Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2201 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2201 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1071/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente CO ntro
Gallucci Gabriele, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosalba Padroni,
elettivamente domiciliato in Roma alla via Renato Cesarini n. 97
presso lo studio dell’Avv. Daniela Etna, per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 1337/14/16 depositata il 24 maggio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 9 gennaio 2018.

Data pubblicazione: 30/01/2018

ATTESO CHE
Circa il rimborso IRPEF chiesto da Gabriele Gallucci (fino al 1999
dipendente della Banca Commerciale Italiana) sull’assunto della
non imponibilità dei propri contributi al fondo aziendale di

cassazione il rigetto dell’appello erariale proposto contro
l’annullamento del diniego di rimborso.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 17 e 48
(ora 19 e 51) d.P.R. 917/1986, per aver il giudice d’appello
ritenuto non imponibili i contributi versati dal lavoratore al fondo
COMIT: il motivo è fondato, poiché l’imponibile delle prestazioni
erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale
degli istituti bancari include anche i contributi versati dal
dipendente, attesa la loro natura facoltativa, essendo fiscalmente
esenti a norma dell’art. 48 TUIR vigente

ratione temporis

soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè
«in ottemperanza a disposizioni di legge» (Cass. 11156/2010 Rv.
613187, Cass. 23030/2014 Rv. 632758).
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 47 e
48 d.P.R. 917/1986, per aver il giudice d’appello riconosciuto la
spettanza della detrazione del 12,50% prevista per le erogazioni
periodiche di previdenza complementare: il motivo è fondato,
poiché, a norma degli artt. 47, comma 1, lett.

h-bis, e 48-bis,

comma 1, lett. d, TUIR vigente ratione temporis, l’imponibile è
ridotto all’87,50°/0 soltanto per le pensioni complementari
erogate «in forma di trattamento periodico», ciò in ragione di
un’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente che viene meno
per le dazioni una tantum (come quella di specie).

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previdenza complementare, l’Agenzia delle entrate impugna per

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata; non occorrendo
accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, col rigetto
dell’impugnazione del diniego di rimborso.
L’interpretazione giurisprudenziale sull’imponibilità dei contributi
si è consolidata solo a lite pendente, ciò che impone di

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione del diniego di rimborso; dichiara
compensate le spese processuali di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

compensare le spese processuali di ogni fase e grado.

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