Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22006 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 12/04/2017, dep.21/09/2017),  n. 22006

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6991/2015 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., rappresentata da Stefano Cerqua, in virtù di

procura speciale per notaio D.L.M. dell’8 luglio 2014, rep.

n. 39346, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Calabrò, con

domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, via

Piemonte, n. 39;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 18 febbraio

2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile

2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione da essa proposta avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., negando l’ammissione al passivo di un credito di Euro 120.198,48 per contributi previdenziali, dichiarato prescritto dal Giudice delegato;

che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto prescritto il credito azionato, senza considerare che, in quanto fondato su cartella esattoriale ritualmente notificata al curatore del fallimento e non impugnata, esso risultava assoggettato al termine di prescrizione decennale;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, osservando che il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’avvenuta produzione della relata di notifica della cartella esattoriale, dalla quale risultava l’avvenuta notificazione dell’atto in data 14 novembre 2012, cui non aveva fatto seguito l’impugnazione da parte del curatore;

che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, sostenendo che ai fini dell’insinuazione al passivo non era necessario il deposito della cartella esattoriale, risultando sufficiente la produzione del ruolo, in virtù della quale il credito avrebbe dovuto essere ammesso al passivo con riserva;

che le prime due censure sono inammissibili, in quanto, riflettendo l’erronea dichiarazione di prescrizione del credito azionato, non attingono la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale non ha esaminato la predetta questione, essendosi limitato a disattendere la tesi sostenuta dalla creditrice a sostegno dell’opposizione, secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice tributario, ed a riconoscere conseguentemente al Giudice delegato il potere di negare l’ammissione al passivo del credito, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione proposta dal curatore del fallimento;

che la terza censura è anch’essa inammissibile, in quanto, riflettendo la mancata ammissione con riserva del credito azionato, prospetta una questione non trattata nel decreto impugnato, e che non può quindi essere sollevata in sede di legittimità, non essendo stato precisato se la stessa sia stata ritualmente proposta nella precedente fase processuale;

che, infatti, il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99 nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, esclude l’ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l’esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., Sez. lav., 8/06/2012, n. 9341);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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