Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22001 del 28/10/2016

Cassazione civile sez. II, 28/10/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 28/10/2016), n.22001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 5049/13) proposto da:

L.R.B.C. (c.f.: (OMISSIS));

L.R.A. (C.F. (OMISSIS));

Alessandrina MOTTOLA (c.f.: (OMISSIS));

parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Raffaele De Bonis

Cristalli; con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Prof.

Giovanni Arieta in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.R.P. (c.f.: (OMISSIS)) anche quale erede di P.M.

rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Pistone, in forza di

procura a margine del controricorso, con domicilio eletto in Roma,

viale Delle Milizie n.34, presso lo studio dell’avv. Paolo Pannella;

– controricorrenti –

Nonchè nei confronti di:

L.R.M. (c.L.: (OMISSIS)) anche nella qualità di erede di

P.M. rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Nolè, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigia D’Amico, in Roma,

via Cicerone n. 49, in forza di procura a margine del controricorso:

– controricorrente –

e di:

L.R.A. maritata M.;

L.R.M.R. maritata S.;

L.R.E. fu V.;

L.R.A. fu U., maritata D.;

L.R.E. fu U.;

L.R.A., fu U., maritata D.P.;

P.A., ved. L.R.U.;

L.R.E.A. fu B.;

L.R.A., vedova T.;

L.R.L., vedova C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 268/2012 della Corte di Appello di Potenza,

depositata il 15 novembre 2012; notificata il 18 dicembre 2012.

Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza del 6

giugno 2016, da parte del Consigliere dr. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. Servello Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A.M. decedette nel (OMISSIS), dopo aver disposto dei suoi beni con testamento pubblico del novembre 1962 in favore dei suoi sette figli: L.R.B.; A.; U.; A.; M.; L.L.; L.R.; tra la data di apertura della successione ed il 1988 vennero a morte tutti i figli, ad eccezione di L.R., lasciando a loro volta eredi diretti.

Con atto di citazione notificato tra l’ottobre ed il novembre 1988, alcuni dei nipoti di L.A. – L.R.A., figlia di B.; L.R.P. e M. nonchè P.M.: rispettivamente: figlie e vedova di L.R.A. – E. e M.R., figli di M.;- evocarono in giudizio i fratelli e cugini (di cui solo alcuni si costituirono) – E.A. ed A., figli di B.; D.D.R., figlio di A.; E., U., A., figli di U. nonchè P.A., vedova del medesimo; B.C. ed A., figli di L.R.L.L. e M.S. (o A.), vedova dello stesso.

Le suddette parti attrici chiesero lo scioglimento della comunione derivante dalla successione alla L., con attribuzione dei cespiti per stirpi, facendo presente che la defunta, previa attribuzione di un appartamento in anteparte alla figlia L.R. e di altro appartamento per quota di legittima a D.R., nipote ex filia A., aveva lasciato il proprio patrimonio, in parti uguali, con esclusione del predetto nipote, ai figli ed ai nipoti, questi ultimi, appunto, per stirpi, in rappresentazione dei figli premorti.

I beni ereditari, ad eccezione di un appartamento posseduto da P.M. già prima della successione e di altro locale, posseduto da quest’ultima sino al 1980, erano stati gestiti dal solo L.R.L.L., il quale, convivendo con la madre, ne aveva la disponibilità anche al momento dell’apertura della successione.

Alla morte di L.R.L.L. erano succeduti nel possesso dei beni e nella loro gestione, gli eredi del predetto.

L.R.B.C., nel costituirsi, eccepì la prescrizione del diritto degli attori di accettare l’eredità e chiese accertarsi l’acquisto per usucapione della proprietà dei beni caduti in successione; A., E. ed U. (figlio di U.) aderirono alla domanda attorea.

Il Tribunale di Potenza, con sentenza n 566/2003, dispose la separazione delle cause tra alcuni cugini e, definitivamente pronunciando per alcuni capi e non definitivamente per altri, rigettò alcune domande e dispose la prosecuzione del giudizio relativamente alle domande proposte da L.R.P., M. e da P.M.; compensò le spese rispetto alla prima serie di domande e rinviò ogni decisione sulle spese di lite all’emissione della sentenza definitiva.

Con separata ordinanza dispose l’effettuazione di consulenza tecnica per l’approntamento di un progetto di divisione, previa individuazione dei beni ereditari.

Con la detta sentenza il Tribunale dichiarò prescritto il diritto di L.R.A., M.R. ed E. di accettare l’eredità dell’ava, con contestuale accrescimento del valore delle quote devolute agli altri coeredi; respinse invece la medesima eccezione nei confronti di L.R.P. e M. e di P.M., in ragione del fatto che il defunto padre e marito, L.R.A., aveva abitato con la sua famiglia in un appartamento sin da allora ricompreso nell’asse ereditario, quando era ancora in vita L.A.M., così da aver acquistato ex art. 485 cod. civ. la quota ereditaria.

Fu respinta altresì l’eccezione di usucapione sollevata da L.R.B.C. che aveva fatto valere il possesso esercitato in via esclusiva da L.R.L.L. e, dopo la sua morte, dai suoi aventi causa jure hereditario, ritenendo il Tribunale che non fosse univocamente significativa la gestione operata da detta parte senza ingerenze della dante causa; peraltro il primo giudice osservò che, in astratto, il coerede poteva, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi senza che fosse necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso, essendo sufficiente che il coerede che invochi la usucapione dimostri di aver goduto il bene con modalità incompatibili con la pari possibilità di godimento da parte degli altri, non essendo però sufficiente, a tal fine, la mera attività di gestione o la tolleranza da parte degli altri aventi diritto.

All’udienza successiva al deposito della sentenza non definitiva i coeredi dei quali era stato dichiarato prescritto il diritto di accettare l’eredità, non proposero appello nè svolsero difese oppositive allorchè venne, nel prosieguo del giudizio, effettuata istruttoria per la determinazione delle quote, senza tener conto di quelle che avrebbero potuto ritenersi di loro spettanza.

La sentenza non definitiva fu appellata sulla base delle seguenti censure:

1 – erronea applicazione della presunzione di accettazione pura e semplice da parte del chiamato all’eredità che sia nel possesso dei beni ereditari e che non abbia redatto l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione: ciò in quanto alla data di apertura della successione della L. il figlio A. era vivente e dunque solo a costui si sarebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 485 c.c., comma 2; gli eredi di costui avrebbero potuto giovarsi del disposto di tale norma (accettazione ex lege, utile a impedire la prescrizione del diritto di accettare) solo se avessero accettato l’eredità del rispettivo marito e padre ma tale circostanza non si era verificata: il diritto si sarebbe prescritto allora nel 1987, un anno prima della notifica della citazione; del pari si affermò nell’appello che neppure si poteva sostenere che la permanenza dei nipoti nella casa dell’ava avrebbe consentito l’applicazione della norma in esame (accettazione ex lege), in quanto tale abitazione non avrebbe costituito un bene rientrante nella massa ereditaria di L.R.A., atteso che il predetto aveva diritto solo ad una quota ideale di ciascun bene in comunione;

2 – doveva essere verificata ex officio la legittimazione di tutte le parti in causa, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario in sede divisionale;

3 – oggetto della divisione erano i beni indicati nella denuncia di successione di L.R.L.L., senza che fosse stata operata alcuna verifica dell’appartenenza di essi alla de cujus secondo la prova rigorosa degli acquisti a titolo originario;

4 – 5 in subordine, doveva essere determinata la massa da dividere escludendo immobili da sempre posseduti e gestiti dal figlio L.L. eppertanto acquistati per usucapione.

Gli appellati eccepirono la inammissibilità delle domande nuove (le questioni relative alla identificazione dei cespiti ereditari; la qualificazione della domanda: l’attribuzione delle quote ed il rimborso delle spese sostenute per l’amministrazione dei beni; la questione della non integrità del contraddittorio); R.P. propose appello incidentale avverso l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale l’edificio rivendicato, era stato completato esclusivamente da L.L..

La sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 268/2012, pubblicata il 15 novembre 2012 e notificata il 18 dicembre 2012 giudicò:

A – fondata l’eccezione di novità di alcuni motivi;

B – infondato il mezzo richiamante la necessità della verifica di ufficio dei litisconsorti necessari (a cagione di un non soddisfatto onere di allegazione della loro esistenza e pertinenza rispetto alla successione);

C – quanto poi all’erronea applicazione dell’art. 485 cod. civ., ritenne infondato il motivo sia perchè “ove permanga al momento della successione del de cujus una situazione di comunione ereditaria, coloro che gli succedono subentrano nell’eguale diritto di comproprietà sui beni facenti parte della massa, con la conseguenza che al possesso di taluno di tali beni conseguono gli effetti previsti dall’art. 485 cod. civ. e quindi l’accettazione ex lege dell’eredità” sia perchè la relazione materiale del chiamato con i beni caduti in successione avrebbe integrato la presunzione di possesso – salva prova contraria, da fornirsi da parte del chiamato, dell’esistenza di una materiale impossibilità-.

Quanto poi alla dedotta insussistenza dei presupposti per l’usucapione di beni facenti parte della massa, giudicò la Corte territoriale che l’esistenza di tali elementi materiali era stata a correttamente motivata dal Tribunale nè era stata specificamente contrastata.

Giudicò infine inammissibile l’appello incidentale di L.R.P.: 1 – per aver proposto il gravame nella seconda memoria di costituzione e quindi al di fuori del termine di cui all’art. 343 c.p.c.; 2 – per non aver espresso riserva di appello contro la sentenza non definitiva e per non potersi avvantaggiare della riserva degli altri soccombenti.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso L.R.B.C. ed A., nonchè M.A., facendo valere quattro motivi di annullamento; hanno notificato separati controricorsi L.R.P. e L.R.M., agenti entrambe anche come eredi di P.M.; le altre parti non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Va esaminata l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’intero ricorso per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3.

p.1.a – La controricorrente R.P., quanto ai rapporti tra la medesima, anche agente quale erede della madre P.M., ed i ricorrenti L.R.B.C.; L.R.A. e la madre M.A., rispettivamente figli e vedova di L.R.L.L., sostiene che la sentenza della Corte potentina non avrebbe potuto formare oggetto di ricorso immediato in sede di legittimità (secondo quanto stabilito dall’art. 360 c.p.c., comma 3 – nel testo introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006 -) in quanto avrebbe deciso questioni insorte, senza “definire neppure parzialmente” il giudizio e, dunque, secondo la novellata formulazione dell’art. 360 c.p.c., con decisione da gravarsi assieme alla sentenza che definisce anche parzialmente il giudizio: dette questioni avrebbero riguardato – per quello che attiene ai rapporti tra le controricorrenti ed i ricorrenti -: a – il rigetto della eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l’eredità nei riguardi di L.R.P. e M. e di P.M.; b – l’altra eccezione riguardante l’usucapione dei beni ereditari da parte dei ricorrenti: sostiene dunque la controricorrente che così operando, la Corte del merito avrebbe deciso solo questioni pregiudiziali di rito o, al più, per taluni profili, questioni preliminari di merito, senza adottare alcuna pronuncia sul merito della domanda.

p.1.b – L’eccezione non è fondata.

p.1.b.1 – Sul punto va richiamata la distinzione tra sentenze non definitive su questioni – assoggettate dal legislatore del 2006 ad una impugnazione per cassazione necessariamente differita laddove decidano, appunto, di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio – e sentenze non definitive su domanda o parziali – assoggettate invece a ricorso per cassazione immediata ovvero, in alternativa, all’impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso-: nel primo caso rientrano le ipotesi di cui all’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, cioè quando il giudice, decidendo questioni pregiudiziali e questioni preliminari di merito, dispone la prosecuzione del giudizio di merito (sulla distinzione v., di recente, Cass. Sez. 1, sentenza n. 12948 del 2014).

p.1.b.2 – Ne consegue che nella fattispecie il principio non è correttamente invocato a sostegno dell’eccezione perchè la Corte di Appello, nel decidere le questioni oggetto della sentenza di Tribunale non definitiva, ha statuito su eccezioni di merito (eccezione della prescrizione del diritto ad accettare l’eredità da parte di L.R.P.; L.R.M. e P.M.) e su domande riconvenzionali (usucapione dei beni ereditari da parte di L.R.B.C.), dunque ponendo in essere decisioni parziali su domande.

p.2 – Con il primo motivo viene dedotta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 485 c.p.c. assumendosi che, essendo detta norma di stretta interpretazione, non si potrebbe applicare ai chiamati ulteriori che non abbiano accettato espressamente o per fatta concludentia l’eredità di chi, a sua volta, sia nelle condizioni di essere considerato accettante ex lege, secondo quanto disposto dal secondo comma della citata disposizione: secondo la tesi del ricorrente, le figlie di L.R.A., non avendo accettato l’eredità del padre, non si potrebbero valere della presunzione di accettazione rispetto all’eredità della nonna.

p. 3 – Con il secondo motivo viene denunciata l’omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità della L., da parte degli originari convenuti L.R.A.; E. e U., figli di U.; di L.R.A. del pari figlia di costui; di P.A., vedova del predetto; di L.R.E.A.; L.R.A. fu L.R.B.; L.R.: la Corte di appello avrebbe deciso solo sulla prescrizione con riferimento agli originari attori ma non rispetto a coloro che nel giudizio di primo grado erano rimasti contumaci.

p. 4 – Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 784 cod. civ.: la corte di Appello avrebbe dovuto considerare che nel giudizio divisionale tutti i chiamati all’eredità sono litisconsorti necessari, compresi i contumaci, così che la verifica di elementi impeditivi della partecipazione al giudizio divisionale – quale si pone la mancata accettazione tempestiva della eredità – nella fattispecie costituirebbe una condizione dell’azione e quindi non varrebbe il principio dell’onere di allegazione indicato in sentenza. In ogni caso poi non sarebbe stato evocato in giudizio D.D.R., nonostante la sua presenza come chiamato all’eredità risultasse dal prodotto testamento pubblico della L.

p. 5 – Con il quarto e connesso motivo è denunciata siccome erronea la dichiarazione di contumacia del D.D. che comporterebbe la nullità, per pretermissione di un litisconsorte, di tutto il giudizio.

p. 6 – Il primo motivo è infondato: il dispositivo della decisione della Corte territoriale – che, come visto, confermava la statuizione della sentenza non definitiva del Tribunale in materia di applicabilità del disposto dell’art. 485 c.c., comma 2, – è conforme a diritto ma è suscettibile di correzione nella motivazione à sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non essendo corretta l’argomentazione posta a sostegno della decisione.

p. 6.a – Come esposto nella narrativa del fatto, la Corte di Appello ha ritenuto applicabile l’acquisto ex lege dell’eredità della L. da parte degli eredi del di lei figlio Arturo, meramente consequenziale all’accertamento della esistenza di uno stato di comunione ereditaria sul bene controverso e di una situazione di possesso, così non affrontando espressamente la questione, già portata all’attenzione del giudice dell’impugnazione con l’appello, dell’applicabilità ai chiamati all’eredità successivi al primo, del disposto dell’art. 485 c.c., comma 2, qualora gli stessi siano, sì, in relazione materiale con il bene caduto in successione, ma non abbiano accettato l’eredità del precedente chiamato, nel cui patrimonio quegli stessi beni erano rifluiti pro-quota – a loro volta, per accettazione ex lege -: connessa a tale problematica si poneva l’ulteriore questione se, una volta ammessa la possibilità di accedere a tale meccanismo di presunzione di accettazione, si potesse ancora parlare di trasmissione ai chiamati all’eredità di costui del diritto di accettare la precedente eredità.

p. 6.a.1 – In proposito vanno tenuti fermi due punti: a – nel caso in esame non è più contestabile che L.R.A. deve considerarsi erede della madre per esser stato nel possesso di uno dei beni ereditari e per non aver eretto tempestivo inventario: dunque non si pone il problema della trasmissione jure hereditario agli attuali ricorrenti della facoltà di accettare l’eredità della nonna-suocera (tesi sostenuta dalla controricorrente L.R.P.)- b – con pronuncia non espressamente impugnata, la Corte di Appello – come anche il Tribunale – ha ritenuto che fosse irrilevante che l’oggetto del possesso degli eredi di L.R.A. fosse oggetto di comunione ereditaria anche con gli altri eredi della L., giudicando esser sufficiente – per l’attivazione del meccanismo di cui all’art. 485 c.c., comma 2, in favore degli attuali ricorrenti – la relazione materiale con un bene caduto in successione, sia pure pro quota: dunque le parti ricorrenti non possono meramente riproporre in questa sede la loro tesi secondo la quale l’accettazione ex lege non opererebbe, per essere, la casa da essi occupata, esclusa dalla successione paterna.

p. 6.b – Ne consegue che, essendo L.R.A. divenuto ex lege erede della madre, al momento della morte del predetto, la sua successione veniva regolata secondo le regole ordinarie e, dunque, gli attuali ricorrenti, essendo nel possesso di uno dei beni ereditari del predetto e non avendo tempestivamente redatto l’inventario, dovevano considerarsi eredi ex art. 485 c.c., comma 2, del loro de cujus, nel cui patrimonio oramai era confluito quello della sua genitrice.

p. 7 – E’ invece fondato il secondo motivo.

p. 7.1 – Premesso che la questione si pone solo per i convenuti rimasti contumaci nel giudizio di appello, dalla riproduzione delle eccezioni di prescrizione del diritto di accettare l’eredità (v. fol 15 del ricorso), la Corte di Appello non ha esaminato (non ex officio, stante la riproposizione ex art. 346 c.p.c. della relativa difesa) la fondatezza della eccezione di prescrizione.

p. 8- Sono infondati il terzo e del quarto motivo.

p. 8.a – La necessità dell’onere di allegazione dei nominativi del litisconsorti pretermessi, più volte sottolineata da questa Corte (Cass. Sez. 2 n. 6822/2013; Cass. Sez. 3, n.3445/2012; Cass. Sez. L; n. 14820/2007), non è stata efficacemente contestata nei mezzi in esame; del pari non può dirsi violato il principio che impone il litisconsorzio necessario nel giudizio di divisione riguardando la posizione – che aveva formato oggetto di una erronea declaratoria di contumacia, senza che vi fosse stata alcuna vocatio in jus – di D.D.R., figlio di L.R.A., a sua volta figlia di L.A., contemplato nel testamento dell’ava come destinatario di una specifica attribuzione patrimoniale (peraltro di incerta qualificazione: forse legato in sostituzione di legittima, come prospettato a fol 5 del controricorso di L.R.M., in caso di rappresentazione alla prima chiamata), disponendosi colà che L.R.L.L. – altro figlio della testatrice – avrebbe dovuto farsi carico di integrare la quota di legittima del citato nipote, ove non rispettosa della quota di riserva: anche in questo caso la mera indicazione del nominativo del chiamato non fornisce utili elementi per verificare l’attualità del titolo che legittimerebbe il nipote alla partecipazione alla successione della nonna; se poi fosse accertata l’esistenza di un legato, il predetto D.D.R., non essendo erede, non potrebbe neppure partecipare al giudizio divisionale.

p. 9 Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, procederà altresì anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

Rigetta il primo motivo di ricorso, correggendo la motivazione dell’impugnata decisione; accoglie il secondo mezzo e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Potenza anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA