Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22010 del 31/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 312/2012 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE SCRIVO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., (OMISSIS), C.A. (OMISSIS), P.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24,

presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIANMARIA MAFFEZZONI, ENRICO

CARLO ADOLFO PEREGO;

– controricorrenti –

e contro

C.C., CH.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 724/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Scrivo Pasquale difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. Romagnoli Ilaria difensore dei controricorrenti che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. ricorre contro il fratello C.A. e nei confronti dei fratelli C.C. e Ca. per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Brescia, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con cui egli aveva richiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sulla quota di un quarto di un terreno che suo fratello C.A. aveva acquistato dalla signora N.D. con atto (OMISSIS).

In fatto, per quanto qui ancora interessa, l’odierno ricorrente aveva fondato la propria pretesa su una scrittura, pur essa datata (OMISSIS), da lui attribuita ad C.A., contenente il riconoscimento che detto fondo era di proprietà comune dei quattro fratelli C., giacchè tutti avevano contribuito in eguale misura al relativo acquisto, ancorchè G., C. e Ca. avesse rinunciato alla relativa intestazione per ragioni fiscali.

La corte distrettuale, premesso che al momento della spedizione della causa a sentenza non era in atti fascicolo dell’appellato C.G., in quanto ritirato fuori udienza in data (OMISSIS) e non ridepositato dalla parte, ha disatteso la domanda da costui proposta sulla scorta del seguente percorso argomentativo:

– la scrittura privata su cui si fondava la domanda dell’attore non era mai stata depositata in originale;

di detta scrittura era stata depositata, dapprima, in allegato alla citazione introduttiva, una copia fotostatica non sottoscritta, e, successivamente, una copia fotostatica recante l’apparente sottoscrizione di C.A.;

dagli atti del giudizio di primo grado non risultava quando la seconda copia fotostatica della scrittura in questione (apparentemente sottoscritta da C.A.) fosse stata prodotta, emergendo soltanto che la stessa era stata “mostrata in visione” (ma non prodotta) all’udienza del 7/10/91; alla successiva udienza del 27/1/92 C.A. aveva contestato (ancorchè, secondo la corte distrettuale, superfluamente, in difetto di produzione da parte dell’attore) la conformità all’originale di detta fotocopia; alla successiva udienza del 4/5/92 il procuratore dell’attore aveva dichiarato di volersi avvalere della scrittura (senza che, argomenta la corte distrettuale, della stessa sussistesse in atti altra copia se non quella, priva di sottoscrizione, prodotta in allegato la citazione); la menzionata fotocopia sottoscritta risultava mostrata ad un teste all’udienza del 4/6/93, senza che, tuttavia, emergesse dagli atti quando la stessa fosse stata prodotta;

– per quanto precede, il disconoscimento andava giudicato, secondo la corte bresciana, tempestivo, non avendo l’attore assolto al proprio onere di dimostrare quando la produzione della fotocopia sottoscritta era stata effettuata;

– in ogni caso la mancanza del fascicolo di parte non consentiva alla corte d’appello di verificare che cosa in concreto fosse stato acquisito;

la consulenza tecnica aveva infine escluso che la sottoscrizione apposta sulla scrittura prodotta in copia fotostatica provenisse da C.A., risultando la stessa frutto di “produzione per ricalco sul piano luminoso, per trasparenza”.

In definitiva la corte distrettuale giudicava non dimostrato l’autenticità della scrittura su cui si fondava la domanda di C.G. e, pertanto, rigettava tale domanda.

Avverso la sentenza di secondo grado C.G. propone ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi.

C.C. e Ca. non si sono costituiti in questa sede, mentre C.A. e i suoi aventi causa a titolo particolare P.B. e F.G. (acquirenti del terreno per atto di compravendita (OMISSIS)) si sono costituiti con controricorso (avente funzione, per i sigg. P. e F., di atto di intervento ex art. 111 c.p.c.).

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 13.7.16, per la quale soltanto i contro ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 169 c.p.c., correlato con gli artt. 76 e 77 disp. att. c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 2235 c.c. e R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 66, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il ricorrente censura la statuizione della corte d’appello che ha ritenuto addebitabile a C.G. la mancata presenza del suo fascicolo di parte negli atti, al momento della spedizione della causa a sentenza. Al riguardo si deduce che il fascicolo di parte dell’appellato C.G. era stato ritirato in data (OMISSIS) dall’avvocato Fabrizio Rachelli, precedente difensore del medesimo C.G., da costui revocato con raccomandata del 18/9/08, come rappresentato dai nuovi difensori dello stesso C.G. con la loro memoria integrativa depositata il 19/4/11. Argomenta al riguardo il ricorrente che l’avvocato Rachelli, essendo stato revocato fin dal 2008, non avrebbe avuto, nel 2011, il potere di ritirare il fascicolo del proprio ex assistito e, conseguentemente, la corte d’appello non avrebbe dovuto autorizzare tale ritiro e pertanto, preso atto della rappresentazione di tale circostanza svolta nella memoria integrativa depositata il 19/4/11 dai nuovi procuratori dell’appellato, avvocati Bucci e Bertuletti, avrebbe dovuto astenersi dal decidere la causa in assenza del fascicolo della parte appellata e adottare un provvedimento finalizzato a consentire l’acquisizione del fascicolo stesso.

Il motivo va giudicato inammissibile per carenza di specificità, in quanto:

a) Per un verso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non precisa se e quando sia stato prodotto in sede di merito il documento comprovante la circostanza della dedotta revoca del mandato all’avvocato Rachelli (la menzionata raccomandata di revoca del 18/9/08); nel ricorso si dice solo, a pag. 9, che la revoca (” tale avvenimento”) era stata menzionata nella memoria dei nuovi difensori del 19.4.11, ma non si precisa se la raccomandata di revoca del 18.9.00 fosse stata prodotta, in allegato a detta memoria o in altro modo.

b) Per altro verso, nel motivo non si specifica in quale data i nuovi procuratori di C.G., gli avvocati Bucci e Bertuletti, si siano costituiti nel giudizio di secondo grado, il che, per il principio della perpetuazione dello ius postulandi, rende in definitiva irrilevante la circostanza della pregressa revoca del mandato all’avvocato Rachelli; cfr. (con riferimento al testo dell’art. 348 c.p.c., anteriore alle modifiche recate dalla L. n. 353 del 1990) Cass. 2543/77: “Poiche la rinunzia al mandato ad lites da parte del difensore non incide sul corso del procedimento, non determinando alcuna soluzione di continuità nella rappresentanza della parte, esattamente il giudice dichiara improcedibile l’appello, per mancato deposito del fascicolo dell’appellante in termine utile prima dell’udienza di discussione, nonostante che dal processo verbale di udienza precedente risulti annotazione attestante il ritiro del fascicolo stesso e la dichiarazione di rinunzia al mandato fatti dal difensore di quella parte”.

Con il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., correlata all’art. 169 c.p.c. e agli artt. 76 e 77 disp. att. c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il ricorrente censura la statuizione la corte territoriale secondo cui il contraente non avrebbe dedotto di avere senza propria colpa perduto il documento comprovante la propria domanda. Secondo il ricorrente tale deduzione era contenuta nella conclusionale di replica dell’attore nel giudizio di primo grado e ciò avrebbe legittimato la prova per testi sull’esistenza della contro dichiarazione.

Con il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 c.c. e art. 2724 c.c., nn. 1 e 3, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e art. 2719 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il ricorrente censura la sentenza gravata per aver ignorato il principio che ammette la prova per testi di un atto solenne non solo quando la parte abbia provato di aver perduto senza colpa il documento che le forniva la prova, ma anche quando sussista un principio di prova scritta.

Con il quarto motivo di ricorso (carenza e contraddittorietà della motivazione in merito al mancato apprezzamento delle decisive prove testimoniali) il ricorrente censura la mancata valorizzazione la testimonianza del notaio Durante e della sua segretaria, sulla circostanza che la scrittura datata (OMISSIS), contenente il riconoscimento che il fondo in questione era di proprietà comune dei quattro fratelli C., era stata sottoscritta C.A. alla presenza di detto notaio.

I motivi secondo, terzo e quarto risultano tutti travolti dal rigetto del primo motivo perchè, una volta escluso che la corte d’appello avesse il dovere di assegnare all’appellante un termine per produrre nuovamente il proprio fascicolo di parte, deve concludersi che nessuno dei documenti versati in tale fascicolo potesse essere utilizzato ai fini della decisione; donde l’irrilevanza della questione della conformità all’originale (e dell’esistenza stessa di un originale) della copia della scrittura privata (OMISSIS) ivi ipoteticamente contenuta.

I detti motivi risultano quindi in definitiva inammissibili per carenza di interesse ricorrere.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA