Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22010 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 13/10/2020), n.22010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5235/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

– controricorrente –

contro

Usco s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi n. 29,

presso lo studio dell’avv. Marina Milli, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Sara Arnella e all’avv. Pier Giorgio

Rebacchi giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1157/01/17, depositata il 31 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 ottobre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 1157/01/17 del 31/07/2017, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 574/02/15 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di La Spezia (di seguito CTP), con la quale veniva accolto il ricorso avverso gli avvisi di rettifica relativi a importazioni di merce avvenute nel 2011 e il conseguente provvedimento di irrogazione sanzioni;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata: a) l’Agenzia delle dogane aveva provveduto a rettificare le dichiarazioni in ragione dell’asserita erroneità della classificazione delle merci importate dalla Cina, con particolare riferimento a pulegge di tensione idier e a ruote dentate sprocket; b) detti beni scontavano, rispetto alla classificazione proposta dall’importatore (sottovoce 8431 49 80 00), un dazio doganale del 2,7%, ragion per cui si procedeva alla rettifica a posteriori (sottovoce 8483 50 20 90 per le pulegge idler e 8483 90 81 90 per le ruote dentate sprocket) e alla richiesta di pagamento dei dazi non corrisposti, oltre alle relative sanzioni;

1.2. la CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, così motivava il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle dogane: a) la classificazione effettuata dall’Agenzia delle dogane era “inconsistente e arbitraria rispetto a quella fatta dalla Società appellata in sede di presentazione della dichiarazione di importazione” in quanto non erano stati forniti “elementi atti a giustificare i limiti delle due voci doganali al fine della corretta applicazione”; b) la Usco s.p.a. aveva importato altre volte la stessa merce senza che l’Agenzia delle dogane avesse obiettato alcunchè sulla sua classificazione; c) la classe doganale era stata correttamente indicata e, inoltre, non erano stati avanzati elementi idonei a equiparare gli idier alle pulegge (“perchè alla genericità delle ultime contrasta la natura, la specialità e la particolarità funzionale degli idler”) e gli sprocket (ruote motrici) alle ruote dentate; d) la buona fede non era presunta in ambito unionale e, in ogni caso, “la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, e ciò anche nel caso in cui l’importatore sia in buona fede”;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. Usco s.p.a. resisteva con controricorso, riproponendo i rilievi rimasti assorbiti in grado di appello.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione dell’art. 20 CDC e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’Allegato I del regolamento CEE n. 2658/87 del 23 luglio 1987 (come successivamente modificato e integrato), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’erroneità della sussunzione delle merci importate, in violazione delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura;

2. vanno pregiudizialmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente, atteso che: a) la sentenza impugnata è stata integralmente trascritta, sia pure nella parte narrativa del ricorso, e nel motivo è chiaro il riferimento alla motivazione della CTR; b) il motivo non investe l’accertamento in fatto operato dalla CTR, ma solo la sua sussunzione nella corretta voce tariffaria alla stregua delle disciplina applicabile, come del resto evidenziato dalla stessa ricorrente;

3. nel merito il motivo è fondato;

3.1. la questione all’attenzione di questa Corte è del tutto sovrapponibile a quella già affrontata, tra le stesse parti, da Cass. n. 5916 del 28/02/2019, le cui motivazioni possono, pertanto, essere in questa sede riproposte;

3.2. va premesso, in punto di fatto, che, come emerge dalla sentenza impugnata, i ricambi oggetto della contestata classificazione sono specificamente utilizzati per macchine movimento terra e non corrispondono genericamente a pulegge o ruote dentate;

3.2.1. proprio in ragione di tale specifica funzione, la CTR, aderendo alla tesi di Usco s.p.a., ritiene corretta la qualificazione nella voce 8431 e non nella voce 8483, proposta dall’Ufficio (la indicazione finale contenuta in sentenza, con la quale la CTR sembra aderire alla classificazione dell’Agenzia delle dogane, è chiaramente un refuso), perchè riguardante specificamente i componenti delle macchine per movimento terra;

3.3. tale conclusione, peraltro, non tiene conto della disciplina unionale in concreto applicabile, nè, più specificamente, delle regole generali di interpretazione che presiedono alla materia;

3.4. ci si riferisce, in particolare:

a) alla regola n. 1 della nomenclatura combinata (NC, allegato al regolamento CEE. n. 2658/1987), nel testo ratione temporis applicabile, che prevede: “I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo di dette voci e note”;

b) alla Regola n. 6 che dispone: “La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sotto voci e dalle note di sotto voci, nonchè, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sotto voci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili”;

3.4.1. inoltre – e più specificamente trattandosi di beni che costituiscono “parte” di altra macchina – debbono trovare applicazione le note che disciplinano “le parti” dei macchinari;

3.5. occorre, altresì, sottolineare, da ultimo, che non assume alcun rilievo il nome commerciale o generico ma la funzione in concreto esplicata dal bene: ne deriva che anche rispetto ai beni idier e sprocket assume rilievo l’effettiva funzione svolta e se essa sia suscettibile di qualificare il bene come oggetto autonomo;

3.5.1. l’Agenzia delle dogane, sul punto, valorizza la funzionalità di trasmissione del movimento, mentre la contribuente nega che i beni in questione siano assimilabili a “pulegge” o “ruote dentate”;

3.6. la nota 2, lettera a), sezione XVI della NC, dispone, invero, che “le parti consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate”;

3.6.1. tale regola di classificazione si applica quando le parti in esame costituiscono oggetti compresi, in ragione delle loro caratteristiche, in una voce tariffaria specifica rientrante nel capitolo 84 o nel capitolo 85 della NC: in altri termini, in forza di tale regola, le parti di macchine sono classificate in funzione delle proprie caratteristiche come oggetti autonomi nella voce specifica corrispondente a tali oggetti a prescindere dalla macchina di destinazione;

3.7. nella vicenda in esame la CTR non ha applicato la suddetta regola: i beni sono stati ricondotti alla classificazione nella voce 8431 piuttosto che a quella di cui alla voce 8483 perchè essi sono destinati principalmente alle macchine cingolate movimentazione terra (voci 8425-8430), ma senza considerare se essi, in relazione alla funzione svolta, siano o meno qualificabili come oggetti autonomi, inscrivibili in una specifica voce;

3.8. una simile conclusione, invero, può discendere dalla applicazione della prescrizione di cui alla nota 2, lett. b, secondo la quale “le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 85”;

3.9. la correttezza dell’opzione ermeneutica operata dalla CTR è subordinata ad una duplice condizione, ossia: 1) se le merci in questione, in applicazione della nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, debbano essere classificate nella voce 8483 o nella voce 8431 della NC, tenuto che quest’ultima è menzionata sia nella parentesi aperta in detta nota, sia nella successiva nota 2, lettera b); 2) quale sia il rapporto tra la nota 2, lettera a), e la nota 2, lettera b), della sezione XVI della NC;

3.9.1. sotto il primo profilo, per quanto riguarda il significato della parentesi di cui alla nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, va rilevato (v. CGUE del 15/05/2014, in causa C-297/13, Data I/O GmbH) che tale nota riflette il contenuto della regola generale 3, lettera a), della nomenclatura medesima, in base alla quale, qualora una merce rientri simultaneamente in due voci distinte, essa va classificata nella voce più specifica;

3.9.2. occorre precisare che, secondo le note esplicative del SA relative a detta regola generale, “una voce che designa nominatamente un oggetto particolare è più specifica di una voce che comprende una famiglia di oggetti”;

3.9.3. ed allora la voce 8431 della NC, riguardando le parti e gli accessori riconoscibili come destinati principalmente o esclusivamente alle macchine o agli apparecchi delle voci da 8425 a 8430 della NC, costituisce, al pari delle altre voci incluse nella parentesi che figura nella nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, una voce generica, sicchè le parti di macchine classificabili come oggetti autonomi nelle relative voci non possono essere classificate nelle voci incluse nella parentesi che figura nella nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC (nella specie nella voce 8431 della NC);

3.9.4. quanto al secondo profilo, va rilevato che, mentre la nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC prevede, come evidenziato, una regola di classificazione basata sulle caratteristiche proprie delle parti di macchine, la nota 2, lettera b), della sezione XVI della NC riguarda “solo per le parti di macchine non classificabili sulla base della lett. a)” e stabilisce una regola di classificazione fondata sulla loro destinazione quando le parti “sono riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce”;

3.9.5. la lettera b), dunque, ha carattere sussidiario rispetto alla regola sancita dalla lettera a) e si applica unicamente alle parti di macchine non classificabili sulla base di quest’ultima poichè esse non costituiscono oggetti autonomi rientranti, in quanto tali, in voci specifiche del capitolo 84 o del capitolo 85 della NC;

3.9.6. ne deriva che la regola di classificazione di cui alla nota 2, lettera b), in quanto fondata sulla destinazione della parte di macchina, consente espressamente la classificazione di tale parte nella voce 8431 della NC; tale classificazione tuttavia ha carattere non prioritario ma residuale e sussidiario poichè è possibile solamente in assenza di una voce tariffaria che consenta di classificare la parte considerata come oggetto autonomo;

3.10. merita di essere evidenziato, infine, che l’assetto normativo su delineato trova una concreta e specifica attuazione in relazione alla tipologia di macchinari in giudizio nel regolamento CE n. 1452/2007 del 7 dicembre 2007 (relativo ad una “ralla costituita da due anelli concentrici”), che – al di là dello specifico bene ivi disciplinato focalizza con chiarezza la funzione di trasmissione come elemento determinante per la classificazione del bene pur “destinato ad essere integrato in un escavatore”: prima della destinazione esclusiva (o prevalente) rileva la caratteristica essenziale del bene che ne determina la sua considerazione come oggetto autonomo;

3.11. da quanto sopra esposto emerge, dunque, l’errore di diritto in cui è incorsa la CTR: da un lato, ha applicato, con priorità, il criterio di cui alla nota 2, lettera b), della Sezione XVI, assegnando prevalenza alla destinazione del bene ad altra macchina e, quindi, alla voce 8431, che, invece è residuale e generica; dall’altro, non ha, invece, applicato il criterio principale di cui alla nota 2, lettera a), non avendo in alcun modo vagliato le caratteristiche essenziali e la funzione svolta dalla merce, sì da farla considerare o meno come oggetto autonomo;

3.12. la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata al giudice di merito per l’applicazione dei principi più sopra enunciati;

4. con il primo motivo di ricorso incidentale la controricorrente insiste, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’applicazione della circostanza esimente dell’art. 220 CDC, circostanza che sarebbe stata erroneamente esclusa dalla CTR, tenuto conto del comportamento delle Autorità doganali, che avrebbero indotto la contribuente a confidare nella correttezza della classificazione proposta;

5. con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza, nella fattispecie, delle condizioni applicative dell’art. 239 CDC, sussistendo in ipotesi sia le condizioni particolari richieste dalla norma, sia la mancanza di negligenza manifesta e frode;

6. il motivo è inammissibile;

6.1. va, infatti, ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso incidentale, anche se condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni che il giudice di appello non abbia esaminato (o non abbia deciso) avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto, in tale ipotesi, difetta il presupposto del diritto all’impugnazione, cioè la soccombenza, sia pure teorica;

6.2. la parte vittoriosa non deve riproporre le dette questioni neanche con il controricorso, non essendo applicabile nel giudizio di cassazione la norma dell’art. 346 c.p.c., ma, ove venga cassata la sentenza impugnata, potrà far valere nuovamente le stesse, rimaste impregiudicate, davanti al giudice di rinvio (da ultimo, Cass. n. 23548 del 20/12/2012; Cass. n. 4130 del 21/02/2014; Cass. n. 22095 del 22/09/2017);

8. in conclusione, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame (anche delle questioni rimaste assorbite e riproposte da Usco s.p.a.), nonchè per le spese del presente giudizio;

8.1. poichè il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere più anziano, Giancarlo Triscari, per impedimento del Presidente del Collegio e del primo e secondo Consigliere anziano, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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