Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22010 del 17/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 22010 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

Ud. 03/07/14

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamen-

te domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

2.5Gg
,

Contro
Immobiliare Edil CasaS.r.1., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Tito Labieno 70, presso l’avv. Giuseppe Nardelli, rappresentata e difesa dall’avv. Vitantonio
Caramia, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia
(Bari — Sezione staccata Taranto), Sez. 29, n. 244129/05 del 18 marzo
2005, depositata il 10 febbraio 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 3 luglio 2014 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Gianna Galluzzo, per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Letto il ricorso dell’amministrazione concernente un contestato avviso di
accertamento di maggior valore ai fini INVIM relativamente ad un atto

di compravendita registrato il 3 giugno 1993;
Letto il controricorso e il ricorso incidentale della società contribuente;

Oggetto:
Invim. Accertamento. Cessazione
della materia del
contendere.

Data pubblicazione: 17/10/2014

MENTE DA REGISTRAZIONE
M SENS1 DEL D.P.R. 2614/1986
N. 131 TAB. ALL. B. N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
Vista l’istanza depositata in atti con la quale la società ricorrente dichia-

ra di aver definito per condono la controversia di cui trattasi ai sensi
dell’art. 3, comma 2 bis, D.L. n. 40 del 2010 pagando l’importo chiesto

allo scopo dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Taranto e
dichiarando di rinunciare ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione;
Vista la documentazione allegata all’istanza e ritenuto che sussistono nella specie i presupposti di legge per la definizione agevolata della lite (integrale pagamento del dovuto, durata ultradecennale della controversia e
Considerato che l’Avvocatura generale dello Stato comparendo all’odierna udienza ha confermato la regolarità della procedura di condono;
Ritenuto che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che in ragione della definizione per condono si giustifichi la
compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riuniti i ricorsi, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le
spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio rl 3 luglio 014.

doppia soccombenza dell’amministrazione in primo e in secondo grado);

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