Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22003 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/09/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 03/09/2019), n.22003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25888-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

(AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo

studio dell’Avvocato ROSSANA CLAVELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10510/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/04/2015 r.g.n. 2492/2012.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 10510/2014, depositata il 28 aprile 2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva accolto la domanda di M.C. diretta alla dichiarazione di illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti da Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’Accordo sindacale del 29 luglio 2004, presso l’Ufficio postale di (OMISSIS) ((OMISSIS)) anzichè presso il (OMISSIS), Filiale Roma (OMISSIS), ove aveva prestato la propria attività (addetto al recapito) in forza di contratto a tempo determinato successivamente, con sentenza della Corte di appello di Roma n. 1641/2010, convertito, per nullità del termine apposto, in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. con sette motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso, assistito da memoria.

Diritto

RILEVATO

che con i motivi proposti la società ricorrente censura la sentenza impugnata:

1. con il primo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del c.c.n.l. 2007, nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2 e art. 1372 c.c., comma 1, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la procedura di riesame delle ragioni del trasferimento, prevista dalla richiamata disposizione collettiva, costituisse una mera facoltà per il lavoratore ed inoltre erroneamente escluso che il comportamento dallo stesso tenuto potesse configurare un’ipotesi di acquiescenza;

2. con il secondo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la Corte trascurato di valutare le circostanze (sospensione della patente di guida e possesso di un foglio di guida provvisorio soggetto a rinnovo di mese in mese) che avevano reso impossibile alla società procedere all’immediato ripristino del rapporto di lavoro già nel corso della prima convocazione (marzo 2010);

3. con il terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., non avendo la Corte dato ingresso ai capitoli di prova per testi che avrebbero dimostrato tali circostanze e giustificato lo slittamento dell’incontro per le formalità relative alla riammissione in servizio;

4. con il quarto, per violazione e falsa applicazione dell’Accordo sindacale del 29 luglio 2004 e dell’art. 2103 c.c., non avendo la Corte considerato che la verifica delle strutture eccedentarie era stata effettuata in prossimità del provvedimento giudiziale (di conversione del rapporto), già nel corso della prima convocazione (marzo 2010), e che di ciò il lavoratore era stato tempestivamente informato;

5. con il quinto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte dichiarato la illegittimità del trasferimento senza considerare che la società aveva provato con documenti l’eccedenza di personale di recapito nel Comune di provenienza e nelle zone limitrofe anche alla data della prima convocazione;

6. con il sesto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte ritenuto superfluo procedere all’esame dei documenti attestanti la situazione di eccedenza di personale sia alla data della prima, sia alla data della seconda convocazione (settembre 2010);

7. con il settimo, ancora per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., non avendo la Corte ammesso i capitoli di prova per testi, formulati nella memoria di primo grado e richiamati nel ricorso in appello, sebbene essi fossero diretti a dimostrare la situazione di eccedenza anche alla data della prima convocazione e comunque la legittimità del comportamento datoriale.

Osservato:

che il primo motivo è infondato, posto che – come già affermato da questa Corte – “la procedura che, ai sensi dell’art. 38 del c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A., consente al lavoratore trasferito di richiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, il riesame delle ragioni del trasferimento, ha una mera rilevanza interna, sicchè la sua mancata attivazione non è prevista a pena di decadenza dall’impugnazione del trasferimento nè può essere interpretata quale manifestazione di acquiescenza del lavoratore al trasferimento stesso” (Cass. n. 29630/2018);

– che il secondo motivo è inammissibile, avendo la Corte del merito preso specificamente in considerazione le circostanze di fatto, il cui esame la società ritiene, invece, essere stato omesso o trascurato (cfr. sentenza, p. 6, secondo capoverso), peraltro pervenendo ad un diverso giudizio circa la legittimità della condotta datoriale; nè può farsi rientrare nel paradigma di “fatto storico”, principale o secondario, di cui al riformulato art. 360 c.p.c., n. 5, la censura avente ad oggetto l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017);

– che il terzo motivo è inammissibile, avendo la Corte del merito – come già rilevato dato specificamente e compiutamente ingresso, nel proprio percorso motivazionale, alle circostanze di fatto (compreso il periodo necessario al rinnovo della patente), oggetto dei capitoli di cui si lamenta la mancata ammissione, e tuttavia – come già notato – offrendo una diversa ricostruzione della fattispecie e della condotta datoriale: con la conseguenza che non è dato configurare alcuna plausibile ragione per ritenere viziata la costruzione di una motivazione, che comunque aveva dato conto delle suddette circostanze;

– che il quarto motivo è inammissibile, risolvendosi, dietro lo schermo della denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in un diverso apprezzamento di fatto, rispetto a quello compiuto dal giudice del merito nell’esercizio delle prerogative ad esso proprie, come tale censurabile secondo il modello del vizio “motivazionale” ex art. 360, n. 5 tempo per tempo vigente e pertanto, nella specie, alla stregua della riformulazione della norma operata con la riforma del 2012: apprezzamento di fatto, quello della Corte territoriale, che comunque muove da un’esatta ricognizione dell’ambito dell’Accordo 29 luglio 2004, là dove è sottolineata in sentenza (cfr. ancora p. 6) la necessità di un sollecito e pronto espletamento delle formalità di riammissione in relazione al provvedimento giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro, in punto di fatto essendo stata, tuttavia, accertata la mancanza di idonea giustificazione alla base del disposto slittamento della convocazione dal marzo 2010 al settembre 2010 e, con esso, del compimento delle attività volte alla verifica delle strutture eccedentarie;

– che il quinto, il sesto e il settimo motivo risultano egualmente inammissibili:

(a) il quinto, per le considerazioni già sopra svolte, dovendosi in ogni caso precisare, per il motivo in esame come per i successivi, quanto all’art. 2697 c.c., che la violazione di tale norma è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3 “soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5): Cass. n. 13395/2018; quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., che in tema di valutazione delle prove il principio del libero convincimento, posto a fondamento di tali norme, opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 3 o n. 4 “bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012”: Cass. n. 23940/2017;

(b) il sesto, oltre che per i rilievi svolti, anche in relazione al principio di diritto, secondo il quale compete in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e l’attitudine probatoria, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., fra le molte, Cass. n. 6288/2011);

(c) il settimo, oltre che per i rilievi svolti, per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, posto che, al di là di un generico richiamo (cfr. ricorso, p. 70), non risulta indicato, mediante la trascrizione del ricorso di secondo grado nei passi a tal fine rilevanti, se e di quali capitoli di prova sia stata richiesta l’ammissione in appello, fermo restando che la cumulativa riproduzione del testo dei capitoli non ammessi non è accompagnata dall’illustrazione specifica della loro decisività.

Ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– che di esse va disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione in favore del difensore del controricorrente, avv. Sergio Galleano, come da sua dichiarazione e richiesta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore dell’avv. Sergio Galleano.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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