Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22010 del 21/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 19/04/2017, dep.21/09/2017),  n. 22010

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26327-2015 proposto da:

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato

FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUISA AMORUSO;

– ricorrente –

contro

STABILIMENTI BALNEARI ADRIATICO SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE N. 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

MARTINELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO

PICCININNO, GIUSEPPE SCONZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 677/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR della Puglia, con sentenza n. 677/11/2015, depositata il 30 marzo 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti della Stabilimenti Balneari S.r.l. dal Comune di Bari, avverso la sentenza della CTP di Bari, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di pagamento per TARSU per l’anno 2012, previa disapplicazione del regolamento TARSU e della Deluib. Giunta Comunale n. 349 del 2012 di approvazione delle tariffe generali, ritenuti illegittimi.

Avverso detta pronuncia Il Comune di Bari ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La società resiste con controricorso.

Con l’unico motivo, l’ente impositore denuncia “Violazione di legge -art. 360 c.p.c., n. 4” e “Violazione Delib. G.M. n. 349 del 2012 anche in relazione al regolamento TARSU 2007”, dolendosi della ritenuta illegittimità dei succitati atti amministrativi generali ai fini della disapplicazione fattane dal giudice tributario.

Il motivo, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, non può essere ritenuto inammissibile.

Invero, di là dall’erroneo riferimento al parametro normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in luogo di quello previsto dal n. 3 citata norma, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte 24 luglio 2013, n. 17931, richiamata dalla stessa controricorrente, e dalla successiva giurisprudenza conforme, non è dubitabile che la censura proposta sia stata prospettata come violazione di norme di diritto, nella parte in cui il Comune di Bari si è doluto della disapplicazione operata dal giudice tributario in via incidentale della succitata normativa secondaria a contenuto generale, in quanto non in contrasto, diversamente da quanto ritenuto tanto dal giudice tributario di primo grado quanto da quello d’appello, con la norma primaria di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68.

Ciò premesso, il motivo è manifestamente fondato.

La decisione impugnata ha condiviso l’argomentazione della CTP che aveva disconosciuto la legittimità delle determinazioni tariffarie, ritenendo le aree in oggetto assimilabili alla categoria 13 (campeggi), nella quale il regolamento TARSU comprende, per quanto qui rileva “tutte le aree scoperte recintate, nonchè i parchi giochi e le eventuali spiagge annesse (…) “, sul presupposto che campeggi e stabilimenti balneari fossero ricompresi nella stessa macroarea di cui al citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, lett. b) ben distinta da quella di cui all’art. 68 lett. e), (locali ed aree ad uso di produzione industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili), cui erano riferite le categorie 12 (locali destinati ad attività industriali, produzioni di servizi pubblici e privati, stabilimento balneari e simili), attribuita ad area coperta di mq 375 destinata a servizio di ristorazione, e 18/12 per la superficie di mq 392 con destinazione analoga (aree all’aperto destinate ad attività industriali e balneari).

In realtà uno stabilimento balneare si pone come un complesso organizzato di beni e servizi che consentano la fruizione delle attrezzature a supporto della balneazione.

Come tale, certamente si distingue da spiaggia annessa a campeggio, di cui alla categoria 13.

La classificazione delle aree oggetto della richiesta di pagamento del tributo, specificamente destinate, nell’ambito del medesimo stabilimento balneare, rispettivamente coperta e scoperta, al servizio della ristorazione, nelle categorie 12 e 18/12 innanzi specificate, appare dunque, rispettosa dei criteri, segnatamente definiti “di massima”, dallo stesso D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 per la determinazione delle cosiddette macroaree per gruppi di attività o di utilizzazione; non senza rilevare poi come, in concreto, l’applicazione della medesima tariffa per le residue aree dello stabilimento balneare, a seconda della natura coperta o scoperta, a quelle oggetto di accertamento specificamente destinate alla ristorazione ed in quanto tali aventi maggiore attitudine alla produzione di rifiuti, si ponga in termini di favore per la contribuente, considerato che “nessuna delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507 del 1993 prende in considerazione il collegamento funzionale tra esercizi commerciali per un’applicazione delle tariffe diversa da quella specificamente deliberata per ciascun gruppo di attività o di utilizzazione dei locali e delle aree fruenti del servizio” (cfr. Cass. sez. 5, 3 dicembre 2003, n. 18548).

Il ricorso va dunque accolto, non ponendosi la normativa comunale in materia in contrasto con i principi stabiliti dalla norma di rango primario di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, che, nell’uniformarsi a detto principio, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA