Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22005 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2378/014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– ricorrente –

contro

F.M., in qualità di titolare impresa individuale EFFEMME

COSTRUZIONI DI F.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DOMENICO

MASTRANGELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1243/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/01/2013 R.G.N. 271/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’ appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto l’opposizione proposta da F.M., titolare della Effemme costruzioni, avverso il ruolo relativo a cartella di pagamento emessa per l’importo di Euro 36.617,37, richiesti a titolo di recupero delle agevolazioni contributive per un apprendista, assunto in data 5.12.2001, che non aveva partecipato ai corsi di formazione esterni all’azienda, organizzati ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 16, con inizio dal 24.11.2004.

2. La Corte rilevava che ai sensi della D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 53, comma 3, applicabile alla fattispecie, il datore di lavoro può essere sanzionato per la mancata partecipazione dell’apprendista ai corsi di formazione solo quando la stessa sia a lui addebitabile, non essendo più applicabile per effetto della novella normativa la L. n. 196 del 1997, art. 16, comma 2, neppure con riferimento alla sola formazione c.d esterna. Nel caso, essendo stato accertato che la mancata partecipazione ai corsi era addebitabile esclusivamente al lavoratore, la pretesa contributiva risultava infondata.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito F.M. con controricorso e memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il controricorrente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato l’atto notificato in data 6.5.2014, mentre la sentenza gravata è stata pubblicata in data 15.1.2013, e dunque oltre il termine di un anno (applicabile ratione temporis, considerato che la causa è stata iniziata nel 2007) previsto dell’art. 327 c.p.c., comma 1.

5. L’eccezione è fondata.

L’esame degli atti ha consentito di appurare che l’Inps ha portato una prima volta il ricorso per la notifica in data 10 gennaio 2014; la notifica è stata effettuata a mezzo posta al sig. F., rappresentato dall’avv. Donnini, domiciliato presso lo studio dell’avv. Gualdani in (OMISSIS). Di tale notifica non è stato prodotto l’avviso di ricevimento.

L’Inps ha poi portato una seconda volta il ricorso per la notifica in data 28.4.2014 e questa (effettuata a mezzo del servizio postale) si è perfezionata con la consegna della raccomandata in data 6.5.2014 all’avv. Gualdani nel domicilio eletto in (OMISSIS).

6. Questa Corte ha chiarito che qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori (v. Cass., S.U., n. 17352 del 2009 e successive conformi).

7. Nel caso di specie, tuttavia, in mancanza (come detto) della ricevuta di ritorno della prima notifica, nè di allegazioni difensive dell’Inps a riguardo, non risulta che il mancato perfezionamento dell’intrapresa procedura non sia addebitabile a colpa del notificante. Tale circostanza configura un’ interruzione nella continuità della procedura notificatoria, sicchè gli effetti della seconda notifica non possono essere ricollegati ad atti della prima, e, in particolare, alla tempestiva consegna all’ufficio postale del ricorso da notificare (v. in caso analogo Cass. n. 19060 del 25/09/2015).

8. In conclusione, il ricorso è inammissibile, essendosi verificata la decadenza dall’impugnazione in quanto la notifica del ricorso risulta effettuata oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

9. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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