Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22006 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 13/10/2020), n.22006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 28225/2012 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv.

Salvatore Porcu giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 58/31/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 24 aprile 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

giugno 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale

PEDICINI ETTORE, che ha concluso per l’inammissibilità o

l’infondatezza del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avv. LIVIO TARIO, in sostituzione

dell’Avv. SALVATORE PORCU.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La CTR della Lombardia ha accolto il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Varese di accoglimento del ricorso proposto da C.M. contro l’atto di contestazione e irrogazione di sanzioni relativo all’illegittima compensazione, mediante modello IVA-TR, del credito IVA scaturente dalla liquidazione del secondo trimestre del 2006.

2. Ha ritenuto la CTR – premesso in fatto che il C. ha impugnato il detto atto “sostenendo di aver presentato istanza di compensazione del credito IVA della liquidazione del secondo trimestre 2006 senza aver ricevuto notifica del provvedimento di diniego da parte dell’Ufficio, di aver presentato istanza di annullamento in autotutela e di aver ricevuto la lettera di diniego soltanto in data 30-12-2008, quando gli era stato già notificato in data 17-11-08 l’atto ricorso” quanto segue: “L’articolo di legge, richiamato dal contribuente, per il quale i primi giudici hanno emesso sentenza a lui favorevole, esprime condizioni per la richiesta di rimborso del credito da parte del contribuente. Condizione differente dalla richiesta di compensazione. L’ufficio dopo aver ricevuto la richiesta di compensazione dal contribuente ha provveduto al controllo della documentazione ed avendo trovato che, le condizioni per la compensazione non erano quelle previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, ha provveduto a comunicare in data (OMISSIS), prot. (OMISSIS) il provvedimento di diniego, successivamente a notificare provvedimento di irrogazione sanzioni, atto ricorso. A norma del suddetto articolo la compensazione dell’imposta non spettante equivale al tardivo pagamento dell’imposta stessa e come tale va sanzionata”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso C.M. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, comma 2, e art. 30, comma 3, lett. a): allega di aver presentato richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale sul presupposto della sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. a), ed assume pur non avendo esposto nel modello TR le operazioni attive – di aver dimostrato il diritto al chiesto rimborso IVA con utilizzo in compensazione medesimo D.P.R., ex art. 38-bis, comma 3, lett. a).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 2, e art. 30, nonchè del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443, art. 1: il contribuente si duole che la CTR, pur avendo constatato la mancata notificazione da parte dell’ufficio del provvedimento di diniego, ha però ritenuto che tale obbligo fosse imposto solo per il rimborso del credito e non anche per l’utilizzazione in compensazione, erroneamente distinguendo tra i due istituti invece fondati sui medesimi presupposti normativi (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. a, b, c, d ed e,), con la conseguenza che sia il diniego di rimborso che quello della compensazione devono essere notificati.

Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle domande di accertamento nel merito e, in subordine, sull’omessa motivazione circa un fatto decisivo: il contribuente assume di aver ampiamente allegato e dimostrato il diritto al rimborso dell’IVA con utilizzo in compensazione.

5. I tre mezzi, che possono essere scrutinati contestualmente poichè evidentemente connessi, sono complessivamente inammissibili poichè generici e non autosufficienti, per giunta segnati dalla non consentita commistione di doglianze relative una volta a profili formali (mancata notificazione D.P.R. n. 443 del 1997, ex art. 1; ciò che sembrerebbe costituire il fulcro del ricorso: cfr. p. 4, lett. D) e un’altra volta sostanziali (sussistenza delle condizioni per l’ottenimento del rimborso “speciale”, ai sensi dell’art. 30, comma 3, ovvero del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 2).

5.1. Invero, il ricorrente si limita ad affermare la denunciata violazione di legge sostenendo di aver dato ampia dimostrazione del diritto al chiesto rimborso IVA con utilizzo in compensazione, senza tuttavia spiegare compiutamente le ragioni a suffragio della doglianza, ma limitandosi a rinviare genericamente al proprio ricorso introduttivo e ad un passo motivazionale della sentenza di primo grado (cfr. p. 8 del ricorso) che, peraltro, aveva deciso la causa “per l’assorbente considerazione” della mancata notificazione del provvedimento di diniego D.P.R. n. 443 del 1997, ex art. 1 (p. 5 del ricorso).

5.2. A ben vedere, dalla narrativa del ricorso non è possibile trarre una compiuta illustrazione dei presupposti di fatto della pretesa, nè il contribuente confuta quanto ritenuto dalla CTR circa l’avvenuta comunicazione, già il 10 gennaio 2008, del provvedimento di diniego della compensazione richiesta, ossia prima della notificazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni contro cui il contribuente ha proposto ricorso. Ancora, nell’insistere sul punto della sussistenza di operazioni attive – peraltro pacificamente non esposte dal C. nel modello IVA-TR – il contribuente non afferma, nè cura di dimostrare, che le dette operazioni soddisfano le condizioni di legge pure richiamate dall’invocata Sez. 5, 6 agosto 2004, n. 15224 (rimborso per crediti d’imposta non inferiori a 5 milioni di lire in favore del contribuente la cui attività comporta l’effettuazione di operazioni che scontano aliquote IVA – imponibile – inferiori a quella gravante detraibile – su acquisti e importazioni).

5.3. Nel resto, è sufficiente osservare che il D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1, si riferisce testualmente al diniego conseguente all’esame della richiesta di rimborso, da cui l’ufficio desuma l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del rimborso medesimo, non già all’utilizzo in compensazione del credito richiesto dal C., sicchè l’equiparazione delle due ipotesi, sostenuta dal ricorrente in via di interpretazione, non ha base testuale.

5.4. Infine, anche il terzo mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza: non constando una pronuncia della CTR sulla sussistenza del diritto al rimborso mediante il meccanismo della compensazione, la deduzione risulta affatto generica e non provata.

6. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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