Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22006 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2757/2014 proposto da:

R.G., C.F. (OMISSIS), R.A., C.F. (OMISSIS),

R.E. C.F. (OMISSIS), D.R.D.R.R. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 80,

presso lo studio dell’avvocato LUDOVICO GRASSI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato OSVALDO GALIZIA;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1761/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2013 R.G.N. 8524/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’ appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva ritenuto dovuto da parte di R.P., titolare dell’omonima ditta, l’importo di Euro 37.514,91 richiesto dall’Inps a titolo di indebita fruizione degli sgravi degli oneri sociali per il mezzogiorno di cui alla L. n. 1089 del 1968 ed alla L. n. 183 del 1976.

2. La Corte riferiva che con verbale di accertamento l’Inps aveva accertato che la ditta aveva pagato ai lavoratori dipendenti nel periodo dal novembre 1991 al 1993 retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL di riferimento ed aveva conseguentemente proceduto al recupero delle somme dovute per contributi, somme aggiuntive, omessa presentazione delle denunce mensili, ed aveva altresì ritenuto decaduta la ditta dagli sgravi degli oneri sociali per il mezzogiorno di cui alla L. n. 1089 del 1968 ed alla L. n. 183 del 1976 di cui si era avvalso l’appellante. Aggiungeva che il R. aveva presentato per le pendenze contributive una domanda di condono ex D.L. n. 6 del 1993, che non escludeva, diversamente dai precedenti condoni, la decadenza dagli sgravi contributivi, ed aveva poi presentato ulteriore domanda per il successivo condono di cui al D.L. n. 232 del 1995, art. 4, comma 9, al fine di accedere al beneficio degli sgravi; la Corte riteneva tuttavia esclusa la possibilità di beneficiare del nuovo condono, avendo la ditta già definito le pendenze contributive accertate con i verbali ispettivi del 1994 con la precedente regolarizzazione, e quindi non impedita la decadenza dagli sgravi.

3. Per la cassazione della sentenza R.G. ed i suoi litisconsorti, eredi di R.P., hanno proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

4. I ricorrenti hanno depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. I ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 166 del 1996, art. 3, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 230.

Sostengono che la sentenza della Corte territoriale sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che la ditta avesse sanato integralmente le inadempienze contributive a seguito della prima domanda di condono; sostengono che avrebbe potuto proporre domanda per il nuovo condono, in quanto con il primo erano stati pagati importi inferiori a quelli dovuti per effetto della detrazione degli sgravi, tanto che con il successivo verbale ispettivo n. 58252 del 24.10.1994 era stato richiesto il pagamento di quanto dovuto a titolo di sgravi pari a Lire 72.639.000.

6. Il ricorso non è fondato.

Occorre premettere che i ricorrenti riferiscono (pg. 6 del ricorso e pg. 4 della memoria) che la seconda domanda di condono è stata presentata senza che ivi risultassero debiti da regolarizzare, in quanto ai sensi del D.L. n. 166 del 1996, art. 3, come modificato dalla L. n. 9662 del 1996, art. 1, comma 230, la regolarizzazione avrebbe impedito la decadenza dal beneficio degli sgravi.

7. Emerge dunque la correttezza della soluzione adottata dalla Corte di merito, considerato che la seconda domanda di condono non poteva avere ad oggetto i medesimi importi già regolarizzati con la precedente, considerato che essa poteva avere ad oggetto ai sensi del D.L. n. 166 del 1996, art. 3, comma 2, solo importi dei quali il richiedente fosse ancora debitore. L’ammissione e l’assolvimento della precedente procedura di regolarizzazione aveva infatti esaurito il debito contributivo che ne era oggetto, che non poteva quindi essere rimesso in discussione in una successiva procedura di condono, neppure se più favorevole al richiedente. Neppure quindi la nuova domanda poteva determinare il diritto del ricorrente a fruire degli sgravi.

8. Segue coerente il rigetto del ricorso.

9. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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