Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22002 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 31/10/2016), n.22002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11427/2012 proposto da:

D.A.M., C.F. D., elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZZA SANTIAGO DEL CILE 8, presso lo studio

dell’avvocato MARCO BATTAGLIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DOMENICO MORABITO;

– ricorrente –

contro

C.L., C.F. (OMISSIS), IN PROPRIO E QUALE PROCURATRICE DELLA

MADRE M.A.M. C.F. (OMISSIS), QUALI UNICHE CCEREDI DI

CO.LU., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI,

rappresentate e difese dall’avvocato ANTONINO CIPRI’;

T.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato ULISSE

COREA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO PACORIG;

– controricorrenti –

e contro

N.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1436/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Battaglia Marco difensore della ricorrente che si

riporta alle difese depositate;

udito l’Avv. Ciprì Antonino difensore di Co.Lu. che si

associa alla richiesta dell’Avv. Pacorig Paolo difensore di

T.A. che ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti e si oppone

alla richiesta di ulteriore produzione di parte ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con sentenza del 17.3/14.9.2006 il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente la domanda proposta daglì attori Co.Lu. e T.A. nei confronti di N.A., nonchè della Curatela del Fallimento D.A., dichiarava l’invalidità del testamento olografo a firma apparente di V.M. e, conseguentemente, aperta la di lei successione legittima, con condanna del suddetto fallimento al rilascio degli immobili relitti dalla de cuius in favore degli attori, cui andava restituita la somma di Euro 252.099,34 da parte del custode giudiziario e con condanna delle parti convenute, in solido, al pagamento dei due terzi delle spese processuali.

Avverso la succitata sentenza, di cui chiedevano la riforma, interponevano appello separatamente il N. ed il Fallimento. Resistevano al proposto gravame il C. ed il T..

L’adita Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1436/2011 confermava l’appellata sentenza di primo grado con condanna degli appellanti alle spese del grado di giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorre la D. con atto affidato a cinque ordini di motivi. Reistono con controricorsi il T. e C.L., in proprio e quale procuratrice di M.A.M., entrambe quali uniche coeredi – rispettivamente figlia e moglie – del defunto Co.Lu..

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia la parte ricorrente che quellè contro ricorrenti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero degli artt. 300, 303, 75 c.p.c. e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 43, 16 e 17, con specifico riferimento al rapporto processuale”.

Parte ricorrente postula, col motivo qui in esame, l’errore consistito nella interruzione del giudizio per una causa non sopravvenuta nel corso dello stesso, ma precedente all’instaurazione del medesimo e, quindi, prospetta – nella sostanza – una nullità dell’intero giudizio di primo grado.

Il motivo, al di là del modo e del tempo in cui è stata prospettata la questione oggi proposta innanzi a questa Corte, non è fondato.

Con l’impugnata sentenza la Corte distrettuale, facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie, ha motivato la necessità della costituzione degli eredi.

In particolare la gravata decisione ha evidenziato come “nelle causa aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento ili eredi istituiti dal de cuius sono parti necessarie”, con ciò richiamando giustamente il dictum di Cass. 23 febbraio 2001, n. 2671.

Pertanto l’integrazione del contraddittorio (così come avvenuto nella fattispecie) nei confronti della curatala del fallimento di una erede testamentaria costituisce una dovuta integrazione al fine dell’instaurazione del necessario contraddittorio nella causa di impugnazione di un testamento e non può sostanziare il vizio e la nullità del giudizio lamentato col motivo in esame.

Quest’ultimo va, pertanto, rigettato.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di nullità dell’ordinanza emessa in data 20/10/1997 con la quale è stata disposta l’interruzione del processo di primo grado e nullità dell’ordinanza 16-17/2/1998, con la quale, su ricorso attoreo, venne fissata l’udienza per la prosecuzione del giudizio.

Viene prospettata la sussistenza, in ipotesi, di vizi importanti, per effetto riflesso, “la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.”.

Il motivo non può essere accolto.

L’eccezione (sollevata solo in appello) è comunque destituita di fondamento in quanto è inesistente la dedotta nullità del giudizio di primo grado.

La costituzione della curatela di una erede testamentaria (parte necessaria, come già detto, del giudizio di impugnazione di un testamento) risulta essere avvenuta e riveste carattere sanante in ogni caso ex tunc.

Emerge, quindi, l’infondatezza del proposto motivo in esame, che va respinto.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero artt. 112, 343, 347 e 167 c.p.c. (anche in correlazione all’art. 112 c.p.c.), dell’art. 187 c.p.c., comma 4 (nella sua formulazione anteriore al 2005), dell’art. 2697 c.c., comma 1, con specifico riferimento all’assolvimento dell’onere della prova.

La censura svolta, oltre che priva del necessario carattere di autosufficienza, risulta relativa ad una questione non risultante debitamente già svolta in precedenza.

Quella posta col motivo qui in esame, costituisce – allo stato degli atti – questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) e comunque, come tale, va ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di “violazione o falsa applicazione di norme diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero degli artt. 101 e 157 c.p.c., con riferimento alla mancata concessione del termine per la disamina della perizia collegiale.

Il motivo è relativo a doglianza che – nella fattispecie ed precipuo fine della sua considerazione sotto il profilo impugnatorio – andava coltivata tempestivamente.

L’eccezione non risulta essere stata proposta nel giudizio di primo grado, ma solo in sede di appello.

Dalla tardività della sollevata mancata concessione di un termine per la disamina della perizia collegiale discende e deriva l’infondatezza della doglianza di cui al motivo in esame, che deve -pertanto – essere rigettato.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si denuncia il “vizio di omessa pronuncia in ordine alle censure svolte dalla CTU collegiale e conseguente nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., ovvero vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo sottopone all’esame di questa Corte doglianze promiscuamente svolte relative sia a vizio di violazione di legge che a carenza motivazionale.

In proposito deve richiamarsi il principio già affermato da questa Corte per cui, “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge e del vizio di motivazione” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443).

Per di più ed esaustivamente va poi rilevato che la doglianza è relativa ad un aspetto il cui esame risulta comunque precluso (per la tardività e per lo stesso ordine di ragioni già esposte innanzi sub 4).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

6.- Alla stregua di quanto esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

7.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del l 5% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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