Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22008 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6545/2014 proposto da:

SI.CO.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo

studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE BENTIVEGNA;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA POLITICHE SOCIALI & LAVORO REGIONE

SICILIANA già ASSESSORATO LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE

PROFESSIONALE & EMIGRAZIONE, in persona dell’Assessore pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3690/2012 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 06/09/2012 R.G.N. 18276/2009.

avverso l’ordinanza rep. 1413/2013 della CORTE di APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/07/2013 R.G.N. 532/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1.1a Corte d’ appello di Palermo dichiarava inammissibile con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., l’appello proposto da S.I.CO.M. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, per quello che qui ancora rileva, aveva ritenuto non cumulabili nei confronti degli stessi lavoratori, assunti con contratto di formazione lavoro successivamente all’entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 27 del 1991 e stabilizzati prima del 31.12.1996, le provvidenze di cui alle lett. a) e b) della suddetta L.R. n. 27 del 1991, art. 10, applicando il principio affermato dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 20/05/2010.

2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale S.I.CO.M s.r.l. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della regione siciliana.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1a società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana n. 27 del 1991, art. 10, commi 1 e 2.

Sostiene che il comma 2 della norma richiamata, come modificato per effetto della L.R. n. 25 del 1993, art. 5, comma 1, lett. c), manifesterebbe la finalità di non limitare l’accesso ai contributi di cui alla lett. b) al caso di assunzioni con contratto di formazione e lavoro anteriori all’entrata in vigore della L.R. n. 27 del 1991, bensì quella di estendere il beneficio anche a tali fattispecie. Aggiunge che la sentenza gravata non avrebbe correttamente interpretato la sentenza della Corte UE del 20.5.2010; aggiunge che questa comunque non avrebbe il potere di interpretare le norme di diritto interno degli stati membri e che qualora lo avesse fatto ciò non vincolerebbe il giudice nazionale.

4. Il ricorso non è fondato.

La L.R. Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, art. 10, ha previsto al comma 1 due misure di aiuto all’occupazione. La prima (lett. a)) consiste nella concessione di una sovvenzione pari al 30% o al 50% della retribuzione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, per l’intera durata dei contratti, a condizione detti lavoratori siano stati assunti durante il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 27 del 1991 e il 31 dicembre 1996. La seconda (lettera b)) consiste nella concessione di una sovvenzione decrescente, variabile dal 50% al 25% della retribuzione dei lavoratori, in caso di trasformazione di un contratto di formazione e lavoro in contratto a durata indeterminata durante i primi tre anni di detto contratto.

5. Il comma 2 della norma, come modificato dalla L.R. 1 settembre 1993, n. 25, art. 5, comma 1, lett. c), prevede poi che “le provvidenze di cui al comma 1 trovano applicazione per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1994 ed a condizione che le imprese nei dodici mesi precedenti non abbiano effettuato riduzioni di personale. Le provvidenze di cui al comma 1 trovano altresì applicazione, limitatamente agli interventi previsti alla lettera b), nei casi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo”.

6. La questione che si pone in causa è se i due benefici in questione possano essere cumulati, e dunque se possa essere concesso anche quello di cui alla lettera b) in relazione allo stesso lavoratore, in ipotesi assunto con contratto di formazione lavoro dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 27 del 1991, il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato anteriormente al 31.12.1996.

7. La Corte di giustizia dell’Unione Europea Sez. IV, nella sentenza 20/05/2010, n. 138/09 valorizzata dal giudice di merito, ha affermato che la decisione della Commissione dell’al dicembre 1995, relativa alla L.R. Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione (aiuto di Stato NN 91/A/95), “dev’essere interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto dalle due misure, previste dall’art. 10, comma 1, lett. a) e b), di detta legge regionale, che non possono essere cumulate e il cui evento generatore, ossia l’assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, dev’essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione delle Comunità Europee”.

8. L’interpretazione del diritto dell’Unione è competenza esclusiva della Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, e tale competenza si estende anche alla valutazione delle eventuali deroghe da parte di una normativa nazionale (qual è quella oggetto di questo procedimento), in relazione a specifici obiettivi riconducibili alla trama dei Trattati, al trattamento voluto in via generale dalla disciplina sovranazionale (così Cass. n. 4223 del 21.2.2018).

9. Nel caso, la Corte di giustizia ha esplicitato il significato della richiamata decisione della Commissione del 1995 – che non aveva sollevato obiezioni nei confronti delle misure di aiuto contemplate nella L. n. 27 del 1991, considerandole compatibili con il Trattato CE, pur invitando l’Italia a rinotificare la legge in parola in caso di rifinanziamento di tali aiuti oltre il 1997 – muovendo dall’interpretazione della normativa in rassegna esplicitata nella motivazione, secondo la quale il secondo beneficio può essere concesso “a condizione che la citata trasformazione sia avvenuta nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 27 del 1991 e il 31 dicembre 1996 e riguardi i lavoratori assunti prima di tale periodo”.

10. Poichè la Commissione è preposta all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, secondo il dettato dell’art. 108 TFUE, è entro tali limiti che gli aiuti in questione sono stati ritenuti autorizzabili e ne è stato valutato il limite d’impegno dello stanziamento, mentre la diversa interpretazione patrocinata dalla parte ricorrente amplierebbe il perimetro dei benefici (e quindi degli aiuti) riconosciuti.

11. Neppure occorre rimeditare la soluzione cui si è addivenuti in sede Europea, in quanto l’interpretazione della norma risulta coerente con il senso fatto proprio dal suo tenore letterale e con la stessa modifica del comma 2 valorizzata dalla parte ricorrente, che ha inteso chiarire i limiti di compatibilità delle due misure.

12. Segue coerente il rigetto del ricorso.

13. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

14. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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