Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2201 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 584-2016 proposto da:

MINISTERO DELIA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– ricorrente –

contro

G.U., ((OMISSIS)), G.G. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 122, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE VETERE, che li rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 3324/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositato il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Rachele Putignano per delega dell’Avvocato Vetere

per i controricorrenti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Salerno con decreto del 10 giugno 2015 dichiarava inammissibile l’opposizione proposta L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto emesso dal Consigliere delegato.

Infatti, il Ministero aveva impugnato il decreto, con il quale era stata accolta la domanda di equo indennizzo proposta da G.G. e G.U., quali aventi causa di P.M., in relazione alla durata irragionevole di un processo civile intrapreso in data 8/3/1994 dinanzi al Tribunale di Paola e conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione, denunziando che fosse stato notificato oltre il termine di trenta giorni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Rilevava la Corte distrettuale che l’opposizione proposta si atteggiava quale vero e proprio mezzo di impugnazione, dovendo quindi contenere specifiche critiche nei confronti del provvedimento opposto. Pertanto non era ammissibile l’attivazione dell’opposizione ai fini di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto notificato fuori termine, in quanto, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 644 c.p.c. e all’art. 188 disp. att. c.p.c., suscettibili di trovare applicazione analogica anche al procedimento disegnato dalle modifiche della L. n. 89 del 2001, la richiesta di inefficacia andava indirizzata direttamente al giudice che aveva emesso il decreto.

Per la cassazione di questo decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso sulla base di un motivo.

G.G. e G.U. hanno resistito con controricorso. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter nella parte in cui la Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile l’opposizione in quanto finalizzata a far valere l’inefficacia del decreto del Consigliere delegato per la tardiva notifica dello stesso.

Si evidenzia che non è condivisibile l’assunto del giudice di merito secondo cui, anche in assenza di uno specifico richiamo, al procedimento dettato dalla L. n. 89 del 2001 dopo le modifiche del 2012, sarebbero comunque applicabili le norme di carattere generale previste dal codice di rito per il procedimento monitorio.

In tale ottica l’opposizione costituisce lo strumento di carattere generale al fine di far valere anche l’inefficacia scaturente dalla tardiva notificazione del decreto.

Preliminarmente devono essere disattese le deduzioni di parte controricorrente in merito alla pretesa inammissibilità del ricorso, apparendo al Collegio che risultino rispettate le prescrizioni di forma e di contenuto imposte dalla legge per la rituale formulazione del mezzo di impugnazione in esame.

Passando alla disamina della denunziata violazione di legge, e considerato che l’opposizione proposta dal Ministero risulta fondata sulla intervenuta inefficacia del decreto in quanto tardivamente notificato, vale ricordare che questa Corte con la sentenza n. 5656/2015 ha avuto modo di chiarire che la novella del 2012 della L. n. 89 del 2001, ha introdotto un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, eppure allo stesso non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile.

Da tale premessa, in motivazione ha altresì tratto la conclusione secondo cui il rimedio della tempestiva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, di cui all’art. 5 ter è da ritenersi applicabile anche al fine di far dichiarare la inefficacia del decreto, emesso dal Presidente della Corte d’appello o da un consigliere da lui delegato, nel caso in cui il decreto stesso non venga notificato entro il termine di trenta giorni dal suo deposito ovvero, nel caso in cui il decreto non venga depositato entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso, di cui all’art. 3, comma 4 cit. legge, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deposito dello stesso.

Ne consegue che correttamente il Ministero si è avvalso dell’opposizione al fine di far dichiarare l’inefficacia del decreto tardivamente notificato, e che pertanto la decisione impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’opposizione (in senso conforme si veda anche da ultimo Cass. n. 20695/2016). Pertanto, va affermato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: “in materia di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, l’inefficacia del decreto emesso in base all’art. 3, comma 5, per l’avvenuta sua notificazione oltre il termine di cui all’art. 5, comma 2, deve essere fatta valere con l’opposizione prevista dall’art. 5-ter”.

Il decreto impugnato va, dunque, cassato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che nell’attenersi al principio di diritto sopra enunciato provvederà a decidere sull’opposizione avanzata.

Il giudice di rinvio è rimessa anche la statuizione sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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