Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22006 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

via Salaria n. 1027 presso lo studio dell’avvocato TURCO CHIARA, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO

15, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PELLEGRINI ANTONIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6254/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2006 R.G.N. 999/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato COLAVINCENZO FRANCESCA per delega TURCO CHIARA;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 14 febbraio 2006, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 5 febbraio 2003, con la quale il Tribunale della medesima città aveva accolto la domanda svolta con ricorso ex art. 414 c.p.c. da O.O. nei confronti della propria datrice di lavoro Istituto poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., di pagamento di una determinata somma a titolo di computo sulla base di calcolo dell’indennità di anzianità e del t.f.r. dei compensi per il lavoro straordinario svolto in maniera costante nel corso del rapporto di lavoro, risoltosi in data 30 aprile 1995.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione l’Istituto, affidandolo atre motivi.

Resiste alle domande O.O. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, l’Istituto poligrafico dello Stato deduce il vizio di motivazione nonchè la violazione della L. n. 297 del 1982 e degli artt. 2120, 2934 e 2935 cod. civ., in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato, formulata sia in primo che in secondo grado.

In proposito, la società sostiene infatti che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sic et simpliciter che la prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto inizi a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, attribuendo pertanto a tale evento natura costitutiva del diritto.

Viceversa, a seguito della trasformazione dell’indennità di buonuscita in t.f.r., operata dalla L. n. 297 del 1982, occorrerebbe distinguere tra la fase di esigibilità del diritto, collocata al termine del rapporto di lavoro (ma parzialmente ormai stabilita del resto anche in corso di esso, se si ha riguardo alle relative possibili anticipazioni) e quella di maturazione e di concretizzazione quantitativa del diritto, cadente invece anno per anno, tanto è vero che la giurisprudenza di questa Corte riconosce la possibilità di una azione giudiziale di accertamento del livello dell’accantonamento annuale.

L’esistenza di un diritto di accertamento giudiziale dell’ammontare di ciascun accantonamento annuale del t.f.r. comporterebbe pertanto la soggezione al regime legale di prescrizione con decorrenza dal momento in cui tale diritto potrebbe essere esercitato, vale a dire dallo scadere dell’anno di riferimento, con la conseguente possibile estinzione per decorso del relativo termine, nel caso di inerzia del titolare.

L’Istituto sostiene infine che in realtà la domanda del lavoratore non atterrebbe, nella fattispecie considerata, alla rivendicazione del diritto al t.f.r., che sarebbe incontestato e per il cui pagamento la prescrizione decorre dal termine del rapporto, ma unicamente alla computabilità di determinati compensi negli accantonamenti annuali del tfr. Il relativo giudizio riguardando pertanto il singolo accantonamento annuale, anche la prescrizione relativa avrebbe una decorrenza collegata ad ognuno degli anni considerati.

Il motivo conclude con la formulazione di un quesito di diritto, non necessario nel presente procedimento, alla stregua di quanto disposto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2.

Il motivo non merita accoglimento.

Già in una precedente occasione, in relazione ad analoga censura svolta dall’Istituto, questa Corte (Cass. 10 ottobre 2007 n. 21239) ha infatti avuto modo di rilevare che non è in contestazione la distinzione tra il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto, che matura alla cessazione del rapporto di lavoro, e il diritto all’accertamento della misura degli accantonamenti utili sulla base a determinati criteri di computo. In relazione a questo diverso oggetto, bisogna ancora distinguere l’azione diretta al mero accertamento dell’entità della, quota periodicamente da accantonare, da quella in cui l’esistenza del diritto viene invocata non in sè e per sè, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo.

Per questa seconda fattispecie, la prescrizione dell’azione diretta alla concreta attuazione di tale diritto (che può anche escludere l’interesse all’azione di mero accertamento) non è configurabile finchè perdura la situazione di incertezza, che legittima il lavoratore a richiedere l’accertamento giudiziale del suo diritto, e che non è esclusa dalle comunicazioni datoriali relative alla misura degli accantonamenti utili (Cass. 20 ottobre 2004 n. 20516, 11 marzo 2005 n. 5362, 17 maggio 2006 n. 11536 e successive conformi)”.

Dichiarando di condividere tale valutazione (su cui, cfr., altresì, con orientamento ormai consolidato, ad es., Cass. nn. 3894/10, 2625/10, 6044/08, 2781/08, 2723/08, 2614/08, 1672/08, 1207/08), questo collegio non rinviene nelle difese dell’Istituto elementi sufficienti a rimettere in discussione la soluzione indicata.

Ne consegue la valutazione di correttezza dell’accertamento della Corte territoriale, la quale, affermando che la prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto inizia a decorrere alla cessazione del rapporto di lavoro, ha respinto l’eccezione di prescrizione proposta dall’Istituto sul rilievo che il rapporto di lavoro esaminato era stato risolto in data 30 aprile 1995 e l’azione giudiziaria dell’ O. era stata proposta all’interno del quinquennio successivo, in data 17 aprile 1997.

2 – Col secondo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia l’errata interpretazione dell’accordo aziendale nazionale del 1974, relativo ai dipendenti dell’Istituto, con la conseguente illegittima reiezione della domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione (da esso svolta per l’assorbimento/restituzione di quanto erogato in forza di tale accordo aziendale), anche per la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e in violazione dell’art. 2120 c.c. come modificato dalla L. n. 297 del 1982.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’oggetto di tale accordo fosse lo scambio tra aumento della produttività e un miglioramento retributivo consistente nell’erogazione di un compenso aggiuntivo. Per cui avrebbe altrettanto erroneamente interpretato la clausola, secondo la quale tale assegno “è assorbibile in caso di vertenze comunque proposte dal personale dipendente che possano ricollegarvisi”, come riferibile esclusivamente ad e-ventuali liti sui compensi della produttività e non sulla effettuazione di lavoro straordinario.

Una tale interpretazione, secondo la ricorrente, avrebbe omesso di considerare nella sua interezza il testo dell’accordo aziendale del 1974, il quale avrebbe chiaramente distinto la disciplina e le finalità di due incrementi retributivi, assegnando a quello in parola (lett. a) la funzione di evitare in futuro un contenzioso in allora massiccio relativo alla inclusione del compenso dello straordinario nel calcolo del t.f.r., oltre ad altri obiettivi come l’abolizione dei tempi morti e l’aumento di produttività; mentre questi ultimi avrebbero avuto una contropartita economica esclusivamente in un altro incremento retributivo (quello di cui alla lett. b).

Tutto ciò si desumerebbe dal contesto, oltre che dal tenore letterale dell’accordo e dalla disciplina differenziata dei due istituti, il primo non collegato con la produzione aziendale e non corrisposto ai graduati (che appunto non percepirebbero compenso per il lavoro straordinario, ma unicamente una maggiorazione percentuale della retribuzione normale), mentre il secondo sarebbe legato all’effettiva presenza e al raggiungimento di risultati e di obiettivi programmati.

L’interpretazione sostenuta dall’Istituto sarebbe altresì confermata dal fatto che l’accordo del 1974 era stato rinegoziato, con la sostanziale conferma del relativo contenuto, dopo la riforma della L. n. 297 del 1982, legge che la sentenza violerebbe, laddove mostra di ignorare l’ampio margine da questa attribuito alla libera pattuizione delle parti.

L’Istituto conclude rilevando che, per il compenso di cui alla lett. a), il lavoratore avrebbe ricevuto nel corso degli anni ben L. 53.803.134, nel cui importo andrebbe pertanto assorbita la somma oggi richiesta e ottenuta per il titolo azionato, in Euro 7.914,41 (salva l’integrale restituzione della stessa ove l’accordo dovesse essere ritenuto nullo).

Segue la formulazione di un quesito di diritto non necessario.

Anche il secondo motivo è infondato.

Va infatti ricordato che l’interpretazione del contratto collettivo aziendale citato (così come di ogni contratto di diritto comune, salvo il contratto collettivo nazionale di lavoro nel caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze pubblicate successivamente al 1 marzo 2006: cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2) è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e pertanto incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti all’applicazione dei criteri legali di ermeneutica (art. 1362 c.c. e segg.) o ad una motivazione carente o contraddittoria nella relativa argomentazione.

Nel caso in esame, la ricorrente, pur denunciando la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., non identifica in realtà specifiche violazioni dei canoni ermeneutici legali, limitandosi a riprodurre il testo dell’accordo nella parte considerata, affermando genericamente che è stato violato, nell’interpretazione di esso, il criterio letterale, quello di contesto nonchè quello relativo alla considerazione del comportamento successivo delle parti, che avrebbero rinegoziato l’accordo anche dopo la L. n. 297 del 1982.

Quanto al preteso vizio di motivazione, la ricorrente omette di indicare i vizi logici o i difetti di indagine che comprometterebbero l’iter logico seguito dalla Corte territoriale, in realtà operando la mera contrapposizione di una propria diversa interpretazione del testo contrattuale a quella dei giudici, contrapposizione in cui non può in nessun caso consistere la censura finalizzata al controllo di legittimità su di una interpretazione di contratto (cfr., ad es., recentemente Cass. 18 aprile 2008 n. 10203 e 2 novembre 2007 n. 23484).

Con riguardo, poi, alla censura di violazione della L. n. 297 del 1982 “nella parte in cui lascia margine di libera pattuizione “, va qui ribadito che la pattuizione collettiva in deroga, relativamente alla definizione di retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., può essere contenuta unicamente in contratti collettivi successivi alla L. n. 297 del 1982, e non è desumibile dal semplice richiamo ad accordi precedenti, genericamente confermati, essendo viceversa necessaria la riformulazione di un esplicita volontà nel senso indicato (Cass. n. 21239/07, cit.).

In proposito, la ricorrente si limita ad affermare che l’accordo del 1974 sarebbe stato rinegoziato, nel medesimo contenuto, anche successivamente alla L. del 1982, senza specificarne i termini precisi, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione.

In ogni caso, la presenza di una rinegoziazione di identico contenuto non appare in grado di contraddire la interpretazione che di tale contenuto ha fornito la Corte territoriale, per le ragioni sopra indicate.

Va infine rilevato che la Corte territoriale ha respinto analoghe censure in ordine all’interpretazione dell’accordo del 1974 anche sulla base della autonoma considerazione che se anche potesse ritenersi che l’accordo fosse stato stipulato anche nella prospettiva della progressiva eliminazione delle prestazioni straordinarie continuative, tale prospettiva era stata comunque successivamente abbandonata nei fatti, alla stregua del comportamento delle parti.

Un tale accertamento, che sostiene di per sè solo la decisione dei giudici di merito, non è stato in alcun modo contrastato dal ricorrente, per cui anche per tale ragione il motivo in esame appare infondato (sull’argomento, cfr., tra le altre, Cass. 30 agosto 2007 n. 18310).

3 – Col terzo motivo, viene denunciata l’errata interpretazione del C.C.N.L. grafici del 1992, con riferimento al calcolo del t.f.r.

nonchè la violazione dell’art. 2120 e 1322 c.c..

La sentenza della Corte d’appello di Roma viene censurata infatti nella parte in cui avrebbe, con insufficiente e superficiale motivazione, rigettato la richiesta subordinata dell’Istituto di escludere dall’incidenza sul t.f.r. i compensi per lavoro straordinario successivi all’ottobre 1992.

In tale mese era stato infatti stipulato il nuovo C.C.N.L. dei grafici, il quale per la prima volta, nel fornire in via generale all’art. 21 la definizione del termine “retribuzione”, termine che poi sarebbe stato usato nell’art. 34 del contratto medesimo, relativo al t.f.r. (che prevede che questo si calcoli sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5), preciserebbe che, agli effetti dell’interpretazione e applicazione del contratto del 1992, la nozione di retribuzione va intesa come riferita a ciò che viene complessivamente percepito dal lavoratore per la sua prestazione lavorativa “nell’orario normale”, così escludendo legittimamente per il futuro il computo dei compensi per l’orario straordinario.

Anche quest’ultimo motivo è infondato.

Premesso il richiamo di quanto argomentato con riferimento al secondo motivo di ricorso relativamente ai limiti del controllo di legittimità sui contratti, anche collettivi di lavoro, in giudizi, come quello presente, non interessati dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 (in quanto promossi con ricorso per cassazione avverso una sentenza pubblicata antecedentemente alla data del 2 marzo 2006), va rilevato che a fronte della argomentata opinione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla interpretazione della norma del contratto collettivo del 1992 invocata dalla società, quest’ultima si limita a contrapporre ad essa una diversa interpretazione ritenuta maggiormente aderente al testo contrattuale, così chiedendo sostanzialmente a questa Corte di procedere direttamente e autorevolmente alla relativa interpretazione, come non è consentito nel regime precedente al D.Lgs. n. 40 del 2006.

Il collegio non ignora che in una recente occasione questa Corte (Cass. 13 gennaio 1010 n. 365) ha proceduto ad interpretare direttamente la norma contrattuale indicata, giungendo ad un risultato interpretativo conforme a quello sostenuto dalla società, ma ciò ha potuto appunto fare nel diverso regime dei poteri ad essa attribuiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nel testo sostituito dal D.Lgs. citato, art. 2.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso è infondato e va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, effettuato, unitamente alla relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.000,00, oltre accessori, per onorari, da distrarre agli avv.ti Romolo G. Cipriani e Antonio Pellegrini.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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