Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22003 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TIRRENA COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (OMISSIS), in persona del Commissario liquidatore,

avv. I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERTO CADLOLO 90, presso lo studio dell’avvocato TORRESI TULLIA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

D.M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 96/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MATTEO PARROTTA per delega Avvocato TULLIA TORRESI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.E., premesso di aver stipulato una polizza assicurativa contro il furto della propria autovettura con la s.p.a.

Tirrena Assicurazioni, e che il veicolo le era stato successivamente sottratto ad opera di ignoti, convenne in giudizio la compagnia assicuratrice dinanzi al tribunale di Lamezia Terme, chiedendo che le venisse da questa corrisposto l’indennizzo convenuto ex contractu.

Il processo venne interrotto a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Tirrena.

Riassunta la causa, il commissario liquidatore della compagnia, nel costituirsi in giudizio, eccepì l’improcedibilità della domanda, per essere competente a conoscerla il tribunale fallimentare di Roma, ai sensi della L. Fall., art. 201.

L’attrice aveva, difatti, nelle more, presentata istanza di ammissione al passivo dinanzi a quell’organo, per poi proporre rituale opposizione avverso il diniego dell’istanza stessa.

Il giudizio incidentale dinanzi al tribunale fallimentare venne sospeso in attesa della decisione della controversia per la quale è ancor oggi processo.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando la Tirrena al pagamento, in favore di D.M.E., della somma di 7000,00 Euro.

La corte di appello di Catanzaro, investita del gravame proposto dal liquidatore della compagnia assicuratrice, lo accolse in parte, precisando, da un canto, che la sentenza di primo grado aveva il solo effetto di accertamento del credito (e non anche portata condannatoria, come erroneamente stabilito in dispositivo), e riconoscendo, dall’altro, come dovuti gli interessi dall’atto di costituzione in mora sino al provvedimento di liquidazione della compagnia, il tutto entro i limiti del massimale assicurato.

La sentenza è stata impugnata dal commissario liquidatore della compagnia Tirrena con ricorso per cassazione sorretto da un’unica doglianza. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, affidato, come detto, ad un unico motivo, è fondato.

Erroneamente, difatti, il giudice territoriale applica alla vicenda de qua – avente ad oggetto la liquidazione di un indennizzo assicurativo convenzionalmente previsto per l’ipotesi di furto dell’autovettura appartenente all’odierna intimata – le regole proprie dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, mentre la fattispecie per la quale è ancor oggi processo esula tout court dalle previsioni normative di cui al R.D. n. 267 del 1942, artt. 51, 52 comma 2, e artt. 201 e 209 nonchè da quelle di cui alla L. n. 990 del 1969, artt. 18, 19 e 25 (norme applicabili, nella specie, ratione temporis).

La deroga alla regola dell’accertamento concorsuale dei crediti, difatti, è rigorosamente circoscritta alle sole ipotesi di domande risarcitorie conseguenti alla circolazione dei veicoli (ratio della eccezionale prosecuzione in via ordinaria del processo essendo a rinvenirsi nella opportunità di rendere opponibile la sentenza, di natura di mero accertamento, al fondo di garanzia, legittimato passivo ex lege quanto all’obbligo di risarcire al danneggiato).

Va pertanto dichiarata la improseguibilità dell’azione esercitata da D.M.E..

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improseguibile l’azione.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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