Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22004 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 03/09/2019), n.22004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7286/2018 proposto da:

D.P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS) (già ASL ROMA (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato

LORENZO CONFESSORE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

A.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 28880/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 01/12/2017 r.g.n. 18822/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito l’Avvocato MARA PARPAGLIONI per delega verbale Avvocato MASSIMO

PALLINI;

udito l’Avvocato LORENZO CONFESSORE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, la Dott.ssa D.P.L., medico veterinario presso la ASL RM/(OMISSIS), premesso di aver ricoperto dal 10 giugno 1996 in via provvisoria la posizione di Responsabile dell’Unità operativa complessa (U.O.C.) “Servizio Veterinario Igiene, Allevamenti e Produzioni Zootecniche” e di avere partecipato alla procedura concorsuale per il conferimento del relativo incarico quinquennale, deduceva che, pur essendo risultata idonea nella fase selettiva di ammissione dei candidati, con Delib. 14 aprile 2004, n. 378, l’incarico di direzione della predetta U.O.C. venne assegnato al Dott. A.V.; prospettati vari vizi del procedimento, chiedeva: a) accertarsi l’illegittimità e disporsi l’annullamento della predetta deliberazione, nonchè della valutazione di idoneità dei candidati nella parte relativa alla valutazione del candidato A., nonchè di tutti gli atti presupposti e successivi; per l’effetto accertarsi e dichiararsi il suo diritto alla nomina a direttore della U.O.C. ed al corrispondente trattamento economico o, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chances, da quantificarsi in misura pari al 90% della decurtazione retributiva patita (pari ad Euro 2.230,25 mensili) dal 21 aprile 2004 fino alla data del nuovo conferimento dell’incarico; b) in via subordinata accertarsi il suo diritto al conferimento di altro incarico dirigenziale di struttura complessa e al risarcimento del danno; c) in ogni caso, condannarsi la ASL al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, nonchè al risarcimento del danno biologico.

Il Giudice adito respingeva la domanda principale volta alla declaratoria di illegittimità delle procedure di affidamento dell’incarico e accoglieva la sola domanda intesa al riconoscimento della retribuzione di posizione variabile aziendale per il periodo dal 25 maggio 2004 al 17 settembre 2004, corrispondente al periodo di svolgimento dell’incarico di responsabile di Unità Operativa Semplice (U.O.S.) “Igiene delle Produzioni Zootecniche” e antecedente il formale conferimento dello stesso; tale sentenza veniva impugnata in via principale dalla Dott.ssa D.P. e in via incidentale dall’Azienda sanitaria locale RM/(OMISSIS).

La Corte di appello di Roma: a) con sentenza non definitiva n. 5390 del 2009, in accoglimento dell’appello principale, dichiarava priva di effetto la valutazione di idoneità dei candidati nella procedura oggetto di causa e la conseguente nomina del Dott. A.; dichiarava inammissibile la domanda di nomina dell’appellante quale direttore dell’U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche; osservava che: – per il conferimento dell’incarico di struttura complessa, ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter e del D.P.R. n. 484 del 1997, art. 8, una Commissione di esperti individua una rosa di idonei, nel cui ambito il Direttore Generale effettua la propria scelta; in tale fase, pur dovendosi rilevare che la Commissione non effettua una valutazione comparativa dei candidati, limitandosi a verificarne l’idoneità o meno allo svolgimento dell’incarico, senza pervenire alla formazione di una graduatoria, ciò nondimeno devono essere osservati gli oneri procedimentali dettati dalla legge e dalla contrattazione collettiva; – nella specie, era fondata la censura della D.P. relativa alla violazione dell’art. 29, comma 4, CCNL 1998/2001 che impone all’Azienda un obbligo di concertazione con le rappresentanze sindacali aziendali, avente ad oggetto la predeterminazione dei criteri di valutazione, mentre nella specie tale concertazione era assolutamente mancata; inoltre, l’Azienda sanitaria non aveva provveduto a specificare i criteri di valutazione su cui la Commissione doveva fondare la propria valutazione e che richiedevano di essere individuati in relazione alle specificità proprie del posto da coprire, a norma del D.P.R. n. 484 del 1997, art. 8; ne conseguiva l’illegittimità della procedura di valutazione adottata la Asl; – tuttavia, da tale accertamento non poteva discendere la nomina della D.P. per l’incarico rivendicato, ma soltanto la declaratoria di inefficacia della valutazione che aveva portato alla nomina del Dott. A.; b) con sentenza definitiva n. 3380 del 2011, in ulteriore parziale accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condannava la ASL RM/(OMISSIS) al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, liquidato in misura pari al 50% della retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente (Euro 6.933,17 mensili) per il periodo dal 21 aprile 2004 (data dalla quale la D.P. era stata privata dell’incarico già conferito in via provvisoria) al 20 ottobre 2004 (data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio), oltre interessi dalla sentenza al soddisfo; rigettava l’appello incidentale; osservava che: – non poteva trovare accoglimento la domanda subordinata concernente il risarcimento del danno da perdita di chances, in quanto non vi erano allegazioni circa il nesso causale tra il danno lamentato e il comportamento datoriale, tenuto pure conto che l’intervenuta pronuncia non definitiva aveva reso inefficace la procedura di nomina del Dott. A., con la conseguenza di ristabilire lo status quo ante; – era fondata, invece, la domanda risarcitoria per il danno da dequalificazione professionale, poichè la D.P. aveva allegato tutte le circostanze idonee a configurare i pregiudizi subiti: la ricorrente aveva ricoperto per un lungo periodo di tempo, sia pure in via provvisoria, l’incarico poi ad altri assegnato acquisendo le relative conoscenze ed il corrispondente bagaglio professionale, conoscenze e professionalità palesemente e gravemente compromesse dalla successiva assegnazione ad altri del medesimo incarico; tale danno poteva essere liquidato in via equitativa, in misura onnicomprensiva, pari al 50% della retribuzione globale di fatto percepita, per il solo periodo corrente dal 21 aprile 2004 al 20 ottobre 2004, oltre interessi legali; – era infondato l’appello incidentale proposto dalla ASL RM/(OMISSIS) avverso il capo della sentenza con cui era stato riconosciuto il diritto della D.P. alla corresponsione del trattamento di retribuzione variabile aziendale relativo al periodo corrente dal 25 maggio 2004 al 17 settembre 2004, poichè gli argomenti svolti dall’appellante incidentale non erano conferenti, avendoli il primo Giudice già condivisi; la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento ad una “retrodatazione di fatto” dell’incarico di struttura semplice formalmente conferito alla D.P. soltanto nel mese di settembre 2004.

Avverso tali sentenze, non definitiva e definitiva, hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le parti, resistendo l’ A..

Con ordinanza n. 28880/17 questa Corte, esaminato prioritariamente il ricorso ASL, dichiarava infondati il primo e il secondo motivo (proposti avverso la sentenza non definitiva); fondati il terzo, il quarto e il quinto ed inammissibile il sesto.

Riteneva la S.C. che nella specie era assolutamente mancata la concertazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 29, comma 4, del c.c.n.l. di comparto, mentre gravava sulla ASL l’onere di dimostrare di avere interessato (e in quale modo) le OO.SS.; che la declaratoria di inefficacia della nomina del Dott. A. con ripristino dello status quo ante non esclude, di per sè, la configurabilità di un danno risarcibile per perdita di chances in relazione alla possibilità che la D.P. aveva di risultare vincitrice, ossia di essere prescelta per il conferimento dell’incarico dirigenziale di struttura complessa ove la selezione si fosse svolta correttamente; che tuttavia la sentenza definitiva impugnata non dava conto di avere esaminato, motivando al riguardo, in merito alle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo relative al curriculum professionale della ricorrente ai fini del nesso causale tra comportamento datoriale illegittimo e danno da perdita di chances conseguente, sicchè cassava tale sentenza con rinvio alla medesima Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Con ricorso notificato il 28.2.18 propone ricorso per revocazione della detta ordinanza n. 28880/17 la D.P.; resiste la ASL RM(OMISSIS), mentre l’ A. è rimasto intimato. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente lamenta che la detta pronuncia n. 28889/17 si basava erroneamente sul presupposto che la Corte di appello aveva positivamente accertato in punto di fatto che le mansioni svolte dalla D.P. nel periodo maggio/settembre 2004 corrispondevano alle funzioni dirigenziali proprie della qualifica rivestita, ancorchè attraverso lo svolgimento di un incarico dirigenziale di struttura semplice, per il quale aveva al contempo riconosciuto il diritto al relativo trattamento economico, ivi compresa l’indennità di posizione variabile aziendale, mentre essa ricorrente aveva esplicitamente lamentato che dal 25 maggio 2004 non le era stato più assegnato alcun incarico dirigenziale, ovvero un incarico di natura solo formalmente dirigenziale; che anche la Corte d’appello non aveva affatto accertato lo svolgimento di un incarico dirigenziale, ma solo un demansionamento; che la decisione di questa S.C. si basava dunque su di un presupposto fattuale erroneo, rilevante ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo peraltro per ciò solo l’ordinanza in questione escluso il diritto della D.P. al risarcimento del danno.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero deve, in primo luogo, osservarsi che risulta che la stessa D.P. fondò il ricorso introduttivo della lite deducendo di aver ricoperto dal 10 giugno 1996 in via provvisoria la posizione di Responsabile dell’Unità operativa complessa (U.O.C.) “Servizio Veterinario Igiene, Allevamenti e Produzioni Zootecniche” (possedendo dunque la qualifica di dirigente) e di avere partecipato alla procedura concorsuale per il conferimento del relativo incarico quinquennale con (a suo dire illegittimo) insuccesso; in secondo luogo in quanto nei primi due motivi di ricorso per cassazione lamentò il mancato riconoscimento dell’incarico dirigenziale di direttore di u.o.c. (e non solo di u.o.s., anch’esso presupponente la qualifica dirigenziale), lamentando i relativi danni; in terzo luogo in quanto sempre la stessa ricorrente deduce (pag. 20 odierno ricorso) che la Corte d’appello rigettò l’appello incidentale della ASL avverso il riconoscimento della retribuzione variabile aziendale, considerando che la sentenza di primo grado era pervenuta all’accoglimento della domanda sulla base di una retrodatazione di fatto dell’incarico di direzione della struttura semplice (u.o.s.) attribuitale, e dunque di un incarico dirigenziale, come del resto, ed ancora, esposto, nel riferire uno dei motivi di appello a pag. 24 dell’odierno ricorso, ove non si discute della natura dirigenziale della direzione di u.o.s., ma del relativo demansionamento o perdita di chances per il mancato riconoscimento di u.o.c., su cui la S.C. ha poi deciso, cassando la sentenza impugnata con rinvio.

Quanto alla denunciata omessa pronuncia in ordine alla durata del risarcimento del danno da demansionamento, trattasi di censura inammissibile ex art. 391 bis c.p.c.; in ogni caso il terzo motivo di ricorso della D.P., contenente tale questione, è stato dichiarato assorbito.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della sola discussione in udienza della ASL il cui controricorso risulta tardivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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