla cartella di pagamento, risolvendosi il giudizio in un’inammissibile azione di mero accertamento negativo delle somme recate dalla cartella (cfr. Cass. n. 22184 del 22/09/2017; Cass. n. 13755 del 22/05/2019);

4.4. del resto la società contribuente, in assenza di un provvedimento di annullamento in autotutela della cartella non più supportata da un valido atto impositivo, ben può fare valere l’inesistenza di detto atto in sede esecutiva;

5. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti motivi; la sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, in ragione dell’inammissibilità del ricorso originariamente proposto dalla società contribuente;

5.1. la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto dalla controricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere più anziano, Giancarlo Triscari, per impedimento del Presidente del Collegio e del primo e secondo Consigliere anziano, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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