Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22006 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 31/10/2016), n.22006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9344/2012 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato

DIEGO SENTER;

– ricorrente –

contro

GESTIONE CREDITI BP SCPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.

ALBENGA 45, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COLINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO AMADORI;

SUDTIROLER VOLKSBANK BANCA POPOLARE ALTO ADIGE SCARL, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo studio

dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO MENGONI;

– controricorrenti –

e contro

M.V., BANCA TRENTO BOLZANO SPA, CASSA RURALE MORI VAL

DI GRESTA BANCA CREDITO COOPERATIVO SCARL, UNICREDIT BANCA SPA,

CASSA RURALE FOLGARIA BANCA CREDITO COOPERATIVO, Z.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 306/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 16/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Lucia CAMPOREALE, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Piergiorgio VILLA, difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese depositate;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per improcedibilità ex art. 369

c.p.c., in subordine inammissibilità del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La Sudtiroler Volksbank – Banca Popolare dell’Alto Adige, in forza di decreto ingiuntivo esecutivo, promuoveva innanzi al Tribunale di Rovereto procedura esecutiva immobiliare nei confronti di M.V..

La procedura veniva sospesa ex art. 601 c.p.c., essendo i beni esecutati in comproprietà fra il medesimo M. e P.A..

La succitata Banca adiva, quindi, il Tribunale di Rovereto al fine di ottenere la divisione degli immobili oggetto della procedura esecutiva.

Si costituivano nel giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione, la Banca di Trento e Bolzano, la Banca Popolare Italiana e la Cassa Rurale di Folgaria.

Di seguito e dopo espletamento di C.T.U. si costituiva anche la P.A., la quale chiedeva l’assegnazione a sè dell’intera proprietà in Rovereto, di cui in atti, nonchè dei terreni indicati dal CTU ed, in aggiunta, dei 3/10 di proprietà della baita in località (OMISSIS), proponendo in cambio di accollarsi la parte di mutuo del M..

L’adito Tribunale, con sentenza n. 654/2009, disponeva la divisione dei beni immobili cosi come in atti, accertava che l’ipoteca intavolata in forza del contratto di mutuo ipotecario continuava a gravare per intero ed in via solidale sui detti immobili, assegnava alla P. gli altri immobili descritti nella consulenza depositata il (OMISSIS), accertando che l’ipoteca di cui sopra, intavolata anche sulla particella p.m. 29 continuava a gravare per intero sulla medesima particella attribuita alla P. e condannava il M. alla refusione delle spese in favore delle costituite banche convenute.

Avverso la suddetta decisione interponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, la P., lamentando – in particolare – che due particelle fondiarie assegnate non facevano più parte del compendio immobiliare e che le era stata attribuita la parte di minor valore del complesso di beni in divisione.

Resisteva al proposto gravame, di cui chiedeva il rigetto, la Sudtiroler Volksbank, che tuttavia conveniva sull’errore relativo alle due particelle già trasferite a terzi.

Si costituivano, inoltre, la Banca di Trento e Bolzano e la Cassa Rurale di Folgaria, svolgendo analoghe difese.

Con sentenza n. 306/2011 l’adita Corte di Appello di Trento dava atto del suddetto errore in ordine alle due particelle già trasferite, disponendo conseguentemente, respingeva il gravarne della P., che veniva condannata alla refusione delle spese.

Per la cassazione della succitata sentenza della Corte distrettuale ricorre la P. con atto affidato a due ordini di motivi.

Resistono con controricorso la Suditiroler Volksbank ed il Banco Popolare società cooperativa quale incorporante della Banca Popolare di Lodi.

Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la P..

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione insufficiente, carente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In sostanza parte ricorrente rappresenta l’errore dei giudice di merito consistente – a suo dire – nell’aver approvato un progetto divisionale che prevedeva, da un lato, l’assegnazione al comproprietario del compendio immobiliare sito in (OMISSIS) e, dall’altro, l’obbligo, anche a carico della ricorrente, di estinguere il mutuo gravante su quegli immobili, laddove ella aveva chiesto l’assegnazione in suo favore degli stessi beni con accollo integrale del mutuo.

Il motivo non può essere accolto.

Lo stesso tende, in effetti, a far svolgere a questa Corte una rivalutazione – in fatto – già effettuata e congruamente giustificata in sede di giudizio di merito.

Peraltro la P. risultava comunque essere titolare di maggiori quote su beni di (OMISSIS) e non sul compendio immobiliare sito in (OMISSIS) (e richiesto in assegnazione).

Quanto, poi, alla doglianza relativa all’obbligo, statuito anche a carico della ricorrente, di estinguere il succitato mutuo va evidenziata la correttezza della decisione della Corte del merito, la quale ha giustamente rilevato, in proposito, come l’unicità della ipoteca iscritta garanzia di un debito solidale ed indivisibile, non poteva che comportare la permanenza del suo gravare anche all’esito della assegnazione in piena proprietà al M. di talune particelle e di altre alla P..

Il motivo va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di motivazione insufficiente carente in relazione al progetto divisionale di cui alla svolta CTU, in particolare per l’attribuzione alla ricorrente di un misero garage con attribuzione all’altro comproprietario degli adiacenti appartamenti così spezzando il vincolo di accessorietà che dovrebbe vincolare i detti beni.

Il motivo difetta, innanzitutto, del corretto adempimento dell’onere di indicazione e trascrizione del passaggi logici salienti della relazione di CTU, condivisa dal Giudice del merito, che si intenderebbe censurare.

Parte ricorrente persegue, poi, il malcelato intento di far addivenire questa Corte ad una nuova valutazione delle risultanze che si evincevano dall’attività istruttoria e che è stata adeguatamente e congruamente già svolta nella competente sede del giudizio di merito.

Per di più la gravata decisione, salva la necessaria correzione relativa all’inserimento di due particelle (citate per mero errore materiale) nell’elenco dei beni assegnati, ha correttamente escluso ogni ipotesi di sperequazione in danno della ricorrente ed a vantaggio del M. ed, inoltre, è stata ben evidenziata la circostanza che dal cennato errore materiale, di poi corretto, relativo alla indicazione delle due particelle non poteva discendere la “pretestuosa” conseguenza di far venire meno tutte le risultanze tecniche degli svolti accertamenti.

Il motivo va respinto.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermati e ritenuto il ricorso va rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delle parti contro ricorrenti, delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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