Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22007 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 31/10/2016), n.22007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13263/2012 proposto da:

B.E., (OMISSIS), V.O. (OMISSIS), F.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SANT’ORSOLA 8,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO TENTORI MONTALTO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI PACE;

– ricorrenti –

contro

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIOVE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1273/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato LAMBIASE Silvia, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TENTORI MONTALTO Paolo che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato PERINI Mario, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GIOVE Stefano, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

F.F. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia la propria madre B.E., nonchè il germano F.E. e la coniuge di quest’ultimo V.O. allo scopo di ottenere la divisione dei beni del proprio deceduto genitore F.V., il tutto previa collazione di un bene donato e, quindi, allo scopo di sentir dichiarare la simulazione relativa della compravendita in data (OMISSIS) della nuda proprietà di un immobile in (OMISSIS) tra i propri genitori ed i coniugi F. – V., compravendita dissimulante una donazione effettuata in favore del fratello, apparente acquirente con l’interposizione della sua coniuge.

L’adito Tribunale di prima istanza, costituitosi in contraddittorio, rigettava – con sentenza n. 769/2008 – la domanda avanzata dall’attrice.

Quest’ultima interponeva appello chiedendo al riforma della gravata decisione.

Resistevano le parti in origine convenute in giudizio.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1273/2011, dichiarava che la compravendita stipulata con atto per notaio C. del (OMISSIS), era una vendita simulata e dissimulava una donazione di F.V. in favore del figlio E., condannando le parti appellate alla refusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte distrettuale ricorrono il F.E., la V.O. e B.E., con atto affidato a quattro ordini di motivi.

Resiste con controricorso la F.F., che eccepisce l’inammissibilità dell’avverso ricorso.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti ricorrenti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.”.

Si deduce la violazione di legge in tema di presunzioni.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce l’omessa decisione in ordine all’appello incidentale ed omessa motivazione in ordine alla richiesta di ammissione delle prove dedotte dai ricorrenti odierni.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su elementi decisivi della controversia.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta genericamente il vizio di ultrapetizione riguardo alla regolazione delle spese di lite.

5.- Esposti, doverosamente, i motivi del ricorso come innanzi, in sintesi, riportati, la Corte deve affrontare il dirimente profilo della sollevata inammissibilità del ricorso.

Parte resistente deduce, a sostegno della sollevata questione di inammissibilità del ricorso (condivisa, per di più, dal P.G.) che il proposto ricorso sarebbe stato notificato (il 25 maggio 2012) ben oltre i previsti termini di impugnazione rispetto alla data di notifica della sentenza, avvenuta il 29 febbraio 2012 presso il domicilio eletto, a tutti gli odierni ricorrenti.

Quest’ultimi, non contestando in punto l’avversa eccezione, sostengono – anche con la memoria da ultimo presentata – che l’odierna parte contoricorrente aveva, di poi, svolto una nuova successiva notifica e solo da tale ultima andavano computati i termini per l’impugnazione: tale ultimo assunto non può assolutamente condividersi anche alla stregua del noto insegnamento di cui alla pronuncia delle S.U. di questa Corte (Sent. n. 29290/2008).

Deve affermarsi il principio che una eventuale seconda notificazione dei una stessa sentenza (dopo una prima antecedente corretta notifica della medesima) non può costituire una rimessione in temine al fine della tempestiva proposizione dell’atto di impugnazione, i cui già decorrevano dalla prima notificazione.

6.- Il ricorso – stante la pacificità della tardività rispetto alla anzidetta prima notifica della sentenza impugnata, è, quindi, inammissibile.

7.- Le spese, determinate in dispositivo, vanno poste a carico dei ricorrenti.

PQM

La Corte:

dichiara l’inammissibilità il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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