Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22004 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. ANGELO

BROFFERIO 3, presso lo studio degli avvocati CARDARELLI ANTONIO e

CARDARELLI TIZIANA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO e SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresentano e

difendono, giusta procura notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5686/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/03/2009 R.G.N. 8699/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato CARDARELLI ANTONIO;

udito l’avvocato VINCENZO PORCELLI per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la inammissibilità o, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5686/2008, depositata il 18 marzo 2009, accoglieva l’appello proposto dalla Banca Monte Paschi di Siena nei confronti di P.C., avverso la sentenza n. 22934/99 del Tribunale di Roma condannava il P. a rimborsare alla suddetta Banca la somma di Euro 14.848,14. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, compensando le spese di lite di secondo grado, del giudizio di cassazione e del giudizio di appello.

2. Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma il Monte Paschi di Siena aveva convenuto in giudizio P.C. deducendo che lo stesso, impiegato con qualifica di Capo ufficio addetto alla Filiale di (OMISSIS), il giorno 4 marzo 1991 si era reso responsabile della sparizione di un plico contenente 25.000,00 dollari statunitensi per un controvalore di circa L. 28.750.000, plico destinato all’Agenzia di città n. (OMISSIS) e mai ricevuto dall’Ufficio Titoli di tale Agenzia.

Il Pretore aveva respinto la domanda.

Proposto appello dal Monte Paschi di Siena, lo stesso era rigettato dal Tribunale.

Avverso tale pronuncia resa in grado di appello, la suddetta Banca proponeva ricorso per Cassazione.

Il giudice di legittimità con la sentenza n. 15249 del 2003, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 17 febbraio 1999. n. 22934, e rinviava alla Corte d’Appello di Roma.

2.1 .In particolare questa Corte, con la sentenza da ultimo richiamata, affermava che incombeva sul P. l’onere di dimostrare l’esatto adempimento ed il difetto di responsabilità, e ciò in relazione agli artt. 1177, 1218 e 1176 c.c., laddove il Tribunale si è sostituito al P. ed ha accollato alla Banca l’onere probatorio in ordine allo smarrimento del plico senza fornire sul punto adeguata motivazione e riaffermava il principio secondo cui in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione il creditore che agisca per risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, d uguale criterio di riparo dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’inadempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., (risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccepiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.

3. La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, come si è detto, accoglieva l’appello.

4. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma ricorre per cassazione P.C., prospettando tre motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso la Banca Monte Paschi di Siena spa.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il P. deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 378 e 416 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c. La Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 416 c.p.c. che le imponeva di esaminare la vicenda sulla base della memoria di esso ricorrente, e quindi l’art. 2697 c.p.c. non avendo ritenuto provate le modalità operative esposte dal P. nella memoria.

Il giudice d’appello avrebbe violato, inoltre, l’art. 384 c.p.c., perchè, dovendo procedere ad un nuovo esame del merito, avrebbe dovuto, se necessario, ammettere le prove orali che erano indispensabili al nuovo esame.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è prospettata (ex art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., perchè il giudice di appello non aveva ammesso le prove testimoniali e non aveva dato rilievo al fatto che la Banca non avesse provato il proprio assunto, nonchè dell’art. 2104 c.c., in quanto la Corte d’Appello aveva fatto carico al P. di assumere procedimenti ed accorgimenti che, invece, rientrano nelle disposizioni che deve impartire l’imprenditore, e non aveva tenuto conto del fatto che il legale rappresentante della Banca aveva dichiarato che vi era stato il furto del plico.

3. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), non avendo enunciato la Corte d’Appello le ragioni per le quali riteneva che le modalità lavorative dell’ufficio cui era addetto il P. fossero quelle dedotte dalla Banca, e non quelle dedotte dal P. stesso nella propria memoria. E’ prospettata, altresì, violazione dell’art. 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto il giudice di appello non spiegava come alle pretese inadempienze del P. fosse collegato l’evento furto.

4. E fondata e deve essere accolta l’eccezione di parte resistente circa l’inammissibilità dei motivi di ricorso prospettati dal P., in quanto tutti privi del prescritto quesito di diritto.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, con giurisprudenza costante (ex multis, Cass, S.U., sentenza n. 23732 del 2007; Cass., ord. n. 27130 del 2006), a norma dell’art. 366-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (poi abrogato da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, il ricorso per cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con l’indicazione esplicita di un quesito di diritto.

La formulazione del quesito di diritto prevista dall’art. 366-bis c.p.c. postula l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito (cfr. Cass., sentenza n. 6530 del 2008).

Il quesito di diritto deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.

In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, questa Corte ha, altresì, affermato che, poichè secondo l’art. 366-bis c.p.c., nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (ex multis, Cass., sentenza n. 20603 del 2007).

L’obbligo di formulare, nel ricorso per cassazione, il quesito di diritto, di cui al richiamato art. 366-bis c.p.c., sussiste anche nel caso in cui sia impugnata una sentenza pronunciata in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione (Cass., ord. n. 22301 del 2008).

Come si è detto, nella specie, nessuno dei motivi dedotti dal P., sia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sia all’art. 360 c.p.c., n. 5, è assistito dal quesito di diritto o dall’omologo momento di sintesi, come sopra precisato.

5. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro tremila,00 per onorario, Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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