Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22004 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.21/09/2017),  n. 22004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1904/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSIO ARIOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata l’8/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata il giorno 8/7/2014, ha rigettato l’appello del MIUR contro la sentenza resa dal Tribunale di Torino che aveva condannato l’appellante al pagamento, in favore di R.D., delle differenze retributive conseguenti all’accertamento del diritto alla progressione in carriera sulla base del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, previsto dalla clausola 4, punto 1 dell’accordo-quadro recepito dalla direttiva comunitaria 1999-70-CE; per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

la parte intimata ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

il MIUR ha depositato rinuncia al ricorso non notificata alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c. (rinuncia notificata alla parte costituita o comunicata agli avvocati della stessa), non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi di tale norma;

invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. da ultimo, Cass. 5/7/2017, n. 13408, ed ivi ulteriori richiami, tra cui Cass. Sez. U., 18/2/2010, n. 3876); il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua di tale rilevata mancanza di interesse della parte ricorrente;

la novità e la complessità della questione affrontata in ricorso, diversamente risolta dalle Corti territoriali e composta dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;

non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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