Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22005 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 31/10/2016), n.22005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29392/2014 proposto da:

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO TOMMASO DE MAURO;

– ricorrente –

nonchè da:

M.L., C.F. (OMISSIS) IN PROPRIO E QUALE PROCURATORE GENERALE

DI M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI NAPOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO BUCCARELLA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.M. – COME SOPRA;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 99/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato De Mauro Antonio Tommaso difensore della ricorrente

che si riporta alle difese in atti e chiede il rigetto delle domande

avversarie;

udito l’Avv. Buccarella Maurizio difensore di M.L. che

chiede l’accoglimento delle difese depositate e il rigetto delle

domande di parte ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

M.L. e M.F., nonchè G.M.G., i primi quali figli, la seconda quale coniuge, tutti quali eredi del defunto M.C., convenivano nel (OMISSIS) in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce M.A. (altro figlio del de cuius) così svolgendo azione di petizione e divisione ereditaria. Deceduta, a sua volta, nel corso del giudizio la G. (la cui posizione processuale era assunta dai figli eredi) e chiamata in causa S.M., coniuge di M.A., la quale aveva incassato i buoni fruttiferi oggetto, fra l’altro,della petitio ereditaria, la controversia era decisa in primo grado con sentenza non definitiva del 25 novembre 2009.

Con tale decisione l’adito Tribunale di prima istanza, dichiarava estinto il giudizio in ordine alle domande di cui ai punti B), C) e D) dell’atto di citazione (riguardanti la donazione per notar R. del (OMISSIS) e la costituzione di vitalizio dell’immobile sito in (OMISSIS)) in conseguenza di rinunce parziali svolte dagli attori all’udienza del 7.7.2004;

accoglieva – per il resto – la domanda di petizione ereditaria e, per l’effetto, condannava S.M. a restituire a M.L. e M.F. la somma di Euro 17.215,23 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi.

Con la medesima decisione, in accoglimento della domanda riconvenzionale promossa dal M.A. e relativa alle spese della successione e per i funerali del padre, condannava i M.L. e F. al pagamento della somma di Euro 716,70, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, rigettando – infine – la domanda proposta nei confronti del M.A. e disponendo, con separata ordinanza, circa il prosieguo del giudizio.

Avverso la succitata sentenza interponeva appello la S.M..

Resistevano all’interposto gravame, di cui chiedevano il rigetto, i M.L. e F., i quali svolgevano altresì appello incidentale sempre in ordine agli anzidetti buoni fruttiferi.

L’adita Corte di Appello con sentenza n. 99/2014 accoglieva parzialmente (quanto al terzo motivo di gravame) l’appello principale e, per quanto di ragione, l’appello incidentale;

dichiarava, quindi, che ai M.L. e F. non spettava la rivalutazione monetaria e condannava la S. al pagamento in favore dei predetti M. dell’ulteriore somma di Euro 1706,57 ciascuno oltre interessi, con condanna della stessa S. alla refusione delle spese processuali del grado.

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte territoriale ricorre la S.M. con atto affidato ad un unico complesso ed articolato motivo.

Resistono con controricorso i M.L. e F., che propongono ricorso incidentale fondato su due motivi.

Resiste con controricorso avverso il proposto ricorso incidentale la S.M..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il motivo del ricorso principale si deduce la nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ovvero, ancora per violazione di legge, ai sensi del n. 3 del medesimo testè citato articolo.

Nella sostanza col motivo in esame si assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda riconvenzionale e, comunque, avrebbe errato nel considerare legittima la omissione di ogni statuizione, da parte del tribunale di prima istanza, in ordine alla domanda subordinata di usucapione abbreviata, ritenuta assorbita dall’accoglimento della domanda principale degli attori volta a ricondurre la titolarità dei certificati di deposito all’asse ereditario.

Il motivo è infondato.

La pretesa intervenuta usucapione abbreviata dei certificati di deposito di cui veniva richiesta la riconduzione alla massa ereditaria è sostanzialmente incompatibile con l’accoglimento di una avversa domanda finalizzata alla riacquisizione nel senso dianzi detto della titolarità dei certificati medesimi.

Quindi la domanda subordinata in ordine alla quale si prospetta la violazione di legge deve ritenersi essere stata implicitamente rigettata per effetto dell’accoglimento della contrapposta ed incompatibile domanda accolta.

Non vi è stata, quindi, l’omessa lamentata pronuncia, nè alcuna violazione di legge nel senso indicato nel motivo.

Quest’ultimo deve, quindi, essere rigettato in uno al ricorso principale fondato sullo stesso.

2.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di “violazione o falsa applicazione di una norma di diritto….nella parte in cui (la gravata sentenza) non ha riconosciuto il carattere di credito di valore al quantum in denaro cui il soggetto passivo della domanda di petizione ereditaria era stato condannato alla restituzione”.

Il motivo può essere accolto.

Nella esposizione del motivo qui in esame il ricorrente incidentale svolge un riferimento al principio (da ultimo affermato da Cass. con sentenza 8 aprile 2013, n. 8515) inerente la rivalutazione della quota di eredità spettante al legittimario nell’ambito del procedimento di reintegrazione.

Il richiamo, a quanto pare svolto pure nel giudizio di secondo grado, è stato – in sostanza – ritenuto con l’impugnata sentenza del tutto fuorviante.

In particolare, con la gravata decisione, si è ritenuto “non pertinente…il richiamo alla giurisprudenza relativa la diverso problema della reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario”.

E, tanto, poichè – ad avviso della Corte territoriale – nella fattispecie si verteva in una ipotesi di “nera restituzione alla massa di un credito in denaro”.

Senonchè, anche considerando la del tutto peculiare fattispecie in esame, l’assunto proprio su cui si fonda la decisione in punto della impugnata sentenza non può essere condiviso.

Al riguardo va affermato che, quando si controverte in materia di petizione ereditaria (con accoglimento della relativa proposta domanda di petitio), l’acquisizione alla massa dei beni in divisione (nella fattispecie di buoni fruttiferi) è relativa non alla restituzione di semplici somme di denaro portate da titoli di credito sottratti da un condividente, ma alla reintegrazione delle quote lese proprio dall’attività di sottrazione alla massa del medesimo condividente.

Nè pertinente appare, per conseguenza, il riferimento della gravata decisione a Cass. 23 ottobre 2008, n. 25646 (inerente la diversa ipotesi del donatario che abbia optato per la collazione per imputazione).

Pertanto nella fattispecie andava riconosciuta la richiesta rivalutazione (peraltro gia correttamente riconosciuta con la propria decisione dal Giudice di prima istanza).

Il motivo – in quanto fondato – va, dunque, accolto.

3.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce il vizio di omessa pronuncia in ordine alla domanda con la quale i germani M.L. e F. avevano chiesto la condanna della S.M. al risarcimento in loro favore ex art. 96 c.p.c. (domanda, risultante al capo 3 delle conclusioni riportate nella stessa sentenza impugnata).

Il motivo non è fondato.

La suddetta domanda, avanzata con riferimento alla condotta tenuta dalla S. (e che gli istanti adducono essere stata improntata fin dal sorgere del giudizio da mala fede) risulta invero essere stata delibata dalla Corte territoriale con la impugnata sentenza.

Parti ricorrenti incidentalmente lamentano che, in merito alla anzidetta domanda, vi si stata – da parte della Corte di Appello -“assoluta assenza di alcuna statuizione”.

Orbene dalla gravata decisione emerge, viceversa, il fatto che la stessa ha disatteso la detta domanda “non ravvisando i relativi presupposti, anche in considerazione dell’accoglimento, sia pure in minima parte dell’impugnazione principale” (aspetto, quest’ultimo, su cui nulla dicono neppure i ricorrenti incidentali).

Il motivo va, quindi, rigettato.

4.- Il ricorso incidentale va, quindi, accolto limitatamente al primo motivo e l’impugnata sentenza va cassata con rimessione ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce che dovrà provvedere uniformandosi a quanto innanzi detto.

5.- La Corte territoriale provvederà a decidere per le spese, anche del presente giudizio, ferma restando la statuizione – direttamente dovuta già in questa sede – della sussistenza, quanto alla ricorrente principale- dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale relativamente al primo motivo, rigettato il secondo dello stesso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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