Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22009 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 22009

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2308-2016 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, – Dipartimento della

Protezione Civile – Unità tecnica amministrativa ex art. 15

O.P.C.M. 3920 del 28/01/2011, in persona del rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 92,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LEGGIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAFFAELE MARSIGLIA;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI OTTAVIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3675/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/09/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dì

11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Unità tecnica amministrativa ex art. 15 O.P.C.M. 3920 del 28/01/2011 (già Sottosegretariato di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania) ricorre a questa Corte, sulla base di un unitario motivo, per la cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli (n. 3675 del 21/09/2015) con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza di incompetenza, in favore del tribunale di Napoli, pronunciata dal tribunale di Nola sulla domanda del 17/10/2007 di C.F. contro il Comune di Ottaviano per il risarcimento dei danni da lei patiti per l’incendio del (OMISSIS) di due cassonetti per i rifiuti solidi urbani posizionati presso la sua abitazione, giudizio nel cui corso era stata l’odierna ricorrente chiamata in causa dal convenuto ed era stato eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria;

resiste con controricorso la sola C.;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente ha depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p.;

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7,comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1”;

la doglianza può essere vagliata senza necessità di rimessione alle Sezioni Unite, essendosi queste già pronunziate sulla materia con sentenza 28/06/2013, n. 16304 (già seguita almeno da Cass. 19/12/2014, n. 26913), la quale ha affermato che “le controversie concernenti l’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani – ivi comprese quelle aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all’omessa adozione dei provvedimenti necessari a prevenire o impedire l’abbandono di rifiuti sulle strade, ovvero a rimuoverne gli effetti – appartenevano alla giurisdizione del giudice amministrativo già in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2008, n. 123, norma che – sebbene abrogata dall’art. 4, allegato 4, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – è stata riprodotta dall’art. 133, comma 1, lett. p) medesimo D.Lgs., nulla avendo innovato, ambedue tali disposizioni, in ordine al riparto della giurisdizione in detta materia, posto che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani costituiscono un servizio pubblico che la legge riserva obbligatoriamente ai Comuni, ai sensi di quanto già previsto prima della sua abrogazione ad opera dell’art. 4, allegato 20, del già citato D.Lgs. n. 104 del 2008 – dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 2, lett. e), nel testo modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7”;

la stessa pronuncia specifica che presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è l’esercizio, ancorchè illegittimo o mancato, del potere che la legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione per la gestione del servizio pubblico di raccolta e rifiuti urbani nel pubblico interesse; mentre la stessa lettera della norma esige trattarsi, quando l’azione non abbia ad oggetto in via diretta atti e provvedimenti amministrativi, di comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, come precisato nella stessa materia, delimitando ulteriormente l’ambito di quella giurisdizione ancor più di recente, da Cass. Sez. U. 08/05/2017, n. 11142;

in base all’univoca statuizione di Cass. Sez. U. n. 16304 del 2013, pertanto, qualsivoglia danno derivante in via immediata e diretta dall’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo;

ora, la causa petendi addotta dalla stessa controricorrente (pag. 4 del controricorso), riscontrata con esame diretto degli atti e segnatamente dell’atto di citazione, consentito a questa Corte per la natura del motivo di ricorso per cassazione, benchè rapportata come sottolineato anche nella richiamata memoria – all’art. 2051 c.c., in ordine alla responsabilità dell’originaria convenuta è stata identificata nella congiunta circostanza della pericolosità della collocazione dei cassonetti a ridosso della casa di abitazione e nell’inerzia della P.A. a dispetto delle segnalazioni in merito inviate;

tanto istituisce un nesso ineliminabile con la prospettazione di una gestione malaccorta del ciclo di raccolta dei rifiuti, avendo così l’attrice coinvolto il corretto esercizio di potere di sorveglianza, anche solo sotto il profilo della custodia una volta posizionati e gestendone la collocazione sul territorio, dei manufatti deputati a tale raccolta, i quali ne costituiscono intuitivamente parte o fase essenziale ed insostituibile al fine del successivo loro smaltimento;

infatti, trattandosi di giurisdizione esclusiva, non rileva che la causa petendi si incentri sulla loro considerazione quali oggetti di custodia ai fini ed agli effetti dell’art. 2051 c.c., essendo preponderante la valutazione di quelli quali oggetto dei poteri di organizzazione e di gestione della loro utile collocazione sul territorio: e tanto per l’ampiezza indiscriminata della previsione di devoluzione della giurisdizione, idonea a comprendere pure le fattispecie in materia di diritti ai sensi dell’art. 2051 c.c., purchè sia stato coinvolto l’esercizio del potere autoritativo di cui si è detto; cosa che, peraltro, si è avuta nella specie, poichè anche la pretermissione delle segnalazioni di pericolosità delle scelte in concreto operate ha implicato, se non altro in tesi, l’esercizio del potere della pubblica amministrazione di scelta della collocazione sul territorio e delle modalità di custodia dei manufatti da cui si è originato il danno;

il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte, appena più su riportato e relativo alla devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversia per il risarcimento del danno patito in dipendenza della gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani, trova allora applicazione anche alla fattispecie in esame, in cui si controverte dei danni derivati dall’incendio di un cassonetto per la raccolta di quei rifiuti e del quale era stata contestata la collocazione e segnalata invano la pericolosità, siccome relativa ad un danno, quand’anche riconducibile allo schema dell’art. 2051 c.c., nel suo complesso ascrivibile alla malaccorta gestione, anche sotto il profilo della scelta della loro ubicazione o collocazione o sorveglianza o custodia, dei manufatti necessari al ciclo di raccolta dei rifiuti, cui si riconducono pure i generali obblighi incombenti sulla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c. in un contesto di devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia di organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

la manifesta fondatezza del motivo impone così l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo;

tuttavia, la circostanza che la decisione delle Sezioni Unite con la quale si è affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno da omesso o inesatto smaltimento di rifiuti sia intervenuta nel 2013 e cioè ben dopo l’introduzione della lite, costituisce giusto motivo per la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese dell’intero giudizio, in applicazione analogica dell’art. 385 c.p.c., comma 2, dovendo assimilarsi la pronuncia dichiarativa del difetto di giurisdizione a quella di cassazione senza rinvio (così come già stabilito da Cass. Sez. U. ord. 28/02/2007, n. 4634);

non vi sono i presupposti, sia per essere esente la ricorrente dal relativo versamento, sia per essere stato il ricorso accolto, per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e la giurisdizione del giudice amministrativo; compensa integralmente tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio sin qui sostenute.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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