Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22009 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10651/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

CALIULO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

C.M., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MARIATERESA GRIMALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/01/2014 R.G.N. 408/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 28 gennaio 2014, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto all’attuale intimato la pensione supplementare, con decorrenza 1 gennaio 2012, in relazione ai contributi versati nella gestione separata dal 2004 al 2011;

2. per la Corte di merito la sussistenza del requisito contributivo per il diritto a pensione autonoma nella gestione separata non escludeva il diritto alla pensione supplementare, alla stregua della L. n. 1338 del 1962, art. 5, che prevede la pensione supplementare ove i contributi versati non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma e il D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 2, che espressamente dispone che il diritto alla pensione supplementare sorge quando gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma;

3. quanto al riconoscimento del diritto alla pensione supplementare con decorrenza dalla data della relativa istanza amministrativa, e non dalla data della prima finestra utile ai fini della pensione di vecchiaia, secondo le scadenze introdotte dalla L. n. 247 del 2007, come invece ritenuto dall’Inps, riteneva la Corte territoriale inapplicabile, al diritto alla pensione supplementare, quale trattamento autonomo, il regime delle finestre introdotto dalla L. n. 247 del 2007, per le pensioni di anzianità e di vecchiaia, inapplicabile oltre i casi considerati per il carattere eccezionale della normativa che ritarda, per motivi di finanza pubblica, un trattamento che dovrebbe decorrere dalla domanda dell’interessato;

4. contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps, con due motivi, al quale ha resistito C.M. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 1 e art. 5; L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5; D.M. N. 282 del 1996, art. 1,D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv., con modif., in L. n. 122 del 2010 e assume che la Corte territoriale abbia riconosciuto la pensione supplementare nonostante il C., alla data della domanda, avesse raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione autonoma erogata a carico della gestione separata, pensione la cui decorrenza, alla stregua del cit. D.L. n. 78 del 2010, art. 12, restava fissata al 1 luglio 2013 avendo l’assistito compiuto 65 anni il 6 dicembre 2011, data alla quale vantava più di cinque anni di contributi, e presentato domanda il 14 dicembre 2011; assume, infine, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, nel dicembre 2011 sussisteva il requisito anagrafico (65 anni) per accedere alla pensione autonoma erogata dalla gestione separata;

6. con il secondo motivo l’Inps reitera la denuncia della violazione e falsa applicazione delle norme indicate nel primo mezzo e assume l’applicabilità del regime delle finestre alle pensioni supplementari a carico della gestione separata e la verifica dei requisiti richiesti alla stregua della legge vigente al momento della proposizione della domanda amministrativa;

7. il ricorso, esaminati congiuntamente i motivi di censura, è da accogliere;

8. come questa Corte ha reiteratamente affermato, con orientamento da ritenersi consolidato (v., fra le ultime, Cass. n. 27016 del 2018 e i precedenti ivi richiamati), anche alle pensioni supplementari a carico della gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, si applica il cosiddetto regime delle finestre secondo la disciplina introdotta per le pensioni di vecchiaia con la L. 24 dicembre 2007, n. 247 e i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa, requisito costitutivo del diritto e, per quanto in particolare rileva nella specie, idonea a definire l’ambito del diritto azionato in via giudiziale;

9. l’individuazione del regime dell’età pensionabile vigente deve avere riguardo al momento della domanda di pensione;

10. il D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 2, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla L. n. 233 del 1990, nonchè delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 5 e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20;

11. i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare (cfr., Cass., Sez. U. n. 879 del 2007);

12. la pensione supplementare, rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo sia quanto a decorrenza (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, della L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 2, lett. a)), sia quanto alle modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2, lett. b) e c);

13. la disposizione, laddove richiama per l’individuazione del requisito anagrafico la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo;

14. dalla rilevata autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente;

15. il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona, infatti, solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento (così Cass. n. 438 del 1998);

16. in conclusione, alla pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione;

17. va pertanto cassata la sentenza impugnata che non si è attenuta ai principi illustrati e, per essere necessari ulteriori accertamenti, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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