Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22007 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3801/2014 proposto da:

CELRON INNOVA S.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio

dell’avvocato SANDRO MARINELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 742/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/07/2013 R.G.N. 1306/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto l’azione proposta da Celron Innova s.r.l. volta all’accertamento del proprio diritto a fruire dei benefici previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, in relazione a tutti i lavoratori assunti a tempo pieno ed indeterminato dalle liste di mobilità per un periodo di 36 mesi e della conseguente illegittimità della pretesa di rimborso, avanzata dall’Inps, dei benefici contributivi relativi ai lavoratori infracinquantenni.

2. La Corte territoriale condivideva l’interpretazione data alla richiamata disposizione dal primo giudice, secondo la quale il beneficio spetta per un periodo di 36 mesi per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità nelle aree c.d. protette individuate nella legge, a condizione che abbiano superato i cinquanta anni di età.

3. Per la cassazione della sentenza Celron Innova S.r.l ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

4. Il Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, nelle quali chiede che il ricorso sia respinto.

5. Celron Innova s.r.l. ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi. Sostiene che tanto la Corte di appello quanto il giudice di primo grado avrebbero interpretato la L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, senza chiarire l’iter logico-giuridico seguito. Secondo la ricorrente, dall’analisi grammaticale e letterale del testo della disposizione si trarrebbe la volontà del legislatore di identificare tre distinti ed autonomi periodi di fruizione massima del beneficio, relativamente a situazioni diverse: per tutti i lavoratori la durata massima sarebbe di 12 mesi, per i soli lavoratori ultracinquantenni di 24 mesi, e per i lavoratori impiegati presso aziende operanti in aree depresse di 36 mesi.

7. Il ricorso non è fondato.

La L. n. 223 del 1991, art. 8 comma 4 (operante ratione temporis, ma abrogato dalla L. n. 92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. b), a decorrere dal 1 gennaio 2017) prevede che: ” Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’art. 7, comma 6 (omissis)”.

8. La soluzione adottata dal giudice di merito risponde all’interpretazione letterale della disposizione, che introduce una prima distinzione nell’ambito dei lavoratori tra coloro che abbiano o no più di 50 anni di età, distinguendo poi tra questi ultimi a seconda che operino o meno nelle aree depresse. La soluzione è poi coerente con la disciplina dell’indennità di mobilità dettata dal precedente art. 7, che ne prevede l’erogazione sino a trentasei mesi per i soli lavoratori ultracinquantenni, così introducendosi un parallelismo tra la durata massima del contributo in questione e quella dell’indennità di mobilità, che tiene conto della maggiore difficoltà che tali lavoratori incontrano nella ricollocazione nel mercato del lavoro.

9. Segue coerente il rigetto del ricorso.

10. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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