Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22010 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 11/09/2018), n.22010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23477-2017 R.G. proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RAFFAELE ZANGHI;

– ricorrente –

contro

R.C., E.L., E.I., E.M.R.,

E.A., E.R., ES.MI.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NAPOLI, depositata il 31/7/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/6/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso,

cassi l’impugnata ordinanza e disponga la prosecuzione del processo;

letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente ai sensi

dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2;

Fatto

Considerato

che il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., l’ordinanza (depositata e comunicata il 31 luglio 2017) con cui il Tribunale di Napoli ha disposto la sospensione del giudizio civile (iscritto al n. R.G. 26241/2013) proposto dallo stesso M.A. nei confronti di R.C., il quale ha invocato l’incidenza sul giudizio in corso della sentenza del Tribunale di Napoli – sez. dist. di Ischia n. 12788/2016, sul presupposto dell’intervenuta impugnazione della stessa dinanzi alla Corte di appello di Napoli (e, quindi, della persistente pendenza della relativa causa);

constatato che l’adito Tribunale di Napoli – con l’impugnata ordinanza – ha ritenuto che l’accertamento oggetto del giudizio pendente in secondo grado deve ritenersi pregiudiziale rispetto alla decisione della causa incardinata davanti a sè, siccome relativa all’accertamento della proprietà della part. (OMISSIS) costituente oggetto anche del giudizio dinanzi allo stesso pendente;

rilevato che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’impugnata ordinanza per assunta violazione dell’art. 337 c.p.c. (la cui sospensione permane sino alla definizione dell’appello e non del giudizio in cui si inserisce l’appello) e per difetto assoluto di motivazione;

ritenuto che si profila assorbente la fondatezza della seconda prospettata censura dal momento che – per come posto in risalto anche dal P.G. nelle sue conclusioni – l’ordinanza è del tutto immotivata, essendo stata disposta la sospensione sul presupposto, apoditticamente asserito, della pregiudizialità della suddetta causa in appello, senza, però, che il Tribunale di Napoli abbia provveduto ad individuare l’effettivo nesso di dipendenza logico-giuridica della risoluzione della causa pendente dinanzi a sè rispetto alla definizione dell’altro giudizio ancora pendente in appello;

considerato che la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 23977/2010, ord., e Cass. n. 16142/2015, ord.) ha statuito che, in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio, ragion per cui – ove si configuri quest’ultima evenienza (come verificatosi nel caso di specie e come correttamente denunciato dal ricorrente) – l’ordinanza di sospensione deve essere cassata.

Diritto

RILEVATO

in definitiva, che l’impugnata ordinanza deve essere annullata, con la conseguente rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Napoli (il quale provvederà anche a disciplinare le spese del presente regolamento), previa riassunzione nel termine di legge (art. 50 c.p.c.).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese del regolamento, dinanzi al Tribunale di Napoli, previa riassunzione nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di cassazione, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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