Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22010 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTIAGO

DEL CILE 7, presso lo studio dell’avvocato MATERA FRANCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NISTA VITTORIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE -, UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE – CENTRO

SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI FOGGIA, RU.NI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 195/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/02/2006 R.G.N. 1390/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P..M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 6 febbraio 2006, la Corte d’Appello di Bari respingeva il gravame svolto da R.M. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Direzione generale e Centro servizi amministrativi per la provincia di Foggia e nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Ru.Ni., per il conferimento della cattedra di disegno e storia dell’arte presso il Liceo classico (OMISSIS), previa modifica del decreto di trasferimento forzoso presso il Liceo classico di (OMISSIS).

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– R.M., titolare di storia dell’arte (classe di concorso A061) presso il Liceo classico (OMISSIS), nell’anno scolastico 2002/2003 era stato trasferito d’ufficio, in quanto soprannumerario, presso il Liceo classico di (OMISSIS) e per lo stesso anno scolastico aveva chiesto il passaggio di cattedra nella 1^ classe di concorso A025-disegno e storia dell’arte;

– nello stesso anno scolastico si era resa disponibile una cattedra di disegno e storia dell’arte presso il liceo classico di (OMISSIS), diversa da quella di appartenenza del prof. R. ed era stata assegnata, per trasferimento, al prof. Ru.Ni., già titolare della relativa classe di concorso (A025);

il primo giudice aveva ritenuto, sulla base della normativa vigente, che i trasferimenti nell’ambito della provincia di insegnanti appartenenti alla stessa classe precedessero i passaggi ad una diversa classe, i quali vanno inquadrati nella terza fase dei movimenti dei docenti;

– le tre fasi del sistema normativo vigente per la mobilità del personale docente, recante l’ordine dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo e di cattedra, prevedevano che la mobilità interprovinciale e professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) si attuasse dopo i trasferimenti nell’ambito dello stesso comune e dei comuni appartenenti alla stessa provincia, e si effettuasse sulla metà del 60 per cento delle disponibilità residuate dopo i trasferimenti nel comune e nella provincia e dopo aver sistemato i docenti sovrannumerati titolari di quella classe di concorso (alla stregua del ccnl mobilità docenti; del contratto decentrato sulla mobilità e dell’ordinanza ministeriale n. 3 del 2002);

– il prof. R., docente soprannumerario di storia dell’arte, per rimanere presso il liceo classico di (OMISSIS), dove non si era resa disponibile una cattedra di storia dell’arte, bensì una cattedra di disegno e storia dell’arte, avrebbe dovuto transitare in diversa classe di concorso, a fronte del prevalente trasferimento endoprovinciale del controinteressato Ru., legittimamente avvenuto nell’ambito della classe A025 alla quale quest’ultimo già apparteneva.

3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva che l’ordinanza ministeriale n. 3 del 2002, art. 12 si limitava a disciplinare le disposizioni transitorie, eccezionali e tassative, ascrivibili al D.M. n. 34 del 1994, per i passaggi di cattedra alle classi di concorso di cui alle circolari ministeriali 215/1995 e 70/1998, e si riferiva esclusivamente ai docenti ancora inclusi nelle graduatorie di istituto o nelle graduatorie provinciali compilate nel 1995.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il prof. R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Gli intimati non hanno resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con due motivi di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 6, comma 4, in relazione all’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’anno scolastico 2002-2003 e dell’ordinanza ministeriale n. 3 del 14.1.2002, art. 6 in riferimento all’art. 42 del predetto contratto collettivo. Entrambi i motivi si concludono con i quesiti di diritto, ex art 366 bis c.p.c., con i quali si chiede alla corte di dire se in applicazione dell’art. 6, comma 4, in relazione all’art. 4 del CCNL del 21.12.2001, il docente, dichiarato soprannumerario sulla classe di concorso nell’Istituto di titolarità, ha diritto di precedenza nei confronti di altri docenti, che hanno presentato relativa domanda di trasferimento, provenienti da altri Istituti, o sedi extracomunali, nel momento in cui si libera una cattedra di una classe concorso diversa da quella di titolarità, per la quale tuttavia il docente dichiarato soprannumerario è in possesso della relativa abilitazione (quesito per il primo motivo); e se le disposizioni transitorie della circolare ministeriale 215/95, che tutelavano l’aspettativa del personale inserito nelle graduatorie di Istituto a mantenere la titolarità nell’istituto medesimo per la classe di concorso per la quale aveva titolo al passaggio (l’abilitazione), erano applicabili anche nell’anno scolastico 2002/2003 in forza del richiamo contenuto nell’art. 16 dell’ordinanza ministeriale n. 3 del 14 gennaio 2002 e art. 42 del CCNL del 21 dicembre 2001 con riferimento al D.M. 24 novembre 1994, n. 334 (quesito per il secondo motivo).

6. Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto dopo il decorso del termine previsto dall’art. 327 c.p.c..

7. Ai sensi dell’art. 327 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis antecedente alle modifiche introdotte con la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, – indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione non può essere proposto dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

8. Il termine annuale di impugnazione previsto dalla citata disposizione del codice di rito (insuscettibile di sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e previdenziali) è stabilito a pena di decadenza, insanabile e rilevabile d’ufficio, in quanto i termini di impugnazione sono fuori dalla disponibilità delle parti, così che il regime delle preclusioni vigente in materia non può essere superato nemmeno per acquiescenza della controparte (cfr., ex multis, Cass. 6542/98).

9. Tale termine decorre, in ogni caso, dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi il giorno della comunicazione che di tale deposito il cancelliere da alle parti, ex art. 133 c.p.c., comma 2, atteso che l’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis, dovendo pertanto ritenersi manifestamente infondato qualsiasi profilo di supposta illegittimità costituzionale dell’art. 327 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (cfr., ex multis, Cass. 14297/2010).

10. Invero, l’art. 327 c.p.c., comma 1 opera un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.

11. L’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso, come detto, della diligenza dovuta in rebus suis, la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicchè lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio.

12. Inoltre, per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue, in particolare, che la scadenza del termine annuale per l’impugnazione delle sentenze – nelle controversie, come quelle di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini – coincide con lo spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata (v., ex multis, Cass. 23479/2007).

13. Infine, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 24 luglio 2009, n. 17352, hanno enunciato, in tema di notificazione degli atti processuali, il principio secondo cui qualora la notificazione dell’atto, da effettuare entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere – anche per il principio della ragionevole durata del processo, atteso che l’emissione di un provvedimento giudiziale con la fissazione di un nuovo termine perentorio allungherebbe i termini del giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempre che la ripresa del medesimo sia avvenuta entro un termine ragionevolmente convenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori.

14. Nella specie il termine per proporre il ricorso per cassazione è inutilmente scaduto il 6 febbraio 2007, posto che il prof. R. ha dato impulso al procedimento notificatorio – con la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare alle controparti – soltanto in data 12 febbraio 2007 (per la notificazione a Ru.

N.) e 22 febbraio (per la notificazione alle amministrazioni pubbliche), ben oltre il prescritto termine annuale.

15. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per tardività della notificazione. Non avendo gli intimati svolto in questa sede alcuna attività difensiva, non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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