Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22007 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 11/09/2018), n.22007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17811-2017 proposto da:

M.E., in proprio e nella qualità di titolare

dell’omonima Ditta Individuale, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PIETRO OTTOBONI 37, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

SERAFINI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

MASTROGIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata l’11/1/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/6/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza depositata il 18 novembre 2015 il Tribunale di Sulmona accoglieva l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui la Giunta della Regione Abruzzo aveva irrogato, nei confronti del sig. M.E., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 3.012,00 per la violazione di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 17 (come modificato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96), constatata a seguito di verbale di accertamento del N.O.E. di Pescara del 9 febbraio 2009 e consistente nell’aver prelevato acqua destinata al consumo umano (per somministrazione di alimenti e bevande) in assenza di un provvedimento autorizzatorio o concessorio dell’Autorità competente.

Interposto appello da parte della Regione Abruzzo e nella costituzione dell’appellato, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 32/2017, depositata l’11 gennaio 2017, accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava l’originaria opposizione ad ordinanza-ingiunzione formulata nell’interesse di M.E. (nella duplice spiegata qualità).

A sostegno dell’adottata decisione la Corte abruzzese ravvisava la fondatezza dell’avanzato appello, sulla scorta dell’esclusione della causa esimente di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3 addotta dall’opponente nel giudizio di prime cure, ovvero della sua buona fede nella commissione dell’accertata violazione, rilevando, altresì, anche l’inammissibilità – ai sensi dell’art. 345 c.p.c. – della produzione, ad opera dell’appellato, del regolamento di igiene e sanità del 1954 a riscontro della supposta inesistenza della sua colpa nella realizzazione della condotta assoggettata ad accertamento amministrativo sul quale era stata basata l’emanazione della conseguente ordinanza-ingiunzione. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, la sig.ra M.E., nella già evidenziata duplice dedotta qualità, al quale ha resistito con controricorso l’intimata Regione Abruzzo.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato l’erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 sul presupposto della ravvisata illegittimità della mancata ammissione di mezzi istruttori in primo grado che avrebbero potuto far riscontrare la configurabilità della sua buona fede e della ritenuta carenza probatoria al riguardo da parte del giudice di appello.

Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto un ulteriore vizio di erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, stesso art. 3 prospettando che il competente Comune di Scanno avrebbe dovuto prendersi carico della carenza idrica esistente in zona in forza del Regolamento comunale di igiene e sanità approvato con Delib. n. 149 del 1954, documento (per effetto della cui valutazione avrebbe potuto rilevarsi, in ipotesi, la sussistenza della buona fede in capo ad esso ricorrente) del quale, tuttavia, non era stata ritenuta ammissibile la produzione in appello per violazione dell’art. 345 c.p.c..

Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato ancora un’erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 avuto riguardo alla rilevata insussistenza della causa di esclusione della responsabilità riconducibile alla buona fede in considerazione della sua qualità e della chiarezza della normativa in materia di adduzione delle acque.

Con l’ultimo motivo la ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 17, comma 3, con riferimento alla mancata rilevazione, con la sentenza impugnata, dei presupposti per pervenire, quantomeno, ad una riduzione della sanzione irrogata.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i quattro motivi formulati con il ricorso potessero essere manifestamente infondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso deve essere respinto con riferimento a tutte e quattro le avanzate censure, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c. Il primo motivo è propriamente inammissibile.

Infatti – al di là della mancata indicazione delle conferenti norme processuali violate – la ricorrente, al fine di riscontrare la sua prospettata buona fede nella commissione dell’illecito amministrativo posto a fondamento dell’opposta ordinanza-ingiunzione, si è lamentato della dichiarata carenza di prova a tal proposito, rappresentando che, malgrado in primo grado avesse invocato l’ammissione di prove orali, la relativa richiesta non era stata presa in considerazione per effetto della ravvisata mancata contestazione delle relative circostanze. Tuttavia, in dispregio della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), la ricorrente ha omesso di indicare specificamente i mezzi istruttori – e le inerenti circostanze che ne costituivano oggetto – richiesti a sostegno della sua prospettazione difensiva, al fine di poterne inferire l’eventuale decisività (cfr., ex multis, Cass. n. 6440/2007 e, da ultimo, Cass. n. 19985/2017, ord.).

In ogni caso la Corte territoriale ha attestato argomentatamente la sussistenza di tutti gli elementi probatori – soprattutto di natura documentale – ritualmente acquisiti per desumere l’insussistenza della dedotta buona fede in capo all’appellata.

Il secondo motivo è privo di pregio giuridico perchè la Corte aquilana – diversamente da quanto prospettato dal ricorrente – ha adeguatamente motivato sull’esclusione della buona fede reclamata dall’Evangelista in ordine alla condotta addebitatagli, ponendo riferimento – avuto riguardo al tempo della commissione della violazione stessa – al quadro normativo concretamente applicabile e, specificamente, alla prescrizione di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 17,comma 1, (come modificato dal D.Lgs. n. 152 del 2996, dall’art. 92, comma 1), alla stregua del quale “…è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorivativo o concessorio della autorità competente”, da individuarsi sulla scorta del correlato Regolamento della Regione Abruzzo n. 3 del 2007, in base alla distinzione fra grandi e piccole derivazioni, tra Regione e Provincia competenti.

E, a tal proposito, la Corte di appello ha escluso legittimamente la produzione – in sede di gravame – da parte dell’attuale ricorrente, in quanto documento nuovo, del Regolamento di igiene e sanità del 1954, siccome incorrente nel divieto di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nuova formulazione, come introdotta a seguito della modifica intervenuta per effetto del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, “ratione temporis” applicabile nella fattispecie), in quanto indicato quale supporto di riferimento per inferire dal suo contenuto il possibile stato soggettivo di buona fede e non come fonte normativa secondaria volta a disciplinare il rapporto controverso (nel qual caso la sua produzione sarebbe stata ammissibile in appello).

Anche il terzo motivo è destituito di fondamento perchè la Corte di secondo grado si è compiutamente conformata, sul piano giuridico, alla giurisprudenza di questa Corte al fine di escludere la sussistenza della buona fede in capo al ricorrente ed ha adeguatamente motivato al riguardo in punto di fatto, valorizzando la qualità di imprenditrice alberghiera della M. l’univocità della normativa nella specifica materia di adduzione delle acque pubbliche, l’insussistenza di ogni significatività con riguardo all’autorizzazione rilasciata dal Comune di Scanno circa la sola realizzazione di opere “provvisorie” (che non interferiva, in alcun modo, con la necessità – prescritta dalla norma violata – di chiedere la preventiva concessione per il prelievo e l’utilizzo di acque pubbliche alla Provincia), l’irrilevanza della sentenza penale di assoluzione per appropriazione indebita, siccome non opponibile alla Regione (che non aveva partecipato al relativo giudizio), senza, peraltro, mancare di rilevare che, nella motivazione della stessa decisione penale, venne evidenziata la carenza di apposite procedure nel percorso autorizzativo, la cui emergenza è stata, invece, ritenuta determinante in ambito amministrativo.

Da tutte le plurime ed univoche circostanze fattuali legittimamente accertate, unitamente all’evidenziazione della qualità soggettiva del destinatario dell’ordinanza-ingiunzione, la Corte aquilana ha, quindi, correttamente escluso che l’ E. (nella duplice qualità in cui aveva agito) potesse aver versato in una condizione soggettiva di buona fede all’atto della commissione della contestata violazione amministrativa. La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 16320/2010 e Cass. n. 19759/2015) è, infatti, concorde nello statuire che, in tema di violazioni amministrative, l’errore sulla liceità del fatto giustifica l’esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza. Sotto altro profilo è stato specificato che, nella materia degli illeciti amministrativi, l’errore di diritto, quale causa di esclusione della responsabilità in riferimento alla violazione di norme amministrative (in analogia a quanto previsto dall’art. 5 c.p.), viene in rilievo soltanto a fronte dell’inevitabilità dell’ignoranza del precetto violato, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione (v. Cass. n. 10621/2010 e Cass. n. 18471/2014).

Pure il quarto ed ultimo motivo è palesemente infondato avendo il giudice di appello fornito una più che congrua e logica motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di riduzione della sanzione amministrativa irrogata, giustificando la sua determinazione in considerazione del notevole intervallo temporale nel corso del quale era stata realizzata la condotta illecita di prelievo ed utilizzo di acqua pubblica (consumata, invero, senza alcun provvedimento autorizzativo) e della totale assenza di controlli sulla conformità dell’acqua ritenuta potabile ai valori prescritti dalla legge.

Alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con conseguente condanna del soccombente ricorrente (nella doppia qualità spesa) al pagamento dei compensi della presente fase di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo (oltre eventuali spese prenotate a debito).

Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1- quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle competenze del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di cassazione, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA