Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22002 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 13/06/2018, dep. 03/09/2019), n.22002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14196/2018 R.G. proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’avv. Ugo Ferro, con

domicilio eletto in Roma, Via Golametto 2, presso lo studio

dell’avv. Biagio Maiolino.

– ricorrente –

contro

F.A. E F.T., rappresentati e difesi

dall’avv. Donatella Montesano, con domicilio eletto in Roma, alla

Via Valadier n. 48, presso lo studio dell’avv. Maria Rizzotto.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 409/2018,

depositata in data 28.2.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

13.6.2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel novembre 2002 P.A. ha ottenuto da F.A. e F.T. l’incarico di redigere il progetto di lottizzazione di un terreno di proprietà dei committenti nonchè, con successiva scrittura del 12.1.2003, di procedere alla progettazione e alla realizzazione di otto villette sul suolo lottizzato, dietro il compenso di Euro 28.000 per ciascuna progettazione, con obbligo del professionista di vendere a terzi i singoli cespiti e di corrispondere ai resistenti il valore del suolo, oltre ad Euro 5.000 per ciascun immobile alienato.

In data 24.11.2006 i committenti hanno inoltrato una diffida ad adempiere, dichiarando di ritenere risolto il rapporto qualora il professionista non avesse adempiuto gli obblighi assunti entro il termine di 15 gg.

Decorso vanamente il termine fissato nella diffida, il ricorrente ha adito il tribunale di Catanzaro, chiedendo il risarcimento del danno causato dall’illegittima interruzione del rapporto professionale.

F.A. e F.T. hanno resistito alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno causato dall’inadempimento della controparte.

Il tribunale ha respinto entrambe le domande, compensando le spese.

I germani F. hanno proposto appello relativamente al capo di pronuncia con cui era stato riconosciuto al P. il diritto al pagamento di Euro 7.895,00 a titolo di compenso, lamentando di aver già corrisposto Euro 6.139,97 oltre accessori, in esecuzione della sentenza del 26.9.2013 emessa dal Tribunale di Catanzaro, resa a definizione della opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente per il pagamento del corrispettivo.

Il P. ha impugnato in via incidentale la sentenza di secondo grado, instando per l’accoglimento della domanda risarcitoria respinta dal tribunale.

La Corte di Catanzaro ha riformato la prima decisione limitatamente al riconoscimento del diritto al compenso preteso dal professionista, e ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, sostenendo che, a causa di errori di progettazione e di altre negligenze, il P. aveva concorso a ritardare l’approvazione del piano di lottizzazione e non aveva provveduto alla progettazione e alla costruzione delle ville, disattendendo il sollecito contenuto nella diffida contestuale al recesso.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da P.A. sulla base di tre motivi di ricorso.

F.A. e F.T. hanno depositato controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza erroneamente affermato che le parti avevano stipulato due negozi collegati, senza dar conto delle ragioni che consentivano di configurare il collegamento negoziale e senza spiegare se si trattasse di collegamento unilaterale o bilaterale, dando rilievo al ritardo con cui era stato approvato il piano di lottizzazione, che però non era oggetto della scrittura del gennaio 2003 e che quindi non poteva giustificare il recesso.

Il motivo non merita accoglimento.

La sentenza, pur dando incidentalmente atto di un collegamento dei due negozi (cfr. sentenza pag. 4), ha però chiarito espressamente che la scrittura del gennaio 2003 era integrativa del primo contratto (cfr. pag. 6) e su tale presupposto ha valutato unitariamente le prestazioni, quali oggetto di un unico rapporto, ritenendo che la ritardata approvazione della lottizzazione (che, con accertamento in fatto, ha ascritto al ricorrente), giustificasse il recesso, avendo inciso in misura determinante sull’adempimento degli impegni derivanti dalle due scritture.

La sussistenza di contratti collegati non trova quindi alcun riscontro nella decisione della Corte distrettuale, nè ha spiegato alcuna incidenza sulla soluzione della controversia, posto che il rigetto della domanda risarcitoria è stata effetto della ritenuta unicità del rapporto professionale scaturito dagli accordi stipulati dalle parti e della gravità degli inadempimenti imputabili al professionista.

2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza omesso di considerare che i F. erano gravemente inadempienti, poichè nulla avevano corrisposto a titolo di compenso per l’elaborazione del piano di lottizzazione, tanto che il P. aveva ottenuto in un autonomo giudizio la loro condanna al pagamento dei corrispettivi.

Il motivo è infondato.

Già il tribunale, pur riconoscendo al P. il diritto ad ottenere il corrispettivo di Euro 7.895,00 per l’attività svolta, aveva dichiarato la risoluzione del contratto, ritenendo fondate e sufficienti le ragioni dedotte nella diffida ad adempiere. Inoltre i F. avevano impugnato la sentenza, assumendo che la condanna di primo grado aveva violato il divieto del ne bis in idem, avendo il ricorrente già ottenuto, in un separato giudizio, la condanna al pagamento del compenso.

La Corte, accogliendo l’impugnazione principale, ha riformato sul punto la pronuncia di primo grado e tuttavia, dall’esame complessivo della pronuncia, si evince che, ad integrazione e in conformità a quanto già sostenuto dal Tribunale (cfr. sentenza pag. 6), il giudice distrettuale ha ritenuto che l’inadempimento del P. fosse ben più grave di quello ascritto ai F., avendo ritardato l’approvazione del piano di lottizzazione e non avendo dato corso alla realizzazione delle villette e alla loro successiva vendita, lasciando inevasa la diffida ad adempiere (cfr. sentenza pag. 6 e ss.).

Non sussiste quindi la violazione denunciata poichè l’inadempimento dei F. è stato preso in esame dal giudice di merito, che però, all’esito della comparazione dei reciproche contestazioni, ha ritenuto prevalenti le violazioni commesse dal professionista, con un apprezzamento in fatto delle risultanze di causa, sindacabile solo per vizi di motivazione (Cass. 6401/2015; Cass. 12296/2011; Cass. 14974/2006).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2 Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza trascurato che: a) la diffida ad adempiere era intervenuta dopo l’approvazione del piano di lottizzazione, mentre nel periodo compreso tra il conferimento dell’incarico e la suddetta approvazione i committenti non avevano avanzato alcuna contestazione; b) il contratto del 12.1.2003 non prevedeva termini di adempimento; c) il termine fissato nella diffida non era congruo, tenuto conto della natura e della complessità dell’attività cui era tenuto il ricorrente.

La Corte avrebbe dovuto rilevare il carattere abusivo del recesso, il cui unico scopo era di provocare lo scioglimento del contratto, senza che ne sussistessero i presupposti giustificativi.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, per aver la sentenza omesso di considerare che il recesso era stato esercitato in palese violazione degli obblighi di buona fede nell’esecuzione del rapporto.

I due motivi, che sono suscettibili di un esame congiunto, non meritano accoglimento, poichè sollecitano un apprezzamento di fatto, precluso in cassazione, sulla gravità delle condotte delle parti e sulla legittimità del recesso, questioni su cui la Corte si è motivatamente pronunciata, dando prevalente rilievo al rilevante ritardo, imputabile ad errori di progettazione, con cui il P. aveva procurato l’approvazione del piano di lottizzazione (intervenuto a distanza di circa tre anni dal conferimento dell’incarico) e alla mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere inoltrata dai resistenti.

Costituisce – parimenti – accertamento di fatto la valutazione di congruità del termine concesso nella diffida, anche se inferiore a quello legale (Cass. 19105/2012; Cass. 9085/1990).

La riscontrata sussistenza dell’inadempimento dedotto nella diffida ed il giudizio di gravità espresso dalla Corte di merito, dopo aver valutato i comportamenti dei contraenti, implicava – difatti – l’impossibilità di imputare ai committenti la mancata esecuzione del rapporto.

4. Il quinto motivo denuncia la violazione della L. n. 143 del 1949, art. 10, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza escluso il risarcimento del danno per la revoca dell’incarico, ritenendo che i committenti non fossero inadempienti, senza considerare l’illegittimità del recesso.

Il motivo è infondato, poichè la legittimità del recesso è stata accertata in fatto dalla Corte distrettuale, con statuizione confermata in sede di legittimità, il che escludeva la possibilità di invocare il risarcimento del danno, in aggiunta al compenso spettante per l’opera svolta, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2 della tariffa professionale.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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