Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22002 del 24/10/2011
Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22002
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI MARTINO
UMBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
G.P., IL MESSAGGERO SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2927/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 07/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.M. propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della corre di appello di Roma che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma che aveva respinto la sua domanda risarcitoria nei confronti della S.p.A. Il Messaggero e di G.P., direttore responsabile del quotidiano.
Gli intimati non si sono costituiti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.
2.- Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.
Il ricorrente, il quale si duole, sotto svariati profili, della sentenza di merito che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la sua domanda di risarcimento per diffamazione a mezzo stampa, non ha trascritto le locandine e gli articoli asseritamente diffamatori nè ha indicato ove essi possano rinvenirsi nel fascicolo di parte, così precludendo a questo giudice di legittimità il diretto controllo riguardo alla decisività delle questioni sollevate.
3.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione degli intimati.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 7 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011